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diapositiva successiva Parere del Comitato Il parere è adottato dal Comitato entro un termine di otto settimane a maggioranza semplice dei membri. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità della questione. L’autorità di controllo tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato. Se l’autorità di controllo interessata informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, quest’ultimo dovrà adottare una decisione vincolante di cui all’articolo 65 del Regolamento. diapositiva successiva Decisione vincolante del Comitato Ai sensi dell’articolo 65 del G. D. P. R. il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi: • se un’autorità di controllo interessata ha sollevato un’obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell’autorità capofila o l’autorità capofila ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata. • se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale; • se un’autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell’articolo 64. La decisione è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione. La decisione del comitato è motivata e trasmessa all’autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo che l’autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva. diapositiva successiva Schema generale del corso RESPONSABILITÀ E SANZIONI diapositiva successiva Reclamo L’articolo 77 del Regolamento stabilisce come principio generale che fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano non sia conforme al Regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo della presunta violazione. Si ritorna, quindi, a concepire un rimedio amministrativo dinanzi all’Autorità garante come alternativo rispetto agli altri rimedi giurisdizionali L’articolo 80 del Regolamento chiarisce, inoltre, che l’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, che non abbiano scopo di lucro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti previsti dal Regolamento. Con riferimento alle forme di tutela dinanzi al Garante il decreto legislativo numero 101 del 2018 dedica una particolare attenzione alla disciplina del reclamo che presenta molte affinità con il ricorso del codice previgente. In realtà viene precisato nell’articolo 142 rinnovellato che il procedimento relativo all’esame dei reclami sarà disciplinato dal garante con un proprio regolamento, anche se le tempistiche sono sicuramente più lunghe visto che il nuovo articolo 143 del codice precisa, al terzo comma, che il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla presentazione. diapositiva successiva Ricorso giurisdizionale L’articolo 78 del Regolamento sancisce che fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda. Nello specifico ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77. Le azioni nei confronti dell’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita. L’articolo 79 del Regolamento, invece, sancisce che fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento. Le azioni sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio dei pubblici poteri. diapositiva successiva Risarcimento del danno Il Regolamento ribadisce i principi propri della Direttiva 95/46/CE in merito al risarcimento del danno a favore dell’interessato. Difatti l’articolo 82 prevede che chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono naturalmente promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto nazionale dello Stato membro. diapositiva successiva Responsabilità del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento non conforme al Regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno cagionato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo esterno o contrario alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile (probazio diabolica). diapositiva successiva Solidarietà Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure un titolare del trattamento e un responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell’eventuale danno cagionato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. Qualora, poi, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno. diapositiva successiva Sanzioni L’articolo 83 del Regolamento disciplina la delicata materia delle sanzioni che risultano di gran lunga più pesanti rispetto alla precedente normativa. Innanzitutto viene specificato che ogni autorità di controllo garantisce che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in relazione alle violazioni del Regolamento siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso. Al momento di decidere se irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto di diversi elementi. Il decreto legislativo numero centouno del 2018 ha introdotto nel Codice in materia di protezione dei dati personali nuovi illeciti penali ed ha abrogato o comunque modificato altri illeciti (l’argomento verrà approfondito nell’ultima parte del corso a cui si rinvia)