Download Free Audio of diapositiva successiva DIRITTO DI ACCESSO No... - Woord

Read Aloud the Text Content

This audio was created by Woord's Text to Speech service by content creators from all around the world.


Text Content or SSML code:

diapositiva successiva DIRITTO DI ACCESSO Nozione (articolo 15 G. D. P. R.) Nel Regolamento ritroviamo anche il diritto di accesso dell’interessato che viene disciplinato dall’articolo 15 laddove viene sancito che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, se è in corso tale trattamento, l’accesso ai dati ed a determinate informazioni. Le caratteristiche di questo diritto sono sostanzialmente analoghe a quelle previste dalla direttiva madre numero 95/46/CE. diapositiva successiva A quali informazioni si può accedere? Tali informazioni sono: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata. diapositiva successiva Il riscontro del titolare del trattamento Il titolare del trattamento deve fornire all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo ad una richiesta di accesso, ai sensi degli articoli da 15 a 20, senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di altri due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste. Qualora si applichi la proroga, l’interessato è informato dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta in formato elettronico, le informazioni sono fornite, ove possibile, in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell’interessato. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. diapositiva successiva DIRITTO DI RETTIFICA Nozione (articolo 16 G. D. P. R. ) L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. diapositiva successiva DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO Nozione (articolo 18 G. D. P. R. ) L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. Se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. diapositiva successiva DIRITTO DI OPPOSIZIONE Nozione (articolo 21 G. D. P. R. ) L’articolo 21 del G. D. P. R. attribuisce a tale diritto una rilevanza autonoma sancendo che l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento non tratta più i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi preminenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Inoltre qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. diapositiva successiva PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO Nozione (articolo 22 G. D. P. R. ) Anche nel Regolamento il legislatore pone una particolare attenzione al trattamento automatizzato dei dati personali che possa sfociare in decisioni che sono proprie della macchina e non dell’uomo. L’articolo 22, quindi, ribadisce come principio generale che l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona. Tale disposizione non sia applica quando la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento, oppure b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato, oppure c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. diapositiva successiva DIRITTO ALLA PORTABILITÀ Nozione (articolo 20 G. D. P. R. ) L’articolo 20 del Regolamento parla di diritto alla portabilità dei dati per cui l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un responsabile del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro responsabile del trattamento senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. Il diritto dell’interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non comporta l’obbligo per i responsabili del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati non deve pregiudicare i diritti degli altri interessati in ottemperanza del Regolamento. diapositiva successiva Linee guida del WP 29 adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017 Nel parere si offrono indicazioni sull’interpretazione e sull’attuazione del diritto alla portabilità dei dati introdotto dal Regolamento europeo. L’obiettivo è analizzare questo nuovo diritto e il suo ambito di applicazione, chiarendo le condizioni di applicabilità alla luce della base legale del trattamento (consenso dell’interessato o adempimento di obblighi contrattuali) nonché nell’ottica della limitazione relativa ai dati personali forniti dall’interessato stesso.