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diapositiva successiva La giurisprudenza L’oblio è un diritto che va oltre la tutela della privacy e che, a oggi, non trova legittimazione nell’ordinamento nazionale ed europeo. Frutto di elaborazioni dottrinarie, giurisprudenziali e principalmente delle Autorità Garanti europee è da intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico. In Italia assumono rilevanza alcune decisioni della Corte di Cassazione come: Cassazione 9/4/1998, numero 3679; Cassazione 25/6/2004, numero 11864; Cassazione 05/04/2012, numero 5525; Cassazione 26/5/2013 numero 16111; e da ultimo Cassazione 24/6/2016, numero 13161. diapositiva successiva La norma Nel testo del Regolamento il diritto all’oblio è recepito dall’articolo 17 dove viene sancito che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato ritira il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati; c) l’interessato si oppone al trattamento dei dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione. diapositiva successiva ACCOUNTABILITY Concetto (articolo 24 G. D. P. R. ) Il termine anglosassone non è facilmente traducibile e difatti nella traduzione del regolamento europeo si parla impropriamente di “responsabilità”. Al massimo la traduzione più corretta, anche se poco pratica, potrebbe essere quella di “rendicontazione”. diapositiva successiva Componenti In realtà il termine “accountability” richiama almeno due accezioni o componenti fondamentali: 1. da un lato il dar conto all’esterno e in particolare al complesso degli stakeholder, in modo esaustivo e comprensibile, del corretto utilizzo delle risorse e della produzione di risultati in linea con gli scopi istituzionali; 2. dall’altro, l’esigenza di introdurre logiche e meccanismi di maggiore responsabilizzazione interna alle aziende e alle reti di aziende relativamente all’impiego di tali risorse e alla produzione dei correlati risultati. Secondo un’altra interpretazione l’accountability si compone di almeno tre elementi: 1. La “trasparenza” intesa come garanzia della completa accessibilità alle informazioni, in primo luogo per i cittadini, anche in quanto utenti del servizio. 2. La “responsività” intesa come la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di rispondere alle questioni poste dagli stakeholder. 3. La “compliance” intesa come capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l’azione pubblica all’obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori della pubblica amministrazione. diapositiva successiva Ambito pubblicistico In un ambito pubblicistico il concetto di accountability è sicuramente collegato a quello di trasparenza. Difatti le istituzioni pubbliche compiono (o non compiono) quotidianamente atti rilevanti per la comunità nazionale. Ma proprio una tale responsabilità, mette i cittadini nelle condizioni di formulare domande e osservazioni sul rendimento degli uffici pubblici e dei dirigenti che li guidano. I cittadini chiedono che il potere amministrativo adotti delle decisioni, ma, allo stesso tempo, chiedono che queste decisioni risolvano i loro problemi e che siano comprensibili e trasparenti. In altre parole, chiedono di “rendere conto”. diapositiva successiva La norma Il Regolamento recepisce tale principio all’articolo 24 il quale prevede che tenuto conto della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Inoltre, se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le predette misure includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento. diapositiva successiva PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT Concetto (articolo 25 G. D. P. R. ) Il principio della privacy by design richiede che la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali comporti l’attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che dell’esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento. diapositiva successiva Distinzione Bisogna fare una distinzione tra due concetti collegati ma diversi: • privacy by design • privacy by default Il principio della privacy by design prevede che la protezione dei dati sia integrata nell’intero ciclo di vita della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino alla sua ultima distribuzione, all’utilizzo e all’eliminazione finale. Il principio della privacy by default prevede che le impostazioni di tutela della vita privata relative ai servizi e prodotti rispettino i principi generali della protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità. diapositiva successiva Privacy e nuove tecnologie La privacy by design può essere definita la nuova dimensione della privacy che trae le sue origini dall’innovazione tecnologica e dal progresso delle comunicazioni elettroniche. In particolare, con riferimento alla tecnologia dell’informazione si afferma, come già evidenziato, che la tecnologia non può costituire una minaccia per la privacy, ma un ausilio per la riduzione dei rischi. Per le pratiche commerciali responsabili, viene evidenziato come la privacy non va interpretata come un onere, un costo che appesantisce l’attività imprenditoriale ma, al contrario, come un vantaggio per una migliore competitività.