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Il presupposto del concordato preventivo, secondo quanto statuisce il 1° comma dell’art. 160, è lo stato di crisi. Vi rientra indubbiamente lo stato di insolvenza. Ma è un concetto più ampio che ricomprende oltre alla temporanea difficoltà di adempiere anche: 1) Il rischio di insolvenza, che sussiste quando l’imprenditore, pur essendo in grado di adempiere i debiti scaduti è prevedibile che non sarà in grado di adempiere i debiti di prossima scadenza. Per evitare un suo aggravamento e consentire la conservazione dei complessi produttivi, p quanto meno, un miglio soddisfacimento dei creditori; 2) Lo sbilancio patrimoniale o sovraindebitamento quando l’imprenditore è una persona giuridica. Trattasi di una situazione – espressamente prevista come presupposto di apertura della procedura nell’ordinamento tedesco - diversa dall’insolvenza (e dallo stesso rischio di insolvenza). Il sovraintendimento implica, uno squilibrio patrimoniale, cioè un’eccedenza del passivo sull’attivo. Tuttavia lo sbilancio patrimoniale ove non vi si ponga riparo con operazioni di ricapitalizzazione può mettere a rischio il soddisfacimento dei creditori; 3) La riduzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale, che non è ancora sbilancio patrimoniale, ma costituisce causa di scioglimento della società. Non potendo i soci essere costretti ad optare per la ricapitalizzazione o la trasformazione della società, l’attività può proseguire al solo fine della conservazione del valore dell’impresa e si deve provvedere alla liquidazione. Non sembra, invece, possa essere configurato uno stato di crisi in presenza di perdita di capacità reddituale. Una procedura concorsuale non può infatti diventare strumentalmente un mezzo per far pagare ai creditori il recupero della redditività.