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Articolo 71, Obblighi del datore di lavoro. comma 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. comma 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO settimo (Ponti mobili sviluppabili su carro) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Si fa riferimento alla tabella dell’Allegato settimo del Decreto legislativo 81 del 2008, dove sono riportate le attrezzature soggette a verifica periodica. La procedura contenuta nel decreto, e valida anche per le PLE, è la seguente. 1. Comunicazione di messa in servizio. Il datore di lavoro, al momento della messa in esercizio di una piattaforma di lavoro elevabile deve inviare una comunicazione di messa in servizio al dipartimento periferico INAIL competente per zona. L’INAIL assegnerà alla macchina un numero di matricola e lo comunicherà al datore di lavoro. 2. Prima verifica periodica (deve avvenire al 1° anno). Almeno 60 giorni dalla scadenza della prima verifica periodica (i ponti mobili motorizzati prevedono la frequenza annuale) il datore di lavoro deve inviare la richiesta di prima verifica periodica all’INAIL. Nella richiesta deve essere indicato il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica ed il nome del soggetto abilitato gradito nel caso in cui il titolare della funzione non provveda direttamente. Trascorsi i 60 giorni dalla richiesta, se l’INAIL non provvede, il datore di lavoro può avvalersi di un soggetto abilitato qualsiasi scelto tra quelli inseriti nell’elenco. 3. Verifiche periodiche successive alla prima (dal 2° anno e successivi). Almeno 30 giorni dalla scadenza delle verifiche periodiche successive alla prima (i ponti mobili motorizzati prevedono la frequenza annuale) il datore di lavoro deve inviare la richiesta di verifica periodica all’ ASL. Nella domanda deve essere indicato il nome del soggetto pubblico o privato gradito nel caso in cui il titolare della funzione non provveda direttamente. Trascorsi i 30 giorni dalla richiesta, se l’ASL non provvede, il datore di lavoro può avvalersi di un soggetto abilitato qualsiasi scelto tra quelli inseriti nell’elenco.