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Articolo 111. Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota. comma 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro, considerate più sicure, non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego, oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. comma 4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. se risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza, e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura, non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Per interventi di breve durata è consentito l’uso della scala a pioli, ma deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori impegnati. Si pensi, ad esempio, all’installazione sulla parete esterna di una facciata di una unità esterna per il condizionamento: utilizzare due scale affiancate da cui salgono due lavoratori che portano a spalle l’unità (dal peso di qualche decina di kg) può essere definita “un’attività svolta in sicurezza”? Certamente no, per cui anche se si tratta di un’attività di breve durata la scala a pioli è da evitare perché non garantisce un sufficiente livello di sicurezza per i lavoratori.