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Articolo 107. Definizioni. comma 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Il Decreto Legislativo 81 del 2008, al Titolo quarto Capo secondo, tratta di “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”. All’Articolo 107 è riportata la definizione di lavoro in quota. Si può pertanto concludere che qualsiasi lavoro svolto con le PLE, essendo ad un’altezza di certo superiore ai 2 metri, si configura come lavoro in quota.