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Diapositiva successiva Emergenza incendio: classificazione La valutazione del rischio di incendio tiene conto: a) del tipo di attività; b) dei materiali immagazzinati e manipolati; c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro; d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro; e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; f) del numero di persone presenti. La valutazione del rischio incendio è parte integrante della valutazione dei rischi! Fa parte del DVR! La valutazione dei rischi di incendio consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti comprendono: • la prevenzione dei rischi; • l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; • la formazione dei lavoratori; • le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. Nei casi in cui non sia possibile eliminare i rischi allora questi saranno diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui. La valutazione del rischio di incendio tiene conto: • del tipo di attività; • dei materiali immagazzinati e manipolati; • delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; • delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; • delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; • del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. Le attività sono divise in tre gruppi di rischio: basso, medio ed elevato. Diapositiva successiva Emergenza incendio: classificazione Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso che può essere basso, medio o elevato. A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Rientrano in questa categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: 1) i luoghi di lavoro soggetti a Certificato Prevenzione Incendi, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; 2) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: • aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili; • aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; • aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; • aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; • edifici interamente realizzati con strutture in legno. Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio; c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio. Approfondimento: a titolo esemplificativo e NON esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. numero 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; g) attivita' commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. Diapositiva successiva Emergenza incendio: dotazione Dotazione aziendale: Misure tecniche attive e passive Sistemi di spegnimento (fissi e portatili) Uscite di emergenza La dotazione aziendale parte da misure di tipo tecnico e di tipo organizzativo-gestionale. Sono misure di tipo tecnico, per esempio, la realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte, messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche, realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte, - ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili e l’adozione di dispositivi di sicurezza. Sono invece misure di tipo organizzativo-gestionale il rispetto dell'ordine e della pulizia, i controlli sulle misure di sicurezza, la predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare, l’informazione e formazione dei lavoratori. Diapositiva successiva Emergenza incendio: formazione Formazione addetti antincendio: Rischio basso (durata 4 ore) • L'incendio e la prevenzione • Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio • Esercitazioni pratiche Rischio medio (durata 8 ore) • L'incendio e la prevenzione incendi • Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio • Esercitazioni pratiche Rischio elevato (durata 16 ore) • L'incendio e la prevenzione incendi • La protezione antincendio • Procedure da adottare in caso di incendio • Esercitazioni pratiche I corsi di formazione, così come previsti attualmente dal D.M. 10/03/1998, hanno programmi e durate differenziati in base alle tre categorie di rischio incendio. L’aggiornamento periodico è previsto dal Decreto Legislativo 81 del 2008 Articolo 37 comma 9 e viene erogato secondo i programmi previsti dalla Circolare del Ministero dell'Interno numero 5987 del 23/2/2011: • rischio basso: 2 ore; • rischio medio: 5 ore; • rischio elevato: 8 ore.