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Diapositiva successiva Emergenza sanitaria: dotazione Dotazione aziendale: Cassetta di primo soccorso Allegato 1 (o pacchetto di medicazione Allegato 2) Mezzo di comunicazione idoneo per attivare il sistema di emergenza del S.S.N. La dotazione deve essere presente anche per i lavoratori isolati (cantiere/mezzi mobili/ecc.)! Deve essere garantita la presenza di idonee attrezzature per l’intervento di primo soccorso, la cassetta di primo soccorso e/o il pacchetto di medicazione a seconda della tipologia di lavoro e alle dimensioni dell’azienda. Inoltre un telefono, o un altro idoneo mezzo di comunicazione, deve essere presente per ciascuna sede o squadra di lavoro per avvisare tempestivamente il servizio di emergenza. Entrambi questi presidi devono essere efficienti, funzionanti e adeguatamente segnalati. L’addetto primo soccorso può essere incaricato di questi controlli. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Approfondimento: quando adottare la cassetta di primo soccorso e quando il pacchetto di medicazione? Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire la presenza della cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del D.M. 388/2003 e da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire la presenza del pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2 del D.M. 388/2003 e da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti. Allegato 1 - Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso Guanti sterili monouso (5 paia) - Visiera paraschizzi - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) - Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3) - Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) - Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) - TELI sterili monouso (2) - Pinzette da medicazione sterili monouso (2) - Confezione di rete elastica di misura media (1) - Confezione di cotone idrofilo (1) - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) - Rotoli di cerotto alto centimetri. 2,5 (2) - Un paio di forbici - Lacci emostatici (3) - Ghiaccio pronto uso (due confezioni) - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) – Termometro - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 - Contenuto minimo del pacchetto di medicazione Guanti sterili monouso (2 paia) - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) - Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) - Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) - Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) - Pinzette da medicazione sterili monouso (1) - Confezione di cotone idrofilo (1) - Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) - Rotolo di cerotto alto centimetri 2,5 (1) - Rotolo di benda orlata alta centimetri 10 (1) - Un paio di forbici (1) - Un laccio emostatico (1) - Confezione di ghiaccio pronto uso (1) - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. Diapositiva successiva Emergenza sanitaria: formazione Formazione addetti primo soccorso: Modulo A • Allertare il sistema di soccorso • Riconoscere una emergenza sanitaria • Attuare gli interventi di primo soccorso Modulo B • Acquisire conoscenze generali: • sui traumi in ambiente di lavoro • sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro Modulo C • Acquisire capacità di intervento pratico Totale ore teoria + pratica: Gruppo A – 16 ore Gruppo B/C – 12 ore Aggiornamento triennale • Sui moduli pratici (Gruppo A 6 ore e Gruppo B e C 4 ore) La formazione degli addetti primo soccorso è riportata negli Allegato 3 e 4 del D.M. 388/2003 e prevede la suddivisione dei percorsi a seconda dei gruppi prima definiti (A, B e C). Per le aziende o unità produttive di gruppo A, i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’Allegato 4. La formazione dei lavoratori è ripetuta con cadenza triennale con la trattazione degli elementi di capacità di intervento pratico (durata 6 ore per gruppo A, e 4 ore per gruppo B/C). Diapositiva successiva Emergenza sanitaria Gli addetti al primo soccorso sono formati per l’intervento e devono essere prontamente avvisati in caso di infortunio o malore perché l’intervento possa essere tempestivo. Deve essere attivata la “catena del soccorso”. Presenza di addetti formati e presidi; Riconoscimento e allarme precoce; Rianimazione cardiopolmonare; Defibrillazione; Rianimazione avanzata; Trattamento ospedaliero; Si esamina la catena del soccorso, che prevede come ultimo anello l’ospedalizzazione del traumatizzato/infortunato. Si evidenziano i vari passaggi, sottolineando come il primo anello della catena, che è anche quello che permette di allertare il servizio sanitario d’emergenza, sia costituito dall’addetto al primo soccorso che effettua la chiamata al 118. Se si compromette il primo anello, per esempio ritardando l’intervento, tutta la catena ne risentirà mettendo anche a rischio la sopravvivenza o l’integrità fisica dell’infortunato. Gli addetti al primo soccorso, opportunamente formati e addestrati, intervengono in attesa di un soccorso qualificato (medico, ambulanza, pronto soccorso ospedaliero). Le persone opportunamente addestrate presenti in sede possono prestare un primo soccorso ed assistenza all’infortunato usando materiali e mezzi disponibili al momento dell’incidente. Gli addetti al primo soccorso non compiranno in nessun caso interventi non conosciuti o non autorizzati sull’infortunato. Non è richiesto all’addetto di compiere azioni eroiche ma semplicemente di attuare le prime misure necessarie a garantire la salute del lavoratore nell’attesa di soccorsi specializzati, che devono essere prontamente avvisati e allertati. Nell’allertare i soccorsi fornire il maggior numero di informazioni possibili sull’evento, sull’infortunato e anche sul sito in cui deve avvenire l’intervento. Se il punto da raggiungere può essere difficoltoso, per esempio perché poco segnalato o posizionato in un punto particolare, è possibile mandare incontro ai soccorsi una persona che li guidi sul posto, per guadagnare tempo prezioso nell’intervento. Diapositiva successiva Emergenza incendio L’emergenza incendio può verificarsi per cause collegate all’attività lavorativa o per eventi esterni. In azienda sono presenti sia addetti formati e sia idonei presidi antincendio. Decreto Legislativo 81/2008 • Articolo 46: Prevenzione incendi D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” • Articolo 1: Campo di applicazione • Articolo 2: Valutazione rischio incendio • Articolo 3: Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio • Articolo 4: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature • Articolo 5: Gestione dell'emergenza • Articolo 6: Designazione degli addetti • Articolo 7: Formazione degli addetti L’Articolo 46 del Decreto Legislativo 81 del 2008 esordisce, parlando di prevenzione incendi, con il comma 1 che recita: “La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”. L’interesse primario del datore di lavoro, oltre che del legislatore, dovrebbe essere certamente quello della salvaguardia dell’incolumità delle persone (sia dei lavoratori e sia di clienti, visitatori, vicini) e dei beni. Il riferimento normativo specifico richiamato dal Decreto Legislativo 81 del 2008 è, attualmente, ancora il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.