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Diapositiva successiva DUVRI: i rischi interferenziali I lavori svolti da aziende esterne all’interno della nostra azienda (manutenzioni, installazioni, ecc. ) sono gestiti dall’Articolo 26 del Decreto Legislativo 81 del 2008. Struttura dell’articolo 26: Comma 1: campo di applicazione e obblighi Comma 2: cooperazione e coordinamento per la gestione dei rischi Comma 3: obblighi di redazione del DUVRI Comma 3 bis: esclusioni dall’obbligo di redazione del DUVRI Comma 3 ter: redazione di una valutazione dei rischi “standard” Comma 4: obblighi in merito all’assicurazione sugli infortuni Comma 5: oneri per la sicurezza Comma 6 e 7: regole per appalti pubblici Comma 8: obbligo tesserino di riconoscimento L’Articolo 26 del Decreto Legislativo 81 del 2008 prescrive per il datore di lavoro committente l’obbligo di gestire l’appalto anche dal punto di vista della sicurezza. Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: L’applicazione dell’Articolo 26 si ha in caso di “affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi”; quindi ogni volta che si affida un lavoro in appalto. Il luogo di affidamento del lavoro è “all’interno della propria azienda” o “di una singola unità produttiva”, quindi sia nella sede centrale che in una delle sedi periferiche, se presenti. Addirittura è incluso “l’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda … sempre che abbia (il datore di lavoro) disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”. Il criterio della disponibilità giuridica dei luoghi esclude da questo campo di applicazione i cosiddetti terzisti, per cui il lavoro si svolge solitamente in una sede propria e di cui il datore di lavoro non ha disponibilità giuridica. Si pensi per esempio a un’azienda che affida ad aziende terze la finitura di un prodotto. Questo prodotto viene trasportato presso la sede del terzista, che esegue il lavoro di finitura e ritrasporta il prodotto all’azienda produttrice. Il lavoro di finitura è affidato ad un’azienda terza, e comprende attività all’interno del ciclo produttivo dell’azienda “madre”, ma mancando il presupposto della disponibilità giuridica dei luoghi non si applica l’Articolo 26. Diverso invece il caso di un’azienda che affida la logistica del magazzino ad un appaltatore che, con operatori e carrelli elevatori propri, movimenta le merci nei capannoni dell’azienda “madre”. In questo caso il lavoro viene svolto all’interno del ciclo produttivo aziendale (la logistica) e con disponibilità giuridica dei luoghi (il magazzino) e quindi si applicherà l’Articolo 26. Approfondimento: i contratti Si definisce contratto d’appalto il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (come stabilito dagli Articoli 1655 e segg. del Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. Sono appalti pubblici di forniture quegli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 Articolo 3 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Si definiscono invece appalti pubblici di servizi gli appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Decreto Legislativo163 del 2006 (comma 10 Articolo3 Decreto Legislativo 163 del 2006). La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'Articolo 30 del Decreto Legislativo 163 deò2006 (comma 12 Articolo3 Decreto Legislativo163 del 2006). Il contratto d’opera invece si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (Articoli 2222 e segg. del Codice Civile). Questo contratto è definito anche contratto di lavoro autonomo. Diverso è il contratto di somministrazione, ovvero il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (Articolo 1559 Codice Civile). Il contratto misto è un contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (comma uno, Articolo14 Decreto Legislativo 163 del 2006). Diapositiva successiva DUVRI: i rischi interferenziali Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Articolo 26 comma 2: i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Si possono considerare rischi da interferenze tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva. Si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa. In determinati casi, come in attività che prevedono la presenza di pubblico e visitatori esterni (alberghi, ospedali, scuole, ecc.) la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale lavoratore ma anche a tutti quanti possono essere presenti all’interno della struttura nel momento in cui si svolgeranno i lavori oggetto dell’appalto. I rischi interferenziali vanno gestiti e devono essere analizzati, salvo nei casi di esclusione, nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). Si possono considerare come oggetto della valutazione dei rischi da interferenza queste tipologie di rischio: • i rischi immessi nell’azienda del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore • i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi • i rischi esistenti nell’azienda del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore • i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). I rischi analizzati possono essere ulteriormente distinti in: • rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore • rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del committente, non presenti normalmente nell’attività dell’appaltatore • rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi appaltatori; • rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’appaltatore). Poniamo particolare attenzione sui verbi “cooperare” e “coordinare”, che implicano a livello semantico la partecipazione di entrambi i soggetti appaltatore e appaltante. Le azioni di cooperazione sono le azioni finalizzate alla predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, sia da parte dell’azienda committente che di quelle appaltatrici. Sono invece azioni di coordinamento quelle finalizzate ad evitare disaccordi, sovrapposizioni, e intralci nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.