Read Aloud the Text Content
This audio was created by Woord's Text to Speech service by content creators from all around the world.
Text Content or SSML code:
Diapositiva successiva Contenuti della VdR: data certa Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento … deve essere munito … di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente DATA CERTA DVR: • Autoprestazione postale • Invio tramite PEC • Marca temporale • Firma DATORE DI LAVORO, RSPP, MEDICO COMPETENTE e RLS Il DVR deve essere munito di data certa e l’obbligo nasce dalla volontà di evitare, in qualche modo, la “tentazione” di retrodatare il documento, che infatti risulta in questo modo pressoché impossibile. Quando il legislatore ha imposto la cosiddetta “data certa” ha richiesto la prova con validità della formazione del documento in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriormente a un dato evento. La data indica il tempo di formazione della scrittura e, quindi, sia del documento sia dell’atto in esso rappresentato e comprende l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. Uno degli strumenti che, dal punto di vista operativo, è idoneo ad adempiere a questo obbligo è l’apposizione presso un ufficio postale del timbro direttamente sul documento di valutazione dei rischi avente corpo unico. La procedura di timbratura presso l’ufficio postale si articola nelle seguenti fasi operative: • la stampa della documentazione e la sua rilegatura in modo che non sia possibile aggiungere o rimuovere pagine (in modo cioè da formare un corpo unico); • l’apposizione, sul documento di valutazione dei rischi, dell’indicazione, datata e sottoscritta sulla prima pagina del documento, del numero delle pagine, preceduta dalla dizione “documento a corpo unico”; • l’apposizione, sulla prima pagina del documento, della dicitura “si richiede l’apposizione del timbro postale per la data certa”, seguita da data e firma; • affrancatura sul primo foglio e richiesta all’ufficio postale dell’apposizione del timbro che annulli l’affrancatura. La mancanza della data certa, per esempio a seguito di un infortunio grave, potrebbe impedire di considerare negli atti processuali l’esistenza del DVR al momento dell’evento. Infatti secondo la Cassazione (Sez. III Penale - Sentenza numero 43840 del 25 novembre 2008) un documento inerente la sicurezza sul lavoro privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell’organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell’accertamento medesimo. Diapositiva successiva Contenuti della VdR: archiviazione Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento … redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico … L’Articolo 53 “Tenuta della documentazione” del Decreto Legislativo 81 del 2008 a cui si fa riferimento indica che “è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente Decreto Legislativo”. Si pone però l’attenzione sui requisiti di affidabilità del supporto di memorizzazione e sulla possibilità di accesso alla documentazione solo da parte delle figure autorizzate. Ovviamente anche per l’archiviazione digitale sarà da rispettare il requisito della presenza della “data certa”. Diapositiva successiva Contenuti della VdR: tempistica In caso di costituzione di nuova attività (Articolo 28 comma 3-bis) • VdR: subito • DVR: redazione entro 90 gg inizio attività In caso di modifiche al processo produttivo, evoluzione della tecnica, infortuni significativi, risultati sorveglianza sanitaria, ecc. (Articolo 29 comma 3) • VdR: subito • DVR: aggiornamento entro 30 gg dalle modifiche Si differenziano in questa diapositiva due casi possibili che si possono presentare al datore di lavoro. Il primo è relativo alla costituzione di una nuova attività per cui è richiesto che si effettui immediatamente la valutazione dei rischi con l’adozione delle relative misure di prevenzione e protezione (DPI, procedure, ecc.) mentre si lascia un periodo di 90 giorni per la redazione della documentazione relativa. Nel secondo caso si includono le modifiche al processo produttivo o eventi o altro che possono richiedere interventi che modificherebbero la valutazione dei rischi. Anche in questo caso le azioni devono essere intraprese immediatamente, mentre si hanno 30 giorni di tempo per adeguare la documentazione. Approfondimento: si riportano i testi completi degli articoli citati così come modificati dall’Articolo 13 della Legge 30/10/2014, numero 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b) , c) , d) , e) e f) , e al comma 3 , e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Diapositiva successiva Contenuti della VdR: tempistica Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si verifica una modifica nell’organizzazione lavorativa, nella dotazione aziendale o nei casi in cui emergano esigenze sanitarie. Come si è detto nella diapositiva precedente gli aggiornamenti al DVR sono necessari in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In occasione della riunione periodica di cui all’Articolo 35 uno degli argomenti oggetto di discussione è proprio il documento di valutazione dei rischi. Per cui anche se non esiste una periodicità specificata dalla legge, l’aggiornamento del DVR potrebbe avvenire anche solo per tenere conto delle modifiche e delle migliorie apportate alle condizioni di sicurezza e salute dell’azienda. Diverso è il caso delle “misurazioni” associate alla valutazione dei rischi specifici (come ad esempio rumore e vibrazioni) per cui la norma prevede, o potrebbe prevedere, una tempistica di aggiornamento specifica. Diapositiva successiva Valutazioni dei rischi specifici Valutazione di tutti rischi • Luoghi di lavoro • Attrezzature di lavoro • Movimentazione manuale dei carichi • Videoterminale • Rumore • Vibrazioni • Sostanze pericolose • Ecc. Criteri Vdr Miglioramento Nomi figure Mansioni rischio Valutare un rischio non significa solo dire se c’è ma quanto è! Si schematizza il contenuto del,DVR comprensivo di quanto già visto nell’Articolo 28 con l’aggiunta della valutazione dei rischi specifici. I rischi specifici, che sono ovviamente compresi all’interno della dicitura “tutti i rischi”, vanno analizzati nel dettaglio e seguendo i criteri di valutazione contenuti nel Decreto Legislativo 81 del 2008 e nei relativi Titoli e Allegati.