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Diapositiva successiva Approfondimento sul MODULO 2 Valutazione dei rischi Diapositiva successiva Valutazione dei rischi Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile! Il datore di lavoro deve conoscerne il contenuto, perché ne è responsabile! Parlando di valutazione a dei datori di lavoro non si può non far loro presente che l’Articolo 17 pone la valutazione tra gli obblighi non delegabili. Anche se la valutazione in moltissime aziende anche medio-piccole non è redatta dal datore di lavoro, resta comunque in capo a lui la responsabilità del contenuto. Per questo motivo la trattazione che segue si pone l’obiettivo di fornire al datore di lavoro che è anche RSPP gli strumenti di conoscenza utili alla comprensione del DVR aziendale. Si vuole porre l’accento sul termine “tutti” contenuto nell’Articolo 17, che non richiede la valutazione dei rischi “principali” o “più rilevanti”, ma di tutti i rischi presenti in azienda. Diapositiva successiva Valutazione dei rischi Che differenza c’è tra pericolo e rischio? Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Si ripropongono le definizioni di pericolo e rischio a scopo di ripasso e di verifica della comprensione dell’argomento. Deve essere chiaro che il pericolo rappresenta il potenziale danno, cioè quello che potrebbe accadere, mentre il rischio indica la probabilità di accadimento di un evento dannoso. Essendo il pericolo una caratteristica intrinseca di un determinato fattore non può essere ridotta o modificata, infatti il pericolo o è presente o non è presente; non sono previste condizioni intermedie. Per il rischio invece il valore può essere modulato agendo sulla probabilità (misure di prevenzione) e/o sul danno (misure di protezione). Diapositiva successiva Valutazione dei rischi Chi ha l’obbligo di valutare i rischi? Il datore di lavoro Chi collabora alla valutazione dei rischi? Il RSPP Chi collabora alla valutazione dei rischi? Il medico competente Chi è consultato per la valutazione dei rischi? Il RLS Si riepilogano le figure coinvolte nel processo di valutazione dei rischi. Si vuol evidenziare come il DVR vada considerato un documento “collegiale”, frutto del lavoro di un gruppo anche se comunque rimane una responsabilità del datore di lavoro. Per semplicità non sono stati inseriti i contributi di eventuali figure tecniche (obbligatorie in caso di particolari rilievi e misure) che comunque costituiscono un “tassello” del DVR aziendale. Approfondimento: si riportano gli articoli di legge e le sanzioni relative, se presenti, per le figure coinvolte nel processo di valutazione. • DATORE DI LAVORO: Articolo 17 comma uno Lettera a - ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro o ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro • RSPP: Articolo 33 comma uno - nessuna sanzione prevista • MEDICO COMPETENTE: Articolo 25 comma uno Lettera a - arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 euro a 1753,60 euro • RLS: Articolo 50 comma uno Lettera b - nessuna sanzione prevista Diapositiva successiva Valutazione dei rischi Articolo 2 – Definizioni Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza Valutazione globale e documentata di tutti i rischi finalizzata a: Valutazione: si deve dare una stima; Globale: si considera ogni attività Documentata: si deve scrivere; Di tutti i rischi: si tiene conto di tutti i rischi; Finalizzata a: ha uno scopo. La definizione di valutazione dei rischi è riportata nell’Articolo 2 comma uno Lettera q del Decreto Legislativo 81 del 2008 e viene riportata integralmente. Si analizzano poi i termini principali della definizione associandovi le azioni collegate. Si noti come la definizione chiarisca bene il concetto di estensivo della valutazione (“globale”, “di tutti i rischi”), il criterio di dimostrabilità (“documentata”) oltre che lo scopo della valutazione stessa (“finalizzata ad individuare le adeguate misure”). Il DVR non è solo un elenco di rischi ma è uno strumento operativo e di pianificazione delle strategie aziendali, non solo dal punto di vista della sicurezza. Diapositiva successiva Contenuti della VdR Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro … Si propone il comma uno dell’Articolo 28 del Decreto Legislativo 81 del 2008 per evidenziare come il documento di valutazione debba riportare non solo la valutazione di tutti i rischi ma anche la presenza di casi specifici, come indicato. Diapositiva successiva Contenuti della VdR Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; e) i nominativi del RSPP, del RLS o RLST e del MEDICO COMPETENTE; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il contenuto del DVR è descritto nell’Articolo 28 al comma 2, di cui si presenta uno schema nella diapositiva. Saranno analizzati singolarmente i singoli punti nelle diapositive seguenti. Approfondimento: Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento … [deve] contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.