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Diapositiva successiva ASPP Addetti al servizio Prevenzione e Protezione: • Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione; • L’ASPP coadiuva il RSPP nell’espletare i compiti del SPP. Si accenna ai compiti e funzioni degli ASPP. Si ricordi che a questi possono essere assegnati particolari campi di attività dei compiti del SPP (controlli antincendio, igiene industriale ecc.). In questi casi è opportuno che tali attribuzioni siano adeguatamente formalizzate. Diapositiva successiva Medico Competente Il medico competente (interno o esterno) • è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda; • è destinatario di sanzioni dal Decreto Legislativo 81 del 2008; • Il MEDICO COMPETENTE, il RSPP, il DATORE DI LAVORO e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminati vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell’azienda. Il MEDICO COMPETENTE ha compiti fondamentali nella gestione della SSL in azienda. Il ruolo del MEDICO COMPETENTE è stato fortemente rilanciato dalla attribuzioni assegnate a questa figura dal Decreto Legislativo 81/2008. La sorveglianza sanitaria ha infatti un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie professionali, ruolo che può essere svolto compiutamente solo laddove il MEDICO COMPETENTE partecipi attivamente alla VDR. I profili di responsabilità del MEDICO COMPETENTE sono molto importanti e sicuramente più delicati rispetto a quanto previsto per il RSPP. Approfondimenti: Decreto Legislativo 81 del 2008: • Articolo 25 - Obblighi del medico competente, • Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente, • Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente. Diapositiva successiva RLS • Il RLS è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro • È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti • È eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti • Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti • Uno fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è l’interfaccia tra i lavoratori, il DATORE DI LAVORO e il Servizio Prevenzione e Protezione. La partecipazione di tutta l’organizzazione aziendale ai temi di igiene e sicurezza è uno dei requisiti essenziali per la riuscita delle politiche di SSL dell’azienda. Quella del RLS è stata a suo tempo introdotta dal Decreto Legislativo 626/1994 quale figura di confronto e consultazione anche per favorire la più ampia partecipazione e favorire la segnalazione di eventuali carenze e situazioni critiche da fronteggiare; per questo motivo sono stati previsti dei corsi di formazione specifici (32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell’attività in esame) tesi e garantire al RLS le competenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti. Diapositiva successiva RLS Il RLS, secondo il Decreto Legislativo 81 del 2008, tra l’altro: • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; • è consultato sulla valutazione dei rischi; • è consultato sulla designazione delle figure di SSL e sull’organizzazione della formazione di cui all’Articolo 37; • riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure relative; • riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione. Il RLS si trova a svolgere un compito particolarmente delicato nel quale il rischio principale è quello di una conflittualità eccessiva tra gli interlocutori (lavoratori e DATORE DI LAVORO) che renderebbe inutile il contributo proprio di questa figura. Il RLS è coinvolto nelle fasi principali della gestione della SSL aziendale. Si vuole ribadire il fatto che: • la consultazione in merito alla VDR si esplica attraverso un parere che non ha potere vincolante; • i pareri e le considerazioni espresse nella riunione periodica, messe a verbale, rappresentano un elemento che testimonia le modalità di gestione e i percorsi intrapresi dall’azienda in tema di igiene e sicurezza sul lavoro; • il RLS riceva la documentazione sulla SSL lo mette in condizione di acquisire informazioni importanti e comprendere le scelte di SSL dell’azienda. Approfondimenti: Decreto Legislativo 81 del 2008: • Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, • Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, • Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo,