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Diapositiva successiva Dirigente – definizione di legge • Articolo 2, comma uno, Lettera d: Definizione di Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Ci si può soffermare su alcune riflessioni: • Il dirigente è tale in ragione delle competenze professionali (cosa sa fare) e gerarchici (cosa è messo nelle condizioni di fare); • I poteri conferiti al dirigente devono essere adeguati alla natura del suo incarico; • Il dirigente è comunque un esecutore del volere del DATORE DI LAVORO rappresentato dalle sue direttive; • Al dirigente spetta il potere di organizzare e quindi di vigilare sulle attività lavorative. Diapositiva successiva Dirigente – limiti incarico • Il Dirigente risponde solo nei limiti dell’incarico conferitogli e nella misura dei mezzi di cui è dotato Si da lettura dell’incipit dell’Articolo 18 sottolineando il fatto che la formalizzazione degli incarichi giova sempre e comunque alla corretta gestione dell’attività lavorativa in genere e della SSL in particolar modo. Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (vedi articolo 18 del testo unico): Incarichi e competenze formalizzate È importante sottolineare che le responsabilità del Dirigente si configurano, come è indicato all’Articolo 2 del Decreto Legislativo 81 del 2008, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali; è anche corretto affermare che la discriminante più importante (a differenza del preposto) è per il Dirigente l’effettivo potere non solo gerarchico, ma anche organizzativo. Diapositiva successiva Obblighi di vigilanza Articolo 18 • 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 19: Preposto 20: Lavoratori 22: Progettisti 23: Fornitori 24: Istallatori 25: Medico competente Il DATORE DI LAVORO e il dirigente devono dare evidenza di aver correttamente attuato il loro obbligo di vigilanza. Tali obblighi possono essere oggetto di delega quindi il DATORE DI LAVORO può costruire una catena di controlli e sorveglianza delegando e affidando specifiche attività in tal senso. Diapositiva successiva Dirigenti, preposti ed effettività Per l’individuazione di preposti, dirigenti e DATORE DI LAVORO vale Principio di Effettività secondo il quale ai fini dell’attribuzione delle responsabilità valgono i poteri effettivamente svolti. Il ruolo concreto prevale su quello formale È molto importante a questo punto introdurre l’Articolo 299 sull’esercizio di fatto dei poteri direttivi. La disposizione si applica a DATORE DI LAVORO, dirigenti e preposti e stabilisce, in sintesi, che ai fini della corretta individuazione di tali figure occorre fare riferimento, oltre che alle attribuzioni formali, alle mansioni effettivamente svolte e al potere concretamente esercitato. Per “essere” un dirigente non basta essere un manager, occorre dimostrare che sulle persone coordinate veniva nel concreto esercitato un potere. Naturalmente la cosa vale anche in senso inverso e molto spesso dei soggetti si trovano a essere definiti dirigenti in assenza di formali attribuzioni. Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Diapositiva successiva Preposto • I preposti sono le interfacce tra DATORE DI LAVORO/dirigenti e i lavoratori • I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo • Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi Nell’Articolo 19 sono dettati i compiti dei preposti Diapositiva successiva Preposto – definizione del Decreto Legislativo 81 del 2008 • Articolo 2, comma uno, Lettera e: Definizione di Preposto • Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa È importante sottolineare che l’attività di sovrintendenza e controllo viene svolta in ragione delle competenze ma nei limiti dei poteri conferiti al preposto. Questo significa che il preposto è tale a causa della sua maggiore esperienza e competenza, ma che il suo potere di intervento incontra dei limiti naturali, essendo i superiori poteri gerarchici e funzionali naturalmente attribuiti al Dirigente. Diapositiva successiva Preposto - obblighi • Il preposto: • verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, • verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, • istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, • sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, • segnala ai superiori (DATORE DI LAVORO o dirigente) le anomalie, arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi. Nella definizione delle attribuzioni del preposto è bene sottolineare gli obblighi di segnalazione e il fatto che il sistema è strutturato in modo da mettere questa figura nelle condizioni di essere obbligata ad agire a vantaggio della sicurezza proprio perché ne delinea una funzione e delle responsabilità di raccordo tra lavoratori e dirigenti. Va sottolineato il fatto che nel Decreto Legislativo 81/2008 viene attribuita particolare enfasi alle competenze di questa figura prevedendo anche i corsi di formazione specifici. Diapositiva successiva Servizio Prevenzione e Protezione • Il servizio prevenzione è un insieme costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di: • individuare e valutare i fattori di rischio; • definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati; • elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni; • proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori. Diapositiva successiva RSPP - Responsabilità Il RSPP • non è destinatario di sanzioni dal Decreto Legislativo 81 del 2008; • non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto; • può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l’infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata. Il compito fondamentale del RSPP è quello di assistere il DATORE DI LAVORO nella valutazione dei rischi. È bene illustrare il fatto che, relativamente a questa attività, il RSPP non è esente da responsabilità. I compiti propri dell’incarico relativamente alla valutazione dei rischi possono comportare colpa laddove siano stati palesemente omessi dei rischi o trascurate evidenze importati ai fini della valutazione Il DATORE DI LAVORO può essere comunque giudicato colpevole per aver scelto un RSPP o un addetto non all’altezza dei compiti che gli sono stati demandati (culpa in eligendo). Per il RSPP sono previsti dei requisiti culturali con relativi obblighi di aggiornamento. La carica può essere assunta dal DATORE DI LAVORO in aziende che rispondono a determinati requisiti che le rendono poco rischiose, in tal caso il DATORE DI LAVORO deve partecipare a ulteriori corsi di formazione e aggiornamento. Approfondimenti: Decreto Legislativo 81 del 2008: • Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione, • Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, • Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione, • Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi