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Diapositiva successiva Flusso di applicazione del Decreto Legislativo 758/94 In questa diapositiva è illustrato in forma schematica il flusso di applicazione del Decreto Legislativo 758/94. I passaggi fondamentali sono i seguenti: • L’organo di vigilanza rileva l’irregolarità che in prima battuta è punita con ammenda e arresto (esempio: una banchina di carico alta 3 m senza protezione. La violazione dell’allegato IV – Articolo 63 comma 1 che comporta l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.261 per il datore di lavoro e dirigenti); • L’applicazione della sanzione è sospesa e viene erogata una prescrizione che consiste nell’adempiere alla messa a norma della violazione riscontrata (modificare o proteggere la banchina adottata nell’esempio); • Viene data comunicazione al PM della violazione riscontrata. L’azione penale è sospesa in attesa che si verifichi l’attuazione della prescrizione; • Il termine della prescrizione è fissato in 60 gg ma può essere motivatamente prorogato ma non oltre i 6 mesi (durante i quali sono messe in atto misure compensative: la banchina è interdetta o protetta con misure alternative); • Trascorso il termine fissato per la prescrizione l’organo di vigilanza procede al secondo accertamento per verificarne l’attuazione; • Se le prescrizione è rispettata viene erogata la sanzione pari a ¼ del massimo in via amministrativa e data notizia al PM entro 120 gg che provvede ad archiviare il procedimento; • Se la prescrizione non è rispettata viene data comunicazione al PM che provvede a riattivare il procedimento penale. Diapositiva successiva L’interruzione dell’attività imprenditoriale Articolo 14 Decreto Legislativo 81 del 2008 Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato 1. L’elenco delle inadempienze dell’allegato 1 è il seguente: Lavoratori “al nero” minore del 20% del totale; Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto; Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. Diapositiva successiva Il Decreto Legislativo 231/2001 • Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese per una serie di reati, tra i quali: • Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, o altro Ente Pubblico o Comunità Europea • Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per conseguimento di erogazioni pubbliche • Concussione • Corruzione • Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico • Reati societari (false comunicazioni sociali, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale, aggiotaggio ecc.) • Abusi di mercato Si introduce il Decreto Legislativo 231/2001, spesso conosciuto come il decreto sulla “responsabilità amministrativa degli enti”. Il contenuto fondamentale di questo provvedimento è rappresentato dal fatto che i destinatari delle misure previste e delle relative sanzioni non sono persone fisiche ma giuridiche come enti, società, associazioni ecc. Il 231 del 2001 è nato nel 2001 per punire una serie di reati di natura finanziaria come la corruzione, la concussione, il falso in bilancio. Il principio di base sul quale si fonda l’impostazione del Decreto Legislativo 231 del 2001 è quello secondo il quale, se in un’azienda viene commesso un certo tipo di reato, non è punibile solo la persona fisica che commette l’illecito, ma anche l’azienda che, nel suo complesso, non si è data delle regole gestionali tali da prevenire quei comportamenti al proprio interno. Non è punibile solo il singolo dirigente che commette il reato ma, dal 2001, potrebbe essere chiamata in causa anche l’azienda che ne ha tratto beneficio e che non ha creato delle regole interne per evitare episodi di quella natura. Al tema della responsabilità amministrativa degli enti è dato ampio spazio nel modulo 2 di questo corso. Diapositiva successiva Il Decreto Legislativo 231/2001 • La L. 123 del 2007, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha esteso il campo di applicazione del Decreto Legislativo 231 del 2001 ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Nel 2007 il 231 del 2001ha “incontrato” la SSL Il campo di applicazione del 231 del 2001si è andato ampliando nel tempo inserendo i reati legati alla SSL nel Decreto. L’Articolo 25 septies che associa il tema della sicurezza sul lavoro alla disciplina tipica dei reati amministrativi degli enti. Con l’emanazione della Legge 123/2007, nell’agosto 2007, e con il Decreto Legislativo 81 del 2008 poi, il campo di applicazione del Decreto Legislativo 231 del 2001è infatti stato esteso anche all’”omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”. Diapositiva successiva Schema Organizzazione Aziendale In questa diapositiva sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la gestione della SSL. I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di massima e rimandando alle fasi successive dell’intervento: • DATORE DI LAVORO – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro; • RSPP: Un consulente esterno o interno del DATORE DI LAVORO per valutare i rischi; • ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL; • Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze del DATORE DI LAVORO; • RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL; • Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può essere interno o esterno all’azienda; • Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di necessità di primo soccorso; • Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di emergenze di varia natura; • Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DATORE DI LAVORO. È importante sottolineare il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di: • Attribuzione di specifici compiti; • Competenza necessaria per l’esecuzione del compito; • Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei propri compiti. Diapositiva successiva Datore di lavoro • Il DATORE DI LAVORO è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell’attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (Articolo 2 Decreto Legislativo n. 81/2008); • Il DATORE DI LAVORO ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; • Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DATORE DI LAVORO è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza. Nella definizione di DATORE DI LAVORO occorre specificare che questo ruolo è rappresentato dalle funzioni svolte e dagli effettivi poteri di spesa. Nelle realtà complesse l’individuazione di questa figura non è scontata ma passa per un’analisi dell’organigramma anche in relazione alla possibile esistenza di deleghe. È importante sottolineare il fatto che per il DATORE DI LAVORO ci sono i compiti non delegabili indicati in diapositiva, ma che su tutti gli obblighi delegabili il DATORE DI LAVORO è tenuto a controllare e a valutare i requisiti del delegato in funzione delle sue capacità. Diapositiva successiva Dirigente • Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DATORE DI LAVORO; • Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette; • In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti .