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diapositiva successiva Il riscontro del titolare del trattamento Il titolare del trattamento deve fornire all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo ad una richiesta di accesso, ai sensi degli articoli da 15 a 20, senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di altri due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste. Qualora si applichi la proroga, l’interessato è informato dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta in formato elettronico, le informazioni sono fornite, ove possibile, in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell’interessato. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. diapositiva successiva DIRITTO DI RETTIFICA Nozione (art. 16 GDPR) L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. diapositiva successiva DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO Nozione (art. 18 GDPR) L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. Se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. diapositiva successiva DIRITTO DI OPPOSIZIONE Nozione (art. 21 GDPR) L’art. 21 del GDPR attribuisce a tale diritto una rilevanza autonoma sancendo che l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento non tratta più i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi preminenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Inoltre qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. diapositiva successiva PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO Nozione (art. 22 GDPR) Anche nel Regolamento il legislatore pone una particolare attenzione al trattamento automatizzato dei dati personali che possa sfociare in decisioni che sono proprie della macchina e non dell’uomo. L’art. 22, quindi, ribadisce come principio generale che l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona. Tale disposizione non sia applica quando la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento, oppure b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato, oppure c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. diapositiva successiva DIRITTO ALLA PORTABILITÀ Nozione (art. 20 GDPR) L’art. 20 del Regolamento parla di diritto alla portabilità dei dati per cui l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un responsabile del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro responsabile del trattamento senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. Il diritto dell’interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non comporta l’obbligo per i responsabili del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati non deve pregiudicare i diritti degli altri interessati in ottemperanza del Regolamento. diapositiva successiva Linee guida del WP 29 adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017 Nel parere si offrono indicazioni sull’interpretazione e sull’attuazione del diritto alla portabilità dei dati introdotto dal Regolamento europeo. L’obiettivo è analizzare questo nuovo diritto e il suo ambito di applicazione, chiarendo le condizioni di applicabilità alla luce della base legale del trattamento (consenso dell’interessato o adempimento di obblighi contrattuali) nonché nell’ottica della limitazione relativa ai dati personali forniti dall’interessato stesso. diapositiva successiva DIRITTO ALLA PORTABILITÀ Le componenti del diritto alla portabilità sono: • 1. Il diritto di ricevere dati personali • 2. Il diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento ad un altro 1. Il diritto di ricevere dati personali: In primo luogo, la portabilità dei dati comprende il diritto dell’interessato di ricevere un sottoinsieme dei dati personali che lo riguardano trattati da un titolare, e di conservarli in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Tale conservazione può avvenire su un supporto personale o su un cloud privato, senza comportare necessariamente la trasmissione dei dati a un altro titolare. In questo senso, il diritto alla portabilità costituisce un’integrazione del diritto di accesso. 2. Il diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento: In secondo luogo, l’art. 20, primo paragrafo, dà agli interessati il diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento “senza impedimenti”. In questo senso, il considerando 68 promuove lo sviluppo di formati interoperabili da parte dei titolari così da consentire la portabilità dei dati, ma non configura un obbligo in capo ai titolari stessi di introdurre o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. diapositiva successiva Strumenti del diritto alla portabilità L’art. 20, paragrafo 2, del Regolamento prevede che gli interessati hanno il diritto di trasmettere i dati a un diverso titolare senza impedimenti da parte del titolare cui li hanno forniti. Gli impedimenti in questione possono consistere in ostacoli di natura giuridica, tecnica o finanziaria con cui il titolare evita o rallenta l’accesso, la trasmissione o il riutilizzo da parte dell’interessato o di un diverso titolare. Sul piano tecnico, i titolari dovrebbero esplorare e valutare due approcci diversi e complementari per mettere a disposizione degli interessati o di altri titolari dati che siano portabili: • trasmissione diretta dell’intero insieme di dati portabili (o di più estratti di parti del set complessivo di dati); • utilizzo di uno strumento automatizzato che consenta l’estrazione dei dati pertinenti.