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diapositiva successiva Modulo 3 Le competenze gestionali e relazionali diapositiva successiva Unità Didattica 1 • Le competenze gestionali e relazionali La funzione informativa e formativa L’obiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l’esercizio del ruolo. Saranno oggetto di studio: • le competenze relazionali; • le competenze sui temi della formazione e informazione. diapositiva successiva La funzione informativa e formativa Evoluzione del quadro normativo • D.Lgs. 81/2008 Artt. 36,37, 73,164,169,177,184, 195, 227, 239-257, 258-278, 294-bis Allegato XIV, XXI • D.Lgs. 626/94 Artt. 5, 21, 22, 37, 38, 43, 49, 56, 66, 72-octies, 85 • Art. 4 Dpr 547/56 e Art. 4 Dpr 303/55 La normativa precedente il recepimento delle direttive comunitarie attribuiva un’importanza piuttosto limitata alla funzione informativa e formativa, se si considera che solo due articoli del consistente corpo normativo contenuto nei due DPR degli anni ’50 facevano riferimento agli obblighi formativi e informativi del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti (art. 4 dell’uno e art.4 dell’altro decreto). I contenuti dell’obbligo erano generali e i datori di lavoro disponevano di un’ampia libertà nell’attuarli, senza nulla togliere alla formulazione piuttosto pregnante che possiamo leggere, in particolare, all’art. 4 del DPR 547/55, secondo cui “i datori di lavoro i dirigenti e i proposti devono, nell’ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissioni, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme, o nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi”. Ben più ampio ed articolato è il quadro delle misure previste dalla successiva normativa di recepimento della legislazione comunitaria: artt. 4, 5, 12, 26, 42 del D.Lgs.277/91; artt. 5, 21, 22, 37, 38, 43, 49, 56, 66, 72-octies, 85 del D.Lgs. 626/94. Il D.Lgs. 81/2008, nel raccogliere in un “unico testo” la maggior parte delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza, non ha solo reintrodotto gli obblighi generali e specifici previsti dalle precedenti disposizioni legislative ma ha considerevolmente ampliato e specificato gli obblighi formativi e informativi nei confronti di tutte le figure aziendali. diapositiva successiva Gli obblighi di formazione e informazione • Misure generali di tutela, Art. 15 comma 1 lettera o) parla di “informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti” • Obbligo formativo nei confronti dei preposti (Art. 37 comma 7 – Art.18 comma 1 lettera l) • La formazione dei lavoratori è definita mediante Accordo conferenza stato regioni sentite le parti sociali • Aumentano le ore di formazione per i datori di lavoro che assumono la responsabilità di Rspp (da 16 a 48) • Formazione lavoratori autonomi e dip. aziende familiari • Aggiornamento per Rls e 64 ore di formazione per Rlst • Obbligo formativo nei confronti dei dirigenti (Art.37 comma 7 – Art.18 comma 1 lettera l) • Il datore di lavoro che svolge i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi deve fare i corsi di cui artt. 45 e 46 Gli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 ha ampliato e specificato. Gli obblighi riguardano le seguenti figure: • datore di lavoro • dirigenti • preposti • RLS/RLST • lavoratori • lavoratori autonomi diapositiva successiva La funzione formativa e informativa Per un quadro di visione sistemica: • Formazione e informazione momenti significativi del sistema aziendale di comunicazione in merito alla prevenzione • Tutte le figure della prevenzione aziendale (Dl, Rls, Ll, Mc, Rspp, ma anche dirigenti preposti e lavoratori) devono poter svolgere il proprio ruolo nel sistema di formazione e informazione aziendale Il D.Lgs.81/2008 ha ampliato gli obblighi, già previsti dal D.Lgs. 626/94, relativi alle misure organizzative e relazionali del Titolo I, fornendo il quadro delle disposizioni necessarie a costruire il sistema di gestione della sicurezza aziendale. Pertanto tutti gli obblighi, inclusi quelli formativi e informativi, vanno letti in un’ottica sistemica che presuppone: • l’applicazione delle misure previste nel campo della formazione e informazione con stretto riferimento alla valutazione dei rischi; • il monitoraggio della applicazione di tali misure; • Il coinvolgimento e la partecipazione attivo di tutti i soggetti interessati, in particolare dei lavoratori e delle lavoratrici. diapositiva successiva Rilevazione dei bisogni formativi • Formazione d’ingresso su: • diritti doveri e organizzazione della prevenzione aziendale • rischi riferiti alla mansione e addestramento nell’utilizzo di macchine, attrezzature, dpi • Monitoraggio sul mantenimento delle competenze acquisite • Aggiornamenti sulla base di cambiamenti e innovazioni e sulla base dei risultati del monitoraggio L’art.37 del D.Lgs.81/2008 prevede un obbligo generale di formazione, con attenzione alle differenze linguistiche, connesso alla valutazione dei rischi e alle specifiche condizioni aziendali, tale formazione va effettuata al momento dell’assunzione, in caso di cambiamenti dell’attività lavorativa e in presenza di innovazioni. Inoltre si sottolinea che la formazione va “ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza di nuovi rischi”. Considerando il ruolo fondamentale che hanno i comportamenti tra le cause determinanti gli infortuni e le esposizioni professionali, il monitoraggio dell’attuazione e dell’utilizzo delle procedure lavorative corrette e la verifica continua, quindi, delle competenze (e delle motivazioni) necessarie a lavorare in sicurezza è elemento non solo necessario a garantire l’efficienza del sistema, ma anche fattore di coerenza con le disposizioni legislative. L’art.37 prevede inoltre che vengano successivamente meglio specificati “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione “ dei lavoratori mediante “Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali”. L’Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, è stato approvato il 21 dicembre 2011. Vedi in merito le slide dal Modulo 1. diapositiva successiva Differenza tra formazione e informazione • INFORMAZIONE Scambio di informazioni e significati tra diversi attori per mezzo di codici, attraverso canali e in un contesto determinato • FORMAZIONE Processo intenzionale, sistematico e controllato finalizzato al cambiamento di conoscenze, abilità, motivazioni Si parla pertanto nell’ambito del Sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza di flussi informativi che devono essere progettati mediante specifiche procedure in grado di valutare gli eventi (inclusi gli infortuni mancati) e in grado convogliare tutte le informazioni che circolano in azienda in materia di salute e sicurezza in canali che assicurino che i tali informazioni: • non siano disperse (che raggiungano, ad esempio, le persone giuste che hanno la titolarità e l’autorità per prendere decisioni); • siano valorizzate (che divengano oggetto di discussione e riflessione per operare scelte consapevoli). Sempre considerando la dimensione del Sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza, per quanto riguarda la formazione parliamo di programmi di formazione continua che nascono sulla base della capacità aziendale di monitorare i bisogni formativi e, quindi, in uno stretto rapporto con la valorizzazione (discussione e presa in esame) delle tematiche emerse nell’ambito del sistema informativo aziendale. diapositiva successiva Circolarità del sistema informativo • Il flusso informativo deve tassativamente avere un carattere bidirezionale (dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto) • Procedure, canali di raccolta, modalità di notifica devono essere definite a livello aziendale per assicurare la circolazione delle informazioni Il datore di lavoro non ha solo l’obbligo di trasmettere ai lavoratori e alle altre figura coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale tutte le informazioni in materia di rischi, utilizzo di macchine attrezzature e dispositivi personali di protezione, ma deve garantire anche che vengano raccolte e prese in considerazione le segnalazioni dei lavoratori. I lavoratori sono infatti tenuti, in base alle disposizioni dell’art. 20 comma 2 lettera e), a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza e tutela della salute, nonché le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza. Un analogo obbligo è d’altronde previsto in capo al preposto (art. 19 comma 1 lettera f).