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diapositiva successiva Atmosfera potenzialmente esplosiva – Direttiva 94/9/Ce • Si applica alle apparecchiature elettriche e meccaniche. • La progettazione deve tener conto: • dell’erosione • della corrosione • delle atmosfere acide • delle condizioni climatiche • degli attriti • di criteri di minima energia di accensione e di temperatura di accensione. • L’apparecchio dovrà essere progettato in modo da essere sicuro anche dopo un lungo periodo di utilizzo. La Direttiva 94/9/Ce nota come Direttiva Atex riguarda la progettazione e la produzione di apparecchiature utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva ed è stata recepita tramite il Dpr 126/98. Mentre precedentemente le norme Cenelec prendevano in considerazione la sicurezza solo delle attrezzature elettriche la direttiva ATEX introduce anche le apparecchiature meccaniche. Nel maggio 2000 è stata emanata una Guida comunitaria della direttiva Atex che fornisce spiegazioni e chiarimenti su diverse questioni. Uno strumento rivolto a progettisti, produttori e utilizzatori che intendono applicare con coerenza i principi della direttiva 94/9/Ce. La Guida è stata redatta da esperti governativi degli stati membri e delle parti interessati. Alcuni degli argomenti trattati sono: • quando si applica la direttiva Atex; • quali sono i prodotti a cui fa riferimento la direttiva; • valutazione dei rischi; • applicazione della direttiva unitamente ad altre direttive applicabili. diapositiva successiva Atmosfera potenzialmente esplosiva – Misure preventive Le principali disposizioni previste dalla Direttiva 99/92/Ce e dal Titolo XI dell’81. • Obbligo di valutazione e gestione del rischio da esplosione in ogni settore lavorativo. • Divisione dell’ambiente di lavoro in aree potenzialmente esplosive. • Redazione di un documento sulla protezione contro l’esplosioni. • Obbligo di coordinamento nel caso operino nella stessa area lavoratori di più imprese. Per facilitare l’applicazione della Direttiva 99/92 la Commissione europea ha redatto una Guida di buona pratica. Il testo è stato redatto da due Istituti tedeschi con il supporto di esperti nazionali governativi e delle parti sociali. La Guida si rivolge ai Dl delle piccole e medie imprese in modo da rilevare i pericoli e valutare i rischi, stabilire misure specifiche per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti ai pericolo di atmosfere potenzialmente esplosive. Il rischio di esplosione può essere presente in diversi settori ed attività. Tra i settori interessati al rischio di esplosione vi sono: • industria chimica; • discariche; • produzione energia; • fornitura gas; • smaltimento; • industria del legno; • verniciatura; • agricoltura; • industria farmaceutica; • industria alimentare e mangimistica diapositiva successiva Ambienti confinati • Nuove disposizioni relative alla sicurezza delle attività lavorative svolte in “ambienti confinati o sospetti di inquinamento”, sono state emanate mediante il D.P.R. 177/2011 contenente il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori” che operano in ambienti a particolare rischio infortunistico quali silos, cisterne, pozzi e simili. • Focus su appalti e qualificazione imprese • Cause infortuni: gas inerti, carenza di ossigeno Tema centrale delle nuove disposizioni è quello degli appalti e della qualificazione delle imprese che operano in questo settore, tenendo conto che la quasi totalità degli eventi infortunistici coinvolge lavoratori, e in taluni casi anche datori di lavoro, di micro/piccole aziende non in grado evidentemente di affrontare i rischi connessi con le attività di manutenzione che sono chiamate a svolgere. Sono note dai dati relativi agli infortuni le cause di tali eventi, per lo più con conseguenze mortali sugli operatori coinvolti, quali la presenza di gas inerti e la carenza di ossigeno. Sono altrettanto evidenti le carenze prevenzionistiche di maggior rilievo, che “attengono ad un mancato controllo dell’atmosfera in ambiente confinato riconducibile ad una assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata formazione/informazione dei lavoratori e ad una insufficiente gestione dell’emergenza”. diapositiva successiva Ambienti confinati Requisiti di qualificazione: • integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi in materia di formazione e sorveglianza sanitaria dell’ambiente di lavoro in aree potenzialmente esplosive • personale, in percentuale non inferiore al 30%, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati • avvenuta formazione e informazione del personale, datore di lavoro incluso • possesso di DPI, strumentazione e attrezzature idonee alla prevenzione • avvenuto addestramento specifico • rispetto previsioni in materia di DURC • integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento. Il Regolamento detta inoltre elementi relativi alle Procedure di sicurezza Il “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, emanato dal Consiglio dei ministri, ha per oggetto oltre alla definizione dei criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, anche criteri di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008), criteri che divengono di riferimento per il committente ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese cui intende affidare lavori in appalto. Il Regolamento detta inoltre elementi relativi alle Procedure di sicurezza da adottare nel settore degli ambienti confinati tra cui di particolare importanza la disposizione seguente: “Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”.