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diapositiva successiva Ergonomia • Che cos’è: • Scienza che integra più discipline preponendo un modello applicativo utilizzabile in diverse aree. • Obiettivo: • “Far corrispondere il lavoro, i sistemi, i prodotti e l’ambiente alle abilità ed alle limitazioni fisiche degli uomini e delle donne”. Il modello d’intervento proposto dall’ergonomia integra tra loro diverse aree disciplinari come: • la bio-medica; • la politecnica; • la psicosociale; • l’economica. L’interdisciplinarietà su cui si fonda l’ergonomia fa sì che si possano individuare numerose aree di intervento: • progettazione di software e interfaccia grafiche adatte alle capacità cognitive e operative per il miglioramento dei rapporti uomo macchina; • progettazione di pannelli di controllo, quadri di comando di macchine e impianti; • studio dell’organizzazione del lavoro al fine di migliorare le relazione interpersonali sul luogo di lavoro; • progettazione di attrezzature che possano essere utilizzate con facilità; • sedili; • organizzazione dei turni; • fatica mentale; • metodi di formazione e addestramento. diapositiva successiva L’ergonomia nella normativa vigente • D.Lgs. 81/2008 - Rispetto dei principi ergonomici: • nella concezione dei posti di lavoro, • nella scelta delle attrezzature, • nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, • nell’organizzazione del lavoro. • D.Lgs. 17/2010 • Definisce i requisiti di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e costruzione delle macchine e componenti di sicurezza. • D.Lgs. 81/2008 - Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro” • Adeguare la segnaletica in modo che i segnali non turbino la visibilità o udibilità degli addetti. Tenendo conto delle normativa vigente il Rls potrà proporre soluzioni per l’applicazione dei principi ergonomici nei seguenti campi: • ergonomia della movimentazione manuale dei carichi; • ergonomia delle postazioni di lavoro individuale; • ergonomia delle macchine; • analisi ergonomica degli infortuni; • ergonomia cognitiva. diapositiva successiva Amianto • Rischio d’esposizione a fibre di amianto durante le attività di bonifica. • Il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008 fornisce le misure preventive e protettive da applicare alle attività di bonifica: • obbligo d’iscrizione all’Albo dei bonificatori da parte delle imprese che svolgono attività di demolizione e rimozione; • adozione di ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiale a potenziale contenuto di amianto. La legge 257 del 1992 ha vietato in Italia l’importazione, l’esportazione, l’estrazione e l’utilizzo di amianto. Rimangono tuttavia le attività di bonifica che espongono i lavoratori a rischio di esposizione alle fibre di amianto. Queste attività vengono solitamente svolte da piccole imprese che non sono strutturate in modo adeguato per gestire questo tipo di rischio. Il D.Lgs.81/2008 fornisce pertanto precise misure di prevenzione e protezione da adottare nelle attività di bonifica. diapositiva successiva Amianto - Prevenzione e protezione È responsabilità del Dl • controllare che nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione superiore a 0,1 fibre per cm3 di aria (media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore) • ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti • fornire i Dpi delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria • intervallare l’utilizzo di Dpi a periodi di riposo adeguati all’impegno fisco. • Controllare che di eviti di produrre o emettere polvere di amianto nell’aria durante i processi di lavoro e sottoporre a regolare pulizia e manutenzione locali e attrezzature • far stoccare e trasportare in appositi imballaggi chiusi i materiali d’amianto o che rilasciano polvere d’amianto. • far rimuovere tempestivamente i rifiuti in appositi imballaggi chiusi adeguatamente etichettati. L’art. 251 del D.Lgs.81/2008 definisce le misure che il Dl dovrà prevedere per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali che lo contengono. diapositiva successiva Amianto – Misure igieniche • Art.252 - Definisce le misure igieniche da adottate durante l’attività di bonifica. • Delimitazione delle aree di lavoro. • Predisposizione delle zone adibite ai pasti. • Messa a disposizione di adeguati indumenti e DPI, che dovranno essere lasciati anche all’interno dell’impresa. • Collocazione degli indumenti di lavoro in luogo separato da quelli civili. • Custodia dei DPI in locali adibiti a questo scopo, controllato e pulito dopo ogni utilizzo. • Sostituzione o riparazione dell’equipaggiamento prima di ogni utilizzo. • Art. 254 - Riduce il valore limite di esposizione a 0,1 per centimetro cubo di aria. L’art. 252 del D.Lgs.81/2008 fornisce le misure igieniche che devono essere adottate dall’azienda coinvolta nell’attività di bonifica. Si tratta sia di misure strutturali che individuali. L’ art. 254 riduce il valore limite di esposizione a 0,1 per centimetro cubo di aria dei lavoratori. I DL sono responsabili affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite. Sono forniti contenuti tecnici per la valutazione dell’esposizione. Inoltre nella sorveglianza sanitaria viene lasciata ampia facoltà al MC di stabilire il protocollo di accertamenti. diapositiva successiva Amianto – Piano di lavoro nei lavori di demolizione o rimozione • Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro ( Art. 256, comma 2). • Il DL presenta il Piano di Lavoro all’Organo di vigilanza (ASL) almeno 30 giorni prima dell’inizio de lavori. • L’art. 59-duodecies del D.Lgs. 257/2006 definisce le modalità con cui si devono svolgere i lavori. Art. 254. Valore limite 1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. 2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Il Piano di Lavoro dovrà contenere le seguenti informazioni: • rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, ameno che tale rimozione non presenti rischi maggiori del lasciare l’amianto o i materiali contenenti amianto alloro posto • consegna dei DPI • verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto • individuazione di adeguate misure per la protezione e decontaminazione dei lavoratori coinvolti nei lavori • misure per la protezione di terzi e lo smaltimento dei rifiuti. • natura dei lavori e loro durata • luogo in cui avverranno i lavori • tecniche lavorative adottate • caratteristiche delle attrezzature o DPI adottati. diapositiva successiva Atmosfera potenzialmente esplosiva • Direttiva 94/9/Ce “Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”. • Direttiva 99/92/Ce “Relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive”. La direttiva nota come Direttiva Atex (atmospheres explosibles) si rivolge ai progettisti e produttori di attrezzature e apparecchiature che potrebbero risultare pericolose in atmosfere potenzialmente esplosive. La direttiva interessa anche i DL che vi devono fare riferimento in quanto acquirenti e utilizzatori di attrezzature pericolose in atmosfere potenzialmente esplosive. La Direttiva 94/9/Ce definisce che nell’ambito del mercato europeo la vendita di apparecchiature deve avvenire nel rispetto dei criteri costruttivi e di produzione in essa definiti. La Direttiva 99/92/Ce è stata emanata per integrare le misure organizzative previste dalla direttiva Quadro 89/392/Ce con delle misure specifiche finalizzate a concretizzare una strategia coerente per la prevenzione delle esplosioni.