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diapositiva successiva Stress - Prevenzione • Fornire ai lavoratori una descrizione chiara del lavoro da svolgere. • Ricompensare i lavoratori per una buona prestazione. • Commisurare il grado di responsabilità con il grado di autorità. • Esplicitare gli obiettivi e i valori dell’organizzazione. • Favorire il controllo dei lavoratori sul prodotto finale. Le raccomandazioni sopra ricordate sono alcuni dei suggerimenti presentati nella “Guida allo stress legato all’attività lavorativa” pubblicata dalla Commissione della Unione Europea per favorire lo sviluppo di azioni di prevenzione nei confronti dei disturbi connessi allo stress. Si possono inoltre ricordare: • lasciare al lavoratore tempo sufficiente perché possa svolgere il proprio lavoro in modo soddisfacente; • prevedere modalità attraverso le quali il lavoratore possa esprimere le proprie lamentele e far sì che esse vengano prese in considerazione; • eliminare fattori di nocività di tipo fisico e facilitare la partecipazione dei lavoratori alla sicurezza; • promuovere in azienda tolleranza, sicurezza e giustizia sul posto di lavoro. Interventi preventivi globali l’esempio della Danimarca • Studio ogni 5 anni su lavoratori tra 18 e 59 anni relativo allo stress connesso al lavoro con l’obiettivo di ridurre del 5% la proporzione di lavoratori esposti ai rischi psicosociali; • Il miglioramento dell’ambiente di lavoro viene perseguito attraverso: • Concessione di maggiore autonomia; • Creazione di gruppi autogestiti per affrontare le situazioni critiche; • Formazione a lavoratori e ai loro supervisori nella risoluzione dei conflitti; • Formazione ai supervisori riguardo i nuovi ruoli dei quadri intermedi; • Allargamento e arricchimento delle mansioni; • Aumento della chiarezza del ruolo attraverso descrizione precisa dei contenuti della mansione; • Implementazione politiche aziendali su stress mobbing e burnout produzione di linee guida sull’ambiente psicosociale di lavoro formulazione di piani di lavoro basati su queste. diapositiva successiva Tutela della salute delle donne – Vdr • Promuovere un approccio globale per la valutazione dei rischi che: • consideri tutti i fattori di rischio e tutti i soggetti esposti, • favorisca la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, • valorizzi l’esperienze personali, le soggettività e le aspettative. • Le indagini sui rischi lavorativi dovranno porre attenzione alle differenze: • di genere, • psico-fisiche, • psico-sociali. Nell’aprile del 1996 il gruppo “Donne salute e lavoro” formato da sindacaliste di Cgil, Cisl e Uil e da operatrici dei servizi di prevenzione delle A.usl. Ha condotto una ricerca che ha messo in evidenza l’esigenza di sviluppare un nuovo approccio nelle indagini sui rischi lavorativi che sappia tenere conto di fattori come la differenza di genere. Ma sul piano legislativo è solo con il D.Lgs.81/2008 che si fa esplicito riferimento (art. 28 comma 1), alla necessità di tenere conto nella valutazione dei rischi, oltre che della specificità delle donne in gravidanza, anche alle “differenze di genere”. diapositiva successiva Tutela della salute delle donne – I contesti lavorativi • Le donne si inseriscono in modelli organizzativi e socio-culturali a carattere maschile. • Mantengono però condizioni di lavoro ben diverse dagli uomini: • Non si concentrano negli stessi settori di produzione • Svolgono differenti compiti all’interno dello stesso settore. • Non ottengono le stesse qualifiche e possibilità di carriera • Sono maggiormente soggette a fattori di precarietà e atipicità, • Si devono adattate a macchine ed attrezzature progettate per uomini. Il gruppo di studio di Milano aveva messo in luce che elementi di cambiamento avvenuti nel mondo del lavoro, come la terziarizzazione e la maggior presenza di donne sul lavoro, impongono un nuovo approccio alla prevenzione dei rischi. In particolare che si tenga conto delle differenze psico-fisiche e psicosociali. diapositiva successiva Lavori in quota • Ogni attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri. • Il D.Lgs. 81/2008 art.105 include nel campo di applicazione per i lavori in quota di ogni settore lavorativo. Il Dpr 164/756 nella individuazione dei lavori in quota faceva riferimento al solo settore delle costruzioni con l’entrata in vigore del D.Lgs. 235/03 nel 19 luglio 2005 sono stati imposti nuovi adempimenti che si estendono a tutti i settori lavorativi. Sono stati determinati i nuovi requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature dei lavori temporanei in quota. Le disposizioni del D.Lgs. 235/03 sono contenute nel titolo IV, Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota” del D.Lgs. 81/2008. diapositiva successiva Lavori in quota – Prevenzione • Art. 111 del D.Lgs. 81/2008 • Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. • Scelta delle attrezzature di adeguate dimensioni in considerazione della natura dei lavori, delle sollecitazioni e di una circolazione priva di rischi. • Applicazione di un sistema di accesso ai luoghi di lavoro temporanei in quota in considerazione di: • frequenza di circolazione, • dislivello, • durata dell’impiego. L’art 111 del D.Lgs. 81/2008 fornisce le disposizioni a cui il Dl deve attenersi in quei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza ed ergonomiche adeguate. Rimane l’obbligo prioritario da parte del DL di scegliere le attrezzature più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro in sicurezza . D.Lgs. 81/2008, Art. 111, comma 2. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. Art. 112. Idoneità delle opere provvisionali 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX. diapositiva successiva Lavori in quota – PI.M.U.S. • Il Pi.M.U.S. è il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi che il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente. • Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. La sezione V, Capo II, Titolo IV del decreto legislativo dedicata ai ponteggi fissi, definisce nell’art.136 i relativi obblighi per il datore di lavoro. Il Dl è responsabile della redazione del PI.M.U.S. Questo documento è “un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.” diapositiva successiva Lavori in quota - Formazione • È prevista formazione teorica e pratica per i lavoratori coinvolti nel montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. • La formazione riguarda: • comprensione del piano di montaggio, smontaggio e trasformazione, • sicurezza durante le fasi di lavorazione, • applicazione delle misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o oggetti, • misure di sicurezza in caso di cambiamenti climatici, • condizioni di carico ammissibile. L’art. 136 comma 7 del D.Lgs.81/2008 stabilisce che i lavoratori coinvolti nelle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi debbano ricevere formazione di carattere teorico-pratico. Gli argomenti oggetto della formazione definiti dall’art. 136: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.