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diapositiva successiva Malattie professionali Evoluzione delle tendenze delle malattie professionali denunciate e riconosciute negli anni: • diminuiscono le malattie “tradizionali”, per un miglioramento delle condizioni di lavoro • aumentano quelle multifattoriali, che spesso stentano a essere identificate come malattie da lavoro • esistono difficoltà a livello Inail nel riconoscimento • difficoltà nella collaborazione tra medici competenti, medici di famiglia, medici specialisti Le criticità manifestatesi dalla fine degli anni '90 fino al 2005 circa, hanno fatto sì che si parlasse di malattie perdute. Per capire le cause dell’evoluzione delle malattie professionali denunciate e riconosciute vale la pena di riflettere sui seguenti aspetti: • assistiamo ad una diminuzione delle malattie potremmo dire tradizionali, dovuta anche forse ad un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; • vi è un aumento di quelle multifattoriali, che stentano spesso ad essere identificate come malattie da lavoro. Ciò a causa del lungo tempo che a volte intercorre dall’abbandono della lavorazione alla manifestazione del danno, per la concomitanza di altri fattori extralavorativi, - per la difficoltà per i lavoratori di fornire l’onere della prova per le malattie non tabellate; • d’altra parte, ancorché identificate trovano, a livello Inail, vari ostacoli al loro riconoscimento, nonostante le circolari esplicative a più riprese emanate dall’Istituto in quanto per le patologie emergenti (da stress lavorativo, da movimenti ripetuti) e per quelle di origine multifattoriale, come i tumori, esiste una oggettiva difficoltà nella diagnosi e nel loro conseguente riconoscimento, e si richiede quindi una maggiore sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte in questa tematica: Inail, patronati, medici del lavoro, medici competenti, medici di base, Università, istituti di ricerca, Asl; le “mancate” denunce e il basso riconoscimento di molte malattie professionali, principalmente di quelle non tabellate, è imputabile spesso alla mancata collaborazione tra medici competenti, medici di famiglia, medici specialisti ecc. diapositiva successiva La sorveglianza sanitaria • Viene effettuata sulla base di specifiche prescrizioni legislative • Viene effettuata con riferimento alla valutazione dei rischi L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è richiesta nei casi previsti: • dalla normativa vigente, cioè quando la legislazione previgente, attuale e futura lo stabilisce esplicitamente; • dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. diapositiva successiva Contenuto della sorveglianza sanitaria • Accertamenti preventivi per verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro e l’idoneità alla mansione specifica. • Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute e verificare l’idoneità alla mansione specifica. • I lavoratori possono fare ricorso in merito ai giudizi di idoneità all’organo di vigilanza territorialmente competente. Il Medico competente una volta acquisite tutte le informazioni relative alla attività lavorativa, avendo inoltre visitato l’ambiente di lavoro, deve predisporre un protocollo sanitario in cui siano indicati tipo e periodicità degli accertamenti per ogni fattore di rischio. Gli accertamenti sanitari, che comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al/i rischio/i cui i lavoratori sono esposti, devono essere scelti tra quelli che la comunità scientifica indica come validi per valutare l’esposizione o l’eventuale effetto patologico, a carico degli organi bersaglio, di ciascun specifico fattore di rischio. Scopo principale della sorveglianza sanitaria è individuare il più precocemente possibile la presenza di eventuali effetti dannosi connessi alla esposizione. diapositiva successiva Raccolta dei dati Almeno una volta l’anno il medico competente deve comunicare, in forma anonima, i risultati della sorveglianza sanitaria. Ciò può avvenire: • in assemblea generale, • per gruppo omogeneo di rischio, • sicuramente durante la riunione periodica con i Rls e con il Dl. Tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 25 in capo al medico competente spiccano, ai comma 1 lettera e) g) h) i) quelli connessi alla funzione comunicativa che il medico è chiamato ad assolvere e per i quali, in caso di mancato assolvimento è perseguibile penalmente. diapositiva successiva Cartella sanitaria e di rischio Il medico competente per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria: • istituisce una cartella sanitaria e di rischio • aggiorna tale cartella, custodita presso il Dl, con salvaguardia del segreto professionale. La custodia della cartella sanitaria relativa a ciascun lavoratore sottoposto a controllo sanitario deve essere garantita dal datore di lavoro, il quale non ha tuttavia accesso alla loro lettura nel rispetto del segreto professionale del medico e della privacy del paziente. diapositiva successiva Rapporti del Mc con il servizio sanitario nazionale • Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il Mc trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in Allegato 3B Le informazioni devono essere elaborate evidenziando le differenze di genere. L’Allegato 3B del D.Lgs. 81/2008 individua i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. diapositiva successiva Registro degli esposti ad agenti biologici • I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti biologici del gruppo 3 e 4 sono iscritti in un registro in cui vengono riportati, per ogni lavoratore, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. • Il Decreto interministeriale n.183 del 25 maggio 2016 prevede l’acquisizione telematica dei dati da parte dell’Inail contenuti nei Registri di esposizione ad agenti biologici. Riferimenti normativi D.Lgs. 81/08 Titolo X - Esposizione ad agenti biologici art. 269 – Comunicazione art. 270 – Autorizzazione art. 280 - Registro degli esposti Allegato XLVI. Il Decreto Interministeriale 183 del 2016 regolamento il funzionamento del Sinp Sistema informativo nazionale per la prevenzione e stabilisce anche l’abolizione dei registri degli esposti cartacei, mentre resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di registrazione dei dati relativi agli esposti e di invio mediante il servizio online istituito dall’inail diapositiva successiva Il Registro degli esposti ad agenti cancerogeni Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 2 del D.M. 12/07/2007 n. 155, deve registrare i dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Il Decreto interministeriale N.183 del 25 maggio 2016 prevede l’acquisizione telematica da parte dell’Inail dei dati contenuti nei Registri di esposizione ad agenti biologici. Il Decreto Interministeriale 183 del 2016 regolamenta il funzionamento del Sinp Sistema informativo nazionale per la prevenzione e stabilisce anche l’abolizione dei registri degli esposti cartacei, mentre resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di registrazione dei dati relativi agli esposti e l’ invio mediante il servizio online istituito dall’Inail Quali lavoratori devono essere iscritti nel Registro? Devono essere iscritti nel registro i lavoratori per i quali la valutazione (art. 236 del D.Lgs 81/2008) dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute, e quindi sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 del D.Lgs 81/2008). Quali sono le informazioni da registrare? Per ciascun lavoratore iscritto nel registro è riportata: • l’attività svolta; • l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato; • il valore dell’esposizione a tale agente (ove noto). Quali sono i modelli da utilizzare e dove trasmetterli? I modelli di tenuta del registro sono stati definiti dal D.M. 12/07/2007 n. 155 e sono reperibili all’indirizzo web : https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione.html. • Modello C626/1: dati anagrafici del datore di lavoro, sintesi delle principali caratteristiche dell’azienda (attività produttiva, agente utilizzato, addetti, ecc.); • Modello C626/2: registrazione delle informazioni riguardanti i dati anagrafici di ogni lavoratore, l’attività svolta, l’agente utilizzato, l’intensità, la frequenza e la durata dell’esposizione; • Modello C626/3: comunicazione di variazioni intervenute nelle informazioni che caratterizzano l’azienda; • Modello C626/4 (qualora il lavoratore non ne sia in possesso): richiesta delle “annotazioni individuali” in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni presso altra azienda.