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In base a quanto emanato dalla Cassazione Penale Sezione quarta, Sentenza numero 35412 del 29 settembre 2011. Carrello elevatore e mancata segnalazione: contratto di fornitura di servizi e cooperazione nei luoghi di lavoro. Viene evidenziata la responsabilità del Presidente di una cooperativa (P) e del legale rappresentante della società (D s.p.a.) (legati da un contratto di fornitura di servizi) per la morte di un lavoratore dipendente della P. Il dipendente della P. era alla guida del carrello elevatore di proprietà della D s.p.a., ed effettuando una manovra per entrare all’interno di uno dei capannoni del complesso produttivo, urtava con la ruota anteriore destra il pilastro metallico d’angolo della copertura ed il sostegno di base del calcestruzzo cementizio non segnalato, ribaltandosi e rimanendo schiacciato. Entrambi i datori di lavoro vengono condannati e ricorrono in Cassazione. In questo secondo caso l’addebito consiste, quanto al primo imputato, nell’aver omesso di verificare che le apparecchiature (carrello elevatore), utilizzate dal proprio dipendente anche presso terzi e l’ambiente di lavoro, nel quale lo stesso dipendente operava, fossero conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza. Il merito al secondo imputato, avente l’obbligo della cooperazione con il primo ai sensi del Decreto legislativo numero 626 del 1994, articolo 7, nell’aver omesso di predisporre tutte le cautele per la sicurezza sul lavoro, omettendo di svolgere un’accurata valutazione dei rischi e consentendo l’uso di un carrello non a norma di legge e privo di dispositivi di sicurezza, omettendo anche la necessaria segnaletica di ostacoli e di pericolo.