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Fatto significativo la Corte di Appello aveva rilevato, tra l’altro, che nessuna formazione specifica era stata effettuata in relazione all’accatastamento e al prelievo delle balle e che inoltre non vi era segnaletica finalizzata a tenere desta l’attenzione degli operai. La Sezione quarta indica però: “La giurisprudenza, ormai costante di questa Corte è orientata nel senso che in tema di prevenzione antinfortunistica un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore”. La mancanza di formazione e prevenzione è stata ritenuta la causa dell’infortunio, riconducibile pertanto al datore di lavoro. Secondo quanto sostenuto dall’imputato nel suo ricorso l’operaio era esperto e a conoscenza dei rischi e non poteva essere così maldestro da causare le cadute delle balle di cellulosa se perfettamente stabili e che inoltre tutti in azienda erano a conoscenza del pericolo di caduta delle balle di cellulosa. Secondo il ricorrente la formazione pratica, della quale sicuramente la vittima era fornita era ben più importante di quella teorica ed inoltre la consapevolezza del rischio rendeva superflua la presenza dei cartelli indicanti il pericolo, tanto più che il lavoratore infortunato svolgeva stabilmente l’attività lavorativa specifica dalla quale è poi derivato il suo decesso. Pertanto la circostanza poi che si trattasse di operaio esperto e ben a conoscenza della prassi di operare su balle di cellulosa che rischiavano di cadere in quanto inzuppatesi di acqua non ha fatto altro, secondo la Sez. IV, che aggravare il livello di negligenza dell’imprenditore e mettere in evidenza che la causa dell’evento fosse stata indubbiamente l’inosservanza delle specifiche norme antinfortunistiche indicate nel capo di imputazione, e cioè il non avere adottato alcuna forma di prevenzione per evitare la caduta delle balle in zone dove operavano i dipendenti.