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In base a quanto emanato dalla Cassazione Penale Sezione quarta - Sentenza numero 33398 del 12 agosto 2008, Il datore di lavoro non può basarsi esclusivamente sulla esperienza pratica dei lavoratori ma ha il dovere di provvedere ad una loro formazione adeguata e connessa strettamente all’esito della valutazione dei rischi. La Corte di Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale a carico del presidente del consiglio di amministrazione di una società nonché amministratore delegato che era stato dichiarato colpevole del delitto di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) nei confronti di un lavoratore dipendente. L’infortunio sul lavoro era accorso mentre il lavoratore stava movimentando con un carrello elevatore delle balle di cellulosa poste sul piazzale di stoccaggio dello stabilimento dell’azienda. Il lavoratore è sceso dal carrello ed è stato investito da un pacco di fogli di cellulosa imbevuti di acqua del peso di 200 - 300 kg. Questo urto gli ha procurato gravissime lesioni che hanno portato in seguito al suo decesso. L’obiettivo dell’appendice giurisprudenziale è portare casi realmente accaduti di cui è possibile discutere conoscendo anche le decisioni dei giudici. Ovviamente non sono noti tutti i dettagli dell’evento, ma è comunque possibile farsi un’idea sia delle misure di prevenzione e protezione che potevano essere attuate che dei profili di responsabilità. Nel caso in esame è stata identificata la responsabilità del datore di lavoro per non avere fornito ai dipendenti adeguata istruzione onde consentire una migliore valutazione del pericolo e per l’assoluta genericità del documento di valutazione dei rischi ed inoltre per avere lasciato le balle di cellulosa all’aperto, o al più coperte da un telo di plastica, per cui le stesse si sono gonfiate e si sono deformate, per l’assorbimento di umidità, al punto di lacerare il filo zincato con il quale erano legate rendendo così assai precario l’equilibrio e causando la caduta dei fogli di cellulosa imbevuti di acqua. Era stata ritenuta determinante la “notevole incuria” da parte di coloro che avrebbero dovuto adottare le misure di sicurezza. Anche se veniva dato atto che l’operaio infortunato era esperto e a conoscenza dei rischi derivanti da tale situazione, non era venuto meno secondo i giudici il nesso causale tra la situazione di pericolo addebitabile al datore di lavoro e l’evento letale e nemmeno la condotta della vittima, che era scesa dal carrello, era stata ritenuta abnorme, o eccezionale o estranea all’attività lavorativa tanto più che capitava spesso che altri operai circolavano nei pressi delle cataste di cellulosa.