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L’utilizzo delle cosiddette “droghe” (sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale con effetti narcotici ed euforizzanti, o allucinogeni, o eccitanti, o sedativi) implica seri e delicati problemi di affidabilità del lavoratore. A causa delle alterazioni delle facoltà mentali che le droghe producono (oppiacei, amfetamine, cocaina, morfina e canapa indiana), nessuna persona sotto l’effetto di una di esse è in grado di conservare un corretto rapporto con l’ambiente che lo circonda. In particolare la persona che ha assunto queste sostanze si trova nella condizione di invalidità temporanea totale per le mansioni che richiedono lo svolgimento di operazioni di guida di mezzi di trasporto (come i carrelli elevatori). Il Decreto legislativo numero 38 del 2000 (Articolo 12) ha aggiunto all’Articolo 2 ed all’Articolo 210 del Decreto 30 giugno 1965, numero 1124 - Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) la seguente disposizione. l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. In caso di infortunio sul lavoro causato per abuso di sostanze psicoattive l’azione di rivalsa o di indennizzo varia in funzione del volontario stato di ebbrezza o di parziale o totale incoscienza dovuta all’uso volontario di sostanze stupefacenti. Si ricorda che in questo caso viene ad interrompersi qualsiasi nesso causale tra attività lavorativa ed evento lesivo. Il lavoratore potrebbe essere chiamato a rispondere personalmente del danno causato.