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diapositiva successiva I contenuti del DVR (art.28 c.2) • Relazione sugli esiti della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute specificando i criteri adottati (lett. a) • Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei Dpi individuati (lett. b) • Programma delle misure generali di tutela previste per migliorare la sicurezza (lett. c) • Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (lett. d) • Indicazione del nome del Rspp, Rls, MC • Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi il Datore di lavoro elabora il Documento di valutazione. L’art 28 c.2 lett.a) -f) del D.Lgs. 81/2008 fornisce i contenuti del Documento di valutazione dei rischi. I punti più significativi che compongono il Documento di valutazione verranno discussi dettagliatamente nelle slide successive. diapositiva successiva La Relazione sulla valutazione • CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE • DATI AZIENDALI • ORGANIGRAMMA AZIENDALE ai fini della salute e sicurezza • GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI La Relazione sugli esiti della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dovrà contenere i seguenti argomenti. Criteri utilizzati per la valutazione - Si devono individuare i criteri utilizzati per l’individuazione, la valutazione e le misure preventive e protettive adottate. Si individueranno poi i rischi e i pericoli per i lavoratori, utilizzando ove possibile il criterio dei “gruppi omogenei di lavoratori”. L’individuazione avverrà tramite sopralluoghi. diapositiva successiva Il piano delle misure • Le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi • I dispositivi di protezione individuale • I lavoratori esposti In questa sezione del Documento di valutazione devono essere indicati i dati relativi all’analisi dei rischi e all’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione attuate. L’individuazione dei rischi deve essere completata dalla stima dell’incidenza e della pericolosità che permetterà di definire le misure di prevenzione e protezione più idonee. Le misure di protezione potranno essere individuate tenendo conto degli aspetti organizzativi e dei fattori di rischio individuati. Per ciascun rischio si dovranno individuare i DPI da fornire ai lavoratori. diapositiva successiva Il Programma d’attuazione Definisce: • le misure da adottare • il contesto ambientale in cui attuarle (reparto, linea…) • i tempi di realizzazione. Devono essere indicate tutte le misure (organizzative, tecniche, procedurali) che il Datore di lavoro intende adottare per migliorare la sicurezza e tutelare la salute nel luogo di lavoro facendo riferimento ai tempi di realizzazione dell’intervento. diapositiva successiva Individuazione delle procedure • Specificare le procedure operative di sicurezza da adottare nello svolgimento dell’attività lavorativa. • Individuarne i responsabili all’interno dell’organizzazione aziendale. • Verificare che i responsabili abbiano le competenze necessarie prevedendo la specifica formazione se necessario. • Verificare che i lavoratori siano adeguatamente formati sull’utilizzo delle procedure di sicurezza. Questa nuova disposizione è tra le innovazioni più importanti introdotte in materia di valutazione del rischio dal Decreto Legislativo 81. Va ricordato infatti che tra i principali fattori individuati come causa di infortuni (Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali I e II Rapporto) il mancato uso di procedure o l’utilizzo di procedure inadeguate è il fattore determinante del 59% degli infortuni accaduti “a causa dell’attività dell’infortunato”. La definizione di procedure operative se è fondamentale non è tuttavia sufficiente se non è accompagnata da un’adeguata formazione delle figure interessate e se di tale formazione non si fa un valutazione costante dell’efficacia. diapositiva successiva Valutazione dei rischi e procedure standardizzate Dal 1 giugno 2013 sono in vigore le procedure standardizzate per aziende fino a 50 lavoratori. I QUATTRO PASSI CHIAVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE 1. Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/ attività e delle mansioni - MODULO 1.1 e MODULO 1.2 2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda - MODULO 2 3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate – MODULO 3 4. Definizione del programma di miglioramento – MODULO 3 È importante ricordare come dal 1 giugno 2013 siano in vigore le procedure standardizzate per le aziende fino a 10 lavoratori (ad eccezione delle aziende di cui all’art. 31 comma 6 lettere a), b), c), d), f) e g). Mentre le aziende fino a 50 addetti sono escluse se espongono i lavoratori a rischio chimico, biologico, atmosfere esplosive, cancerogeno, mutageno, amianto. Rivediamo i passi chiave del percorso di valutazione. diapositiva successiva Valutazione dei rischi e procedure standardizzate FOCUS SUL PASSO n. 2 • Il MODULO 2 è costituito da una griglia che elenca i possibili pericoli suddivisi in macro-famiglie. • Si procede a barrare le voci riguardanti i pericoli associati alla particolare realtà aziendale valutata. • La griglia, allo scopo di essere chiara ed esemplificativa, associa a ogni pericolo elencato esempi di incidenti e criticità a esso riconducibili e i principali riferimenti legislativi che ne regolano la “messa in sicurezza”. Il secondo passo riguarda l’individuazione dei pericoli presenti in azienda. Attraverso il MODULO 2, costituito da una griglia che elenca i possibili pericoli suddivisi in macro-famiglie (luoghi di lavoro al chiuso/all’aperto, ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento, lavori in quota, ecc.), si procede a barrare, nelle caselle delle colonne 3 e 4, le voci riguardanti i pericoli associati alla particolare realtà aziendale valutata. La griglia, allo scopo di essere chiara ed esemplificativa, associa a ogni pericolo elencato esempi di incidenti e criticità a esso riconducibili e i principali riferimenti legislativi che ne regolano la “messa in sicurezza”. diapositiva successiva Valutazione dei rischi e procedure standardizzate FOCUS SUL PASSO n. 2 Ecco il facsimile del Modulo 2 con la prima voce della “Famiglia dei pericoli” relativa ai “Luoghi di lavoro”. diapositiva successiva Valutazione dei rischi e procedure standardizzate FOCUS SUL PASSO n. 3 • Ogni pericolo individuato nel MODULO 2 deve essere riportato nella griglia che costituisce il MODULO 3 • Rispetto a ogni specifico pericolo rilevato (da riportare nella colonna 3), bisogna procedere a indicare • Area/Reparto/Luogo di lavoro (colonna 1) • relative Mansioni/Postazioni (colonna 2) nei quali è individuato • gli strumenti di supporto utilizzati (qualora usati) nel processo di valutazione del pericolo (colonna 4) • le misure di prevenzione e protezione adottate al riguardo (colonna 5). Attraverso l’inserimento di queste informazioni la prima sezione della griglia consente di illustrare sinteticamente la valutazione dei rischi diapositiva successiva Valutazione dei rischi e procedure standardizzate FOCUS SUL PASSO n. 4 • Compilazione della seconda sezione della griglia presente nel MODULO 3 relativa alla “Definizione del programma di miglioramento”. • La sezione è costituita da tre colonne nelle quali andranno inserite, per ogni rischio rilevato in azienda, le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (colonna 6) corredate dai dati riguardanti il soggetto incaricato di realizzarle (colonna 7) e la data di attuazione (colonna 8). Un supporto utile all’applicazione delle nuove procedure è stato predisposto dal Comitato Regionale di Coordinamento del Veneto: “Indicazioni per la stesura del documento standardizzato per la valutazione dei rischi” diapositiva successiva Il Sistema di gestione per la SSL • Integrare la GESTIONE • della SALUTE e della SICUREZZA • nella GESTIONE GENERALE DELL’IMPRESA Nella seconda metà degli anni ’90 si è sviluppato, a livello nazionale e internazionale, un vivace dibattito in merito alla necessità di definire modelli per un Sistema di gestione per la salute e la sicurezza del lavoro. Da questa discussione sono scaturite sia le Linee guida comunitarie che le Linee guida prodotte da Inail, Uni, Ispesl e Parti sociali . Il sistema di gestione della salute e sicurezza delineato nelle Linee guida opera per mezzo di una sequenza ciclica che prevede le fasi di: • pianificazione; • attuazione; • monitoraggio; • riesame del sistema. Anche le misure organizzative e gestionali previste dal Titolo I del D.Lgs.81 costituiscono tuttavia un primo punto di riferimento normativo per impostare il Sistema di individuazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali. Nel pianificare e programmare la propria attività su tutte le questioni che riguardano la salute e sicurezza del lavoro conviene, quindi, che il RLS verifichi prioritariamente, punto per punto, se sono state adottate le misure organizzative e gestionali previste dal Titolo I del decreto.