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Il 10 giugno del 2013 una circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, ha chiarito che sono venuti meno i presupposti secondo cui il decreto ministeriale del 28 dicembre 1989 era stato emanato ed è quindi necessario provvedere all’immatricolazione e targatura dei carrelli elevatori circolanti su strada. quindi SOLO I CARRELLI OMOLOGATI POSSONO CIRCOLARE SULLA STRADA PUBBLICA. Si ricorda che quando il carrello circola su strada pubblica il carrellista deve essere provvisto di patente di guida. La Circolare 26363/DIV/C del 25 dicembre 2013 ha stabilito le modalità per l’immatricolazione dei carrelli elevatori. Quindi, A proposito della circolazione dei carrelli elevatori, era stato emanato il Decreto ministeriale del 28 dicembre 1989 dal titolo “Modalità e cautele per la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori” che consentiva, in sostituzione degli accertamenti tecnici previsti dal Codice e della targatura, la possibilità di rilascio di un permesso di circolazione annuale e rinnovabile da parte degli uffici della Motorizzazione Civile finalizzato allo svolgimento di brevi e saltuari spostamenti su strada. Questo permesso era rilasciato la prima volta dopo aver presentato una scheda tecnica del costruttore che garantisse il soddisfacimento di certi requisiti costruttivi unito al nulla osta dell’Ente proprietario della strada. Ottenuto il permesso, questo doveva essere rinnovato annualmente per continuare a transitare sulla strada pubblica. Anche dopo l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada la validità del decreto era stata confermata dalla Circolare numero 867, 4861, del 26 aprile 1999 e quindi i permessi rilasciati sono stati nel corso degli anni rinnovati, e sono stati rilasciati anche nuovi permessi. Il 10 giugno 2013 una circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, ha chiarito che sono venuti meno i presupposti secondo cui il decreto ministeriale del 28 dicembre 1989 era stato emanato ed è quindi necessario provvedere all’immatricolazione e targatura dei carrelli elevatori circolanti su strada. La Circolare 26363/DIV/C del 25 dicembre 2013 ha individuato le modalità operative per l’immatricolazione dei carrelli elevatori dividendoli in due gruppi. carrelli elevatori già dotati di autorizzazione alla circolazione in corso di validità o scaduta non antecedentemente al 31 dicembre 2007. carrelli elevatori sprovvisti di autorizzazione alla circolazione o con autorizzazione scaduta prima del 31 dicembre 2007. Per i carrelli del gruppo A è previsto un iter d’immatricolazione semplificato, da svolgersi a cura del proprietario, e che comprende una verifica documentale oltre ad alcune prove di collaudo. I carrelli appartenenti al gruppo B dovranno invece seguire il percorso previsto per i mezzi immessi in circolazione per la prima volta, anche se sono usati, e questa verifica d’idoneità dovrà essere presentata dal costruttore.