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Vediamo ora cosa sancisce il Decreto legislativo del 30 aprile del 1992 numero 285, chiamato anche il "Nuovo Codice della Strada". Articolo 58. comma 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. comma 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: lettera c) carrelli. veicoli destinati alla movimentazione di cose. L’Articolo 114 del Nuovo Codice della Strada richiama esplicitamente il rispetto e l’applicazione di norme stabilite da altri articoli dello stesso Codice, in particolare per quanto concerne i limiti dimensionali e di massa nonché la procedura di targatura delle macchine operatrici. Si premette che per il Nuovo codice della strada i carrelli sono veicoli destinati alla movimentazione, e non al trasporto, di cose. La differenza semantica può apparire sottile ma è sostanziale: il carrello serve per “muovere” gli oggetti, non per “trasportarli”.