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diapositiva successiva La valutazione deve riguardare Tutti i rischi inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli collegati a: • stress lavoro correlato secondo i contenuti dell’Accordo europeo del 2004 • differenze di genere • lavoratrici in stato di gravidanza • età • provenienza da altri paesi • specifica tipologia contrattuale. Secondo le disposizioni dell’art. 28 la valutazione deve riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, e secondo le disposizioni dell’art. 29 deve essere ”immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità ogniqualvolta venga introdotto un cambiamento nel processo produttivo”. Dopo aver effettuato la valutazione il Datore di lavoro deve elaborare il Documento di valutazione che va custodito presso l’azienda. diapositiva successiva Chi interessa la valutazione del rischio TUTTI I POTENZIALI ESPOSTI AL RISCHIO • I lavoratori di tutti i settori produttivi indipendentemente dalla tipologia di contratto. • Subappaltatori, lavoratori autonomi, studenti tirocinanti, visitatori. Nel processo di identificazione dei rischi per i lavoratori, il datore di lavoro dovrà tener conto delle usuali condizioni di lavoro e, quando possibile, potrà valutare i rischi per gruppi omogenei di lavoratori. Inoltre in fase di valutazione dovranno essere tenuti in considerazione: i visitatori, gli appaltatori (per i rischi connessi all’ambiente di lavoro), il pubblico e le altre persone che frequentano abitualmente i luoghi di lavoro e che non sono a conoscenza dei rischi propri dell’attività lavorativa. Per questo effettuare la valutazione del rischio è un’azione che interessa tutti gli individui che lavorano o che si trovano all’interno dell’azienda. diapositiva successiva La valutazione dei rischi: il documento • Deve avere “data certa o attestata da DL, Rspp, Rls MC”. • Può essere archiviato anche per via informatica (secondo la procedura dell’art. 53). • Si devono, nella stesura, utilizzare criteri di semplicità, brevità e comprensibilità garantendo completezza e idoneità dello strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. L’obbligo di avere “data certa” definito dal D.Lgs. 81/2008 prevede la possibilità per il datore di lavoro dia “attestarne la validità” mediante la firma delle figura della prevenzione aziendale: DL, RSPP, RLS MC. diapositiva successiva La valutazione dei rischi: il documento Nel 2004 la Corte di Cassazione, nella sentenza sulla clinica Galeazzi di Milano stabiliva che: • La predisposizione del documento di valutazione dei rischi è il fondamento primario delle scelte di ogni azienda in materia di sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati che si trovano all’interno del luogo di lavoro… • La giurisprudenza insiste affinché la valutazione debba essere accurata, adeguata al rischio, completa e sufficiente. • A tale valutazione deve essere collegata la formazione dei lavoratori. • Se non viene effettuata la “valutazione idonea”, si avrà la “mancata valutazione” dei rischi e la formazione dei lavoratori risulterà incompleta. L’incendio alla camera iperbarica del Galeazzi ha provocato una strage uccidendo 10 persone tra cui un infermiere dipendente della clinica oltre a 9 pazienti. Nel corso del procedimento giudiziario si evidenziò che il documento di valutazione dei rischi non aveva previsto i rischi connessi con la specifica attrezzatura di cui, nel DVR, si ignorava praticamente l’esistenza. diapositiva successiva La Valutazione del rischio gli argomenti della sentenza (1) Gli obblighi di risultato “L’adempimento formale equivale al non adempimento” • “Gli ‘obblighi di risultato’ individuati dal 626 devono avere una sostanziale esecuzione” • “Costituisce violazione dell’art. 4 comma 2 non soltanto l’omissione ma anche l’adempimento in senso puramente formale di tali obblighi” • “L’adempimento astratto formale o generico dell’obbligo può risultare addirittura ingannevole per dirigenti, preposti, lavoratori, Rls che ripongono un irrealistico affidamento sull’inesistenza o genericità di un rischio che invece è ben presente” La Valutazione del rischio: argomenti della sentenza (1) - Le responsabilità secondo i principi generali delle colpa Ancora la sentenza relativa alla clinica Galeazzi d Milano stabilisce che la designazione del Rspp, lungi dal fungere da delega, costituisce l’investitura di un soggetto “in possesso di attitudini e capacità adeguate (art. 2 comma 1 lettera e) che è il responsabile del servizio cui sono affidati i compiti di cui all’art. 9. Circa tale designazione il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità. (Si ricorda che i riferimenti sono agli articoli del D.Lgs..626/94 allora in vigore) A fronte di un tale obbligo vi è necessariamente da parte di una persona che intende assumere l’incarico “la facoltà di accettare purché e soltanto se è in possesso di quelle attitudini e capacità adeguate”. Per il RSPP costituisce titolo di responsabilità l’accettazione di un incarico che egli non è in grado di compiere con la dovuto professionalità. Il RSPP risponde secondo i canoni tradizionali della colpa professionale se con le proprie omissioni o azioni negligenti, imprudenti, imperite cagiona (o contribuisce a cagionare) fatti costituenti reato. Se una siffatta condotta dovesse concorrere con l’azione o omissione colposa del datore di lavoro ne seguirebbe una responsabilità ex art. 113cp. diapositiva successiva La Valutazione del rischio gli argomenti della sentenza (2) Datore di lavoro e Rspp entrambi responsabili Se il datore di lavoro designa una persona priva di requisiti, cioè di attitudini e capacità adeguate nello svolgimento del compito, questo costituisce responsabilità colposa del datore di lavoro che negligentemente e imprudentemente affida compiti previsti dalla legge a chi non sarà capace di svolgerli. Lo stesso Rspp che accetta con leggerezza un incarico che non è in grado di adempiere con la dovuta professionalità sarà responsabile delle conseguenze. Il Rspp ha quindi un onere di valutare la propria capacità professionale e la possibilità di adempiere adeguatamente al compito nel momento in cui accetta un incarico. diapositiva successiva Le procedure standardizzate Autocertificazione valutazione dei rischi per imprese fino a 10 lavoratori SOSTITUITA dal rispetto delle Procedure standardizzate Le procedure: • sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente e sono in vigore dal 1° giugno 2013 • possono essere adottate anche dalle imprese sino a 50 dipendenti • non sono utilizzabili per attività che presentano maggiore rischiosità. L’autocertificazione, prevista dal D.Lgs. 626/94 per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, è stata sostituita dal rispetto di “Procedure standardizzate” approvate dalla Commissione consultiva permanente, emanate mediante il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 e in vigore dal 1° giugno 2013. Dette procedure standardizzate è previsto che possano essere adottate anche dalle imprese sino a 50 dipendenti. Dall’utilizzo di tali procedure standardizzate sono comunque escluse le attività che presentano maggiore rischiosità quali: a) aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. diapositiva successiva Principali fattori di rischio • RISCHI PER LA SICUREZZA Macchine, apparecchiature, ambienti di lavoro, • RISCHI IGIENICO AMBIENTALI Agenti chimici (polveri, fumi e gas), agenti fisici (rumore, vibrazioni e radiazioni), agenti biologici (virus e batteri), • RISCHI ORGANIZZATIVI Ritmi usuranti, posizioni di lavoro disagevole, procedure, • RISCHI PSICO-SOCIALI Ripetitività, compiti non adeguati, scarsa comunicazione aziendale La prima tappa per poter effettuare la valutazione dei rischi aziendali è l’identificazione dei pericoli e l’individuazione dei rischi connessi all’ambiente di lavoro e all’attività lavorativa. Per facilitarne l’individuazione è utile classificare i rischi a seconda della loro natura. Non è prevista dalla legislazione vigente una classificazione a cui attenersi ma nella prassi sono state prodotte diverse tipologie di catalogazione. Quella che vi proponiamo è stata elaborata dalla Direzione generale V della Commissione della Unione Europea, nel documento dal titolo “Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro” che individua quattro macro settori: rischi per la sicurezza, rischi igienico ambientali, rischi organizzativi, rischi psico-sociali. Tale classificazione è utilizzabile in tutti i settori produttivi.