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diapositiva successiva Competenza comunicativa È importante la “competenza comunicativa” delle figure e del sistema. È necessario che all’interno del sistema di prevenzione aziendale sia attivo un flusso informativo e che esso sia bidirezionale Un sistema di prevenzione aziendale che non progetta un proprio flusso informativo bidirezionale dichiara di fatto che non ha interesse alla circolazione delle informazioni in azienda, anche se manda segnali di segno diverso. diapositiva successiva Efficacia del sistema Per l’efficacia del sistema è necessario: • rendere stabili le occasioni relazionali (periodicità reale della riunione) • agevolare la partecipazione dei lavoratori anche attraverso istituti aziendali bilaterali (comitati, gruppi circoli) • costruire alleanze, riprogettando contenuti e modalità di relazione sulla base di finalità comuni. Per l’efficacia del sistema è necessario favorire relazioni non occasionali tra le figure della prevenzione prevedendo oltre la riunione periodica obbligatoria (e formale) anche ulteriori incontri che permettano un vero e proprio coinvolgimento di tutte le figure aziendali diapositiva successiva Il ruolo degli organismi paritetici • Possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. • se dotati di personale con specifiche competenze tecniche possono effettuare, nei luoghi di lavoro dei territori e dei comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione; • trasmettono una relazione sulla propria attività ai Comitati di coordinamento territoriali; • trasmettono alle imprese i nominativi degli Rlst di riferimento. • Agli organismi paritetici vengono attribuite le funzioni già previste dall’art. 20 del 626 in merito al ruolo di prima istanza per le controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Le disposizioni dell’81impegnano le parti sul terreno del supporto alle imprese nella valutazione gestione dei rischi e nella formazione. In particolare l’art. 51 stabilisce che: 3bis “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali … nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività” . 3-ter “Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche Commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.” diapositiva successiva Asseverazione I rischi di una non ben compresa responsabilità CODICE PENALE • Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità • Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. • Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione. diapositiva successiva Organismi Paritetici È vincolante la collaborazione con gli Organismi Paritetici per la formazione • La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro (art.37 comma 12 D.Lgs. 81/2008) Permane per le aziende l’obbligo di attuare la formazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti in collaborazione con gli Organismi Paritetici pur precisando, la legge, che tale obbligo sussiste se gli Organismi sono presenti nel territorio di riferimento. L’Accordo del 2011 in merito alla formazione dei lavoratori specifica che gli Organismi devono inoltre fare riferimento al settore di appartenenza dell’azienda e prevede inoltre che “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tenere conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche dove la realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici o agli enti bilaterali. Ove la richiesta non riceva riscontro entro quindici giorni dal suo invio il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.