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diapositiva successiva Le misure organizzative Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e le relative sanzioni... Definiscono: • una fitta rete di obblighi relazionali tra tutte le figure aziendali (Datore di lavoro, Rspp, Rls, Mc Lavoratori/Lavoratrici, lavoratori autonomi, appaltatori, fornitori) • reciproci obblighi di comunicazione e informazione • modalità di confronto non occasionali. Ad esempio il Datore di lavoro/ Dirigente deve: • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), (DVR) nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); • comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; • comunicare all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; Inoltre il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Il preposto deve: “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta” I lavoratori devono: “segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;” Il medico competente deve: • Informare i lavoratori e gli RLS sui dati anonimi delle malattie professionali presenti in azienda • Informare i lavoratori sul significato e necessità degli accertamenti e dei loro risultati, rilasciando copia della documentazione sanitaria. diapositiva successiva … ma cosa succede … … dell’obbligo previsto ad es. dall’art.20 c.2 e)? • “I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o incombente, dandone notizia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.” Obbligo sanzionato con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 245,70 a € 737,10. diapositiva successiva Attenzione agli errori! Come vengono considerati gli errori nella vostra azienda? • Si avvia immediatamente la caccia al capro espiatorio? • Oppure sono oggetto di attento esame e si è in grado di imparare da essi? Ricordiamo che “Errare è umano!” Ma le azioni o le omissioni provocano incidenti quando trovano i pertugi nella sicurezza del sistema. Molto utile a spiegare la questione La metafora del formaggio svizzero di G. Reason: “l’organizzazione è costituita da una serie di sottosistemi (fette di formaggio); le condizioni latenti di insicurezza nei luoghi di lavoro e le barriere inefficienti sono rappresentate dai buchi presenti nelle fette. L’incidente si realizza quando le azioni umane trovano sommatorie di condizioni allineate di insicurezza-buchi”. diapositiva successiva L’errore organizzativo • L’errore s’innesta spesso in un sistema organizzativo caratterizzato da criticità latenti che rimangono silenti finché un errore umano, appunto, non le attiva. • Le condizioni per l’errore umano sono quindi molto spesso precostituite inintenzionalmente dall’organizzazione. • Gli incidenti non accadono solo per violazione delle norme da parte degli operatori ma per lo più per: • rispetto di regole fallaci o non adatte alla complessità del compito • tolleranza di utilizzo di procedure errate (più frequente). Nell’analisi degli incidenti… avviene attualmente uno spostamento dell’attenzione dai fattori tecnici a quelli umani e da questi agli aspetti organizzativi e alle culture della sicurezza. Tra i fattori considerati: • i sistemi di coordinamento e controllo; • la formazione degli operatori; • i processi di comunicazione; • l’integrazione e lo scambio delle informazioni; • la conoscenza e la sua circolazione all’interno del sistema organizzativo; • le culture della sicurezza. diapositiva successiva Quali e quanti i determinanti e i modulatori di un infortunio? Fonte dell’immagine la Banca dati del Japan international center for occupational safety and health relativa ai casi di studio sugli infortuni diapositiva successiva Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali: il modello sbagliando si impara I report e le Fact sheet relative al Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sono accessibili presso il sito dell’Inail: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/informo.html?id1=6443100702293#anchor diapositiva successiva Determinanti prevalenti… … ma il 60% sono multifattoriali Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali, condiviso tra Inail e Regioni, analizza gli eventi mediante il modello Sbagliando s’impara nell’ambito del quale vengono utilizzate sei tipologie di determinanti e modulatori per identificare le cause prioritarie. Il modello evidenzia il carattere multifattoriale degli infortuni e la necessità, per programmare future azioni preventive, di tenere conto di tutti i possibili fattori che hanno0 causato un evento o che avrebbero potuto causarlo ( infortuni mancati) diapositiva successiva Attività dell’infortunato: problema di sicurezza • Errore di procedura - 83% dei casi • Errore di procedure causato da mancata formazione – 17% dei casi • Errore di procedure causato da una pratica abitualmente tollerata – 22% dei casi L’errore di procedura è la causa prevalente qualora gli eventi siano stati determinati dall’attività dell’infortunato. diapositiva successiva Utensili macchine impianti: problemi di sicurezza • Presenza di elementi pericolosi – 16,9% • Mancanza di protezioni – 45,9% • Rimozioni di protezioni – 7,2% • Inadeguatezza strutturale – 20,9% • Manomissione di protezioni – 1.9% La mancanza di protezioni è la prima causa di infortuni mortali nell’utilizzo di macchine e impianti. diapositiva successiva Procedura di comunicazione Un esempio di procedura di comunicazione che “salva la vita”, la Procedura degli infortuni mancati: • i focal point • l’osservazione e l’analisi degli infortuni mancati • la segnalazione delle misure • l’attuazione e delle misure • il monitoraggio del sistema. Il metodo Sbagliando s’impara può essere applicato anche all’analisi degli infortuni mancati. Un monitoraggio attento del sistema di prevenzione aziendale deve tenere conto di questa tipologia di eventi se vuole realmente prevenire infortuni e danni ai macchinari, all’azienda, all’ambiente. diapositiva successiva Rapporto su un infortunio mancato Ecco un modulo utilizzabile per elaborare un rapporto su un incidente mancato Un esempio tipo • Reparto: … Data: … Ora: … • Luogo: Strada interna all’azienda • Descrizione: I tombini posati in un recente scavo sono troppo alti rispetto al manto stradale • Cause e commenti sul potenziale rischio: Tali gradini costituiscono un pericolo per biciclette e pedoni • Frequenza: A=>Anno B=Anno C= Mese D=Settimana E=Giorno • Rischio: 1=Medicazione 2=Franchigia 3=Infortunio 4=Morte 5=fatalità multiple/disastro ambientale • Valutazione: E3 • Misure urgenti da prendere: Asfaltare il manto stradale a livello dei tombini • Misure definitive : … … … … … … • Rilevatore … Focal Point … Responsabile del trattamento • Chiusura: … (data)