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diapositiva successiva Rls: il monte ore per l’esercizio delle funzioni Tu Art. 50 c. 2 parla del “tempo necessario” Accordo Confindustria: • 72 ore annue per ciascun Rls nelle aziende con più di 15 dipendenti • 48 ore annue nelle aziende da 6 a 15 dipendenti • 24 ore annue aziende fino a 5 dipendenti Il monte ore citato è stato definito mediante l’Accordo Confindustria del 12 dicembre 2018. Accordi di settore e di categoria prevedono diverse agibilità per il Rls. diapositiva successiva Le agibilità del Rls per l’esercizio delle funzioni • Disponibilità di mezzi e spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. • Accesso ai dati relativi agli incidenti accaduti in azienda, anche tramite applicazioni informatiche, considerando che non è più previsto il Registro infortuni ma una comunicazione telematica all’Inail relativa agli infortuni che comportino un’assenza superiore ad un giorno, per fini statistici e informativi, e superiore a tre giorni, per fini assicurativi (art. 18 comma 1 lettera r). La generica voce “mezzi” e “ spazi” apre ad un’applicazione coerente con le caratteristiche aziendali e può prevedere: dalla disponibilità di un computer, per poter consultare agevolmente il DVR e gli eventuali DUVRI, ai mezzi di trasporto per recarsi a incontrare lavoratori rappresentati e visitare siti diversi da quello in cui opera il RLS. diapositiva successiva La formazione del Rls aziendale Il D.Lgs. 81/2008 (pur rinviando alla contrattazione) ne definisce: • i contenuti minimi • la durata iniziale di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate • l’aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore per ciascun anno di vigenza del mandato per le imprese dai 15 ai 50 addetti; 8 ore per ciascun anno per le imprese che occupano più di 50 addetti. Il D.Lgs. 81/2008 dispone anche che le “competenze acquisite vanno registrate nel Libretto formativo del cittadino”. Libretto ancora tuttavia non disponibile. diapositiva successiva Diritti/attribuzioni del Rls (art.50) • accesso ai luoghi e alle informazioni • consultazione • proposta • partecipazione • ricorso Invariati i diritti/attribuzioni del RLS così come erano stati definiti dal D.Lgs. 626/94. diapositiva successiva Accesso ai luoghi e alle informazioni • Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (comma 1 lettera a). • Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali (comma 1 lettera e). • Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (comma 1 lettera f). diapositiva successiva Accesso alla documentazione • Dietro sua richiesta, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr - art. 18 comma 1 lettera o), anche su supporto informatico (D.Lgs. 106/2009). • In presenza di appalti, gli Rls del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta ricevono copia del documento unico di valutazione relativo ai rischi dovuti alle interferenze (Duvri - art. 18 comma 1 lettera p) anche su supporto informatico (D.Lgs. 106/2009). • I Rls e le organizzazioni sindacali hanno accesso, su richiesta, ai costi per la sicurezza in presenza di appalti (art.26 c.5). Per entrambi i documenti vale il dovere della riservatezza e del rispetto del segreto industriale e possono essere consultati esclusivamente in azienda (modifica introdotta dal D.Lgs. 106/2009). diapositiva successiva Diritti di consultazione • È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (comma 1 lettera b). • È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente (comma 1 lettera c) • È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 (comma 1 lettera d). Ma consultare sulla valutazione dei rischi, oggi vuol dire... Mettere a disposizione del Rls (art. 28 c. 2): a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi …; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RST, del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Si sottolinea in particolare il valore delle disposizioni di cui alle lettere d) ed f). diapositiva successiva Valutazione dei rischi Il documento e la firma del Rls D.Lgs. 81/2008 art. 28 comma 2 Il Documento di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) redatto a conclusione della valutazione […] deve essere munito […] di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del DL nonché, al solo fine della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, MC e RLS. Per attestare la “data certa” è necessaria quindi la firma del Rls che testimonia anche la avvenuta consultazione e null’altro. diapositiva successiva Rls: facoltà di proposta • Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori (comma 1 lettera h). • Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito (comma 1 lettera i). • Fa proposte in merito alla attività di prevenzione (comma 1 lettera m). diapositiva successiva Rls: diritti di partecipazione • Partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35. • La riunione nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, viene indetta dal Datore di Lavoro almeno 1 volta l’anno. • La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. • Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori è facoltà del Rls chiederne la convocazione. diapositiva successiva Il Rls e la riunione periodica (art.35) Partecipanti • Datore di lavoro o un suo rappresentante • Rspp, Mc,Rls Si discute di: • Buone prassi • Obiettivi di miglioramento (Sgsl) Si discute di: • Dvr • Andamento degli infortuni e delle mp e sorveglianza sanitaria • Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei Dpi • Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori La riunione periodica è, per gli argomenti trattati e per la presenza di tutte le figure aziendali, la riunione di programmazione delle attività annuali in azienda. diapositiva successiva RLS: diritti di ricorso • Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (comma 1 lettera o). Anche se va tenuto conto che per le controversie in materia di rappresentanza sono prima istanza gli Organismi paritetici territoriali. diapositiva successiva Rls: obblighi e sanzioni Per il Rls non sono previste sanzioni specifiche ma: deve comunque rispettare gli obblighi di cui all’art.20 comma 2 lettera e): “e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;” Tale obbligo va inoltre letto in connessione a quanto previsto dal comma 1 lettera n, dell’art. 50 “avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività” diapositiva successiva Sistema delle relazioni … ma il Rls non è una figura isolata Una delle relazioni centrali del sistema e rappresentata dalla relazione tra RLS e RSPP. diapositiva successiva Il D.Lgs 81/2008 è davvero applicato… … se tutte le figure sono in relazione tra loro e collaborano Solo se tutte le figure sono coinvolte (inclusi i lavoratori) possiamo parlare di gestione sistemica.