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diapositiva successiva Unità Didattica 3 • Introduzione e sensibilizzazione al ruolo di RLS Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza Livello aziendale e territoriale L’obiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l’esercizio del ruolo. Saranno oggetto di studio: • il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza; • le figure del Sistema di prevenzione aziendale definito dal D.Lgs. 81/2008. In questa unità didattica verranno approfonditi gli aspetti relativi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e agli organismi paritetici. diapositiva successiva Il Sistema della relazioni: riferimenti normativi D.Lgs. 81/2008 • Art. 17 - 18, • Art. 35 • Artt. 47-48-49-50-51 • Art. 52 D.Lgs. 626/94 • Art. 4, Art. 11, • Artt. 18-9 • Art. 20 L. 300/70 • (Statuto lavoratori) Art. 9 Tra le innovazioni introdotte nel quadro giuridico nazionale dal D.Lgs. 81/2008 spiccano quelle relative al sistema delle relazioni, così come è evidente l’accresciuta attenzione del legislatore dagli anni ’70 ad oggi. diapositiva successiva Sistema della relazioni - Gli Accordi 1. Accordi preliminari Cgil Cisl Uil Confindustria e Cgil Cisl Uil Artigiani (1992) 2. Accordi interconfederali applicativi del D.Lgs 626/94: • Accordo del 22 giugno 1995 tra Confindustria e Cgil Cisl e Uil • Accordo del 3 settembre 1996 tra le Associazioni artigiane e Cgil Cisl Uil, • Accordo del 18 novembre 1996 tra Confcommercio e Filcams-Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Uil • Accordo del 5 ottobre 1995 tra le Centrali cooperative e Cgil Cisl Uil • Accordo del 16 aprile 1996 tra A.R.A.N. e Cgil Cisl Uil • … 3. Accordi interconfederali applicativi del D.Lgs .81/2008 • Accordo del 13 settembre 2011 tra le Associazioni artigiane e Cgil Cisl Uil… • Accordo del -12 dicembre 2018 tra Confindustria e Cgil Cisl e Uil 4. Testo Unico rinvia alla contrattazione collettiva e ad Accordi Interconfederali: • per 10 diverse materie relative alla rappresentanza Per comprendere ruolo e funzioni del Rls e, nel suo complesso, del Sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza riferimento importante, oltre la legge, sono gli Accordi tra le parti (Accorti interconfederali o accordi di categoria) che ne attuano le disposizioni con riferimento alle “agibilità”, alle modalità di elezione, all’esercizio dei diritti di consultazione formazione e informazione, alla costituzione degli Organismi paritetici. diapositiva successiva D.Lgs.81/2008: i rinvii alla contrattazione e agli Accordi 1. Art.47 (Rls), c.5 Numero, modalità di designazione o elezione, tempo, strumenti 2. Art.47 (Rls), c.7 Numeri (la legge ribadisce i numeri minimi fissati con il 626) 3. Art.37 (Formazione Rls), c.11 Modalità di attuazione all’aggiornamento 4. Art. 48 (Rlst), c.2 Modalità di elezione o designazione (in assenza di accordi interverrà un DM) 5. Art. 48 (Rlst), c.4 Esercizio delle attribuzioni (tra cui l’accesso ai luoghi) 6. Art. 48 (Rlst), c.7 Modalità, durata e contenuti specifici della formazione 7. Art.49 (Rls di sito produttivo), c.3 Modalità di individuazione, di esercizio delle attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito 8. Art. 50 (Attribuzioni Rls), c3 Modalità di esercizio delle funzioni 9. Art. 51 (Organismi paritetici), c.2 Attribuzioni delle funzioni in merito alla soluzione delle controversie in materia di rappresentanza 10. Art. 52 Fondo di sostegno al Rlst, Pmi, pariteticità La Contrattazione nazionale o integrativa può prevedere o costituire sistemi di rappresentanza e di pariteticità migliorativi o di pari livello relativi a: • finanziamento Rlst, formazione dei datori di lavoro Pmi dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi, attività degli organismi paritetici I rinvii alla contrattazione sono numerosi e riguardano: • la formazione del RLS; • le agibilità di RLS, RLST, RLS di sito; • le funzioni degli Organismi paritetici. diapositiva successiva Il Sistema di rappresentanza in materia di ssl Il D.Lgs. 81/2008 rafforza i due istituti: • del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • degli Organismi paritetici I due istituti attuano con le loro implicazioni a livello aziendale e territoriale, i principi comunitari della rappresentanza e della cooperazione, già previsti dagli i Accordi stipulati negli anni ’90 dalle Parti sociali. diapositiva successiva In ogni azienda dovrà esserci un RLS Dove non si elegge il Rls aziendale (sia sotto che sopra ai 15 dipendenti): • il datore comunica* i nominativi degli Rls in caso di nuova elezione all’Inail e al Sinp e versa un contributo al Fondo di Sostegno (art. 52) • il contributo sarà pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda o unità produttiva. * se inadempiente: sanzione amministrativa di 500 € Queste le previsioni dell’81 che non sono mai state attuate in quanto il Fondo di sostegno non è mai stato istituito. Il Rappresentante dei lavoratori a carattere territoriale (RLST) esiste quindi solo in base agli accordi stipulati tra le parti, quindi nel settore artigiano, edile ed in alcuni territori nel commercio; l’Accordo Confindustria del 2018 ne prevede la possibile istituzione, ma attualmente ancora solo sulla carta. Mentre per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione, scattato il 16 maggio 2009 (Circolare interna Inail del 12 marzo 2009), dopo un primo rinvio attualmente è in vigore solo per gli RLS e non per gli RLST (Circolare Inail n.43 del 25 agosto 2009). diapositiva successiva RLS territoriale (RLST) Le attribuzioni • Le stesse di cui gode il Rls aziendale. • Esercita tali attribuzioni nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, dove non vi sia Rls. Incompatibilità • L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative. La formazione deve prevedere: • Almeno 64 ore iniziali da effettuarsi entro 3 mesi dalla elezione/designazione + 8 ore di aggiornamento annuale. Di questa figura già esistente nel settore edile, nel comparto artigiano e nel commercio (in alcuni territori) si rafforza la possibilità di individuazione rinviano tuttavia per la definizione delle modalità di elezione/designazione alla contrattazione collettiva e, in carenza di accordi, ad un Decreto ministeriale. Per l’esercizio delle funzioni si rinvia a quanto verrà stabilito in sempre in sede di contrattazione collettiva nazionale, mentre vengono fatti salvi gli accordi migliorativi o di pari livello (ad es. edili, artigiani). diapositiva successiva Il delegato di sito produttivo Il Rls di sito è previsto in contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali: • i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500. • In tali contesti il Rls di sito è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito. Sarà anche in questo caso la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di individuazione, e le modalità di esercizio delle attribuzioni di questa figura. • Le attribuzioni sono peraltro le stesse definite all’art. 50 per tutte e tre le tipologie di Rappresentante per la sicurezza. • Per la formazione non si specifica ma ad esempio nel porto di Genova la sperimentazione, a seguito dell’accordo che lo ha istituito è di 290 ore. Questa nuova figura di rappresentanza individuata dapprima per i porti, a seguito di Accordi territoriali e poi prevista dal CCNL, viene dalla legge proposta come ulteriore contributo per le problematiche di rischio legate alle interferenze in siti complessi in cui esiste la presenza di più imprese. In particolare la figura del Rls di sito continua a diffondersi nei Porti - a seguito del relativo Accordo stipulato tra le Organizzazioni sindacali di categoria e le Associazioni datoriali del comparto – nella logistica, nei cantieri navali, ecc. diapositiva successiva Il numero dei Rls aziendali (art.47 c.7) 1 RLS • Aziende o Up fino a 200 dipendenti • 1 Rls (Accordo Confindustria: la contrattazione di categoria può aumentare il numero, nell’ambito Rsu). 3 RLS • Aziende o Up da 201 a 1.000 dipendenti • 3 Rsl (Accordo Confindustria: la contrattazione di categoria può aumentarne il numero, nell’ambito Rsu). 6 RLS • Aziende o Up oltre i 1.000 dipendenti • 6 Rls, (Accordo Confindustria: la contrattazione di categoria può aumentarne il numero, nell’ambito Rsu). Accordi aziendali o di categoria (contratti) possono ovviamente prevedere, sulla base di specifiche esigenze, numeri diversi non in ribasso. L’Accordo Confindustria - con il quale le parti hanno rivisto integralmente l’Accordo interconfederale del 22 giugno 1995 - è del 12 dicembre 2018, ed è parte integrante dell’intesa tra Cgil Cisl Uil e Confindustria noto come Patto per la fabbrica.