Download Free Audio of diapositiva successiva Gli obblighi connessi ag... - Woord

Read Aloud the Text Content

This audio was created by Woord's Text to Speech service by content creators from all around the world.


Text Content or SSML code:

diapositiva successiva Gli obblighi connessi agli appalti (art. 26) D.Lgs. 81 Il Committente ha l’obbligo di: • redigere il Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze; • specificare in relazione ai singoli contratti di appalto i costi relativi alla sicurezza del lavoro pena la nullità dei contratti stessi. A tali dati possono accedere il Rls e le OOss territoriali. D.Lgs.106 • Prevede adeguamento del Duvri con evoluzione lavori (comma 3). • Esclude l’obbligo del Duvri (nuovo comma 3-bis): per le attività di fornitura di materiali, i servizi di natura intellettuale, i lavori di due giorni (salvo rischi particolari quali i cancerogeni, biologici, da atmosfere esplosive e quelli dell’All. XI). • I costi per la sicurezza sono solo quelli relativi alle interferenze che non possono essere soggetti a ribasso (Vedi Linee guida Regioni). Il campo degli obblighi relativi agli appalti aveva introdotto mediante il D.Lgs.81/2008 innovazioni significative, ampliando il quadro delle misure già previste dalla legislazione in vigore in merito al coordinamento e all’informazione. Tuttavia sia il D.Lgs. 106 che successivamente la Legge 98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” hanno ridotto le fattispecie per cui vige l’obbligo di redazione del Duvri, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro appaltante, “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali”, di individuare un proprio incaricato con il compito di “sovrintendere “ alle attività di cooperazione e coordinamento. Tale incaricato deve “essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.” diapositiva successiva Progettisti, fabbricanti, fornitori, ecc. Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e commercianti di impianti e macchinari Fra i destinatari degli obblighi legislativi rientrano anche soggetti del tutto estranei alla compagine aziendale (ai sensi degli artt. 22,23,24 del D.Lgs.81/2008) in particolare: • Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. I beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria devono essere accompagnati, in caso di locazione, dalle previste certificazioni o da altri documenti previsti dalla legge. • Questi soggetti, infatti, devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e devono scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli obblighi in capo a queste figure attengono ad importanti misure che si riferiscono ad azioni strutturali (ambienti di lavoro e attrezzature) che garantiscono nel tempo il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza. diapositiva successiva Nuovi soggetti Lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari entrano per la prima volta nel campo di applicazione con obblighi sanzionati per: • l’uso di attrezzature • l’uso di Dpi • l’utilizzo tessera di riconoscimento. Mentre con costi a loro carico possono: • partecipare a corsi di formazione • beneficiare della sorveglianza sanitaria. L’impresa di lavoratori autonomi e di componenti delle imprese familiari nel campo di applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza segna un significativo passo avanti considerando in particolare, il numero e la gravità degli infortuni tra questa tipologia di lavoratori. diapositiva successiva Il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza DEFINIZIONE • Art. 2 comma 1 lettera i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro In questa unità diamo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esclusivamente la definizione, trattandone le funzioni e il ruolo nella seguente Unità didattica, dedicata al “sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza” in ambito aziendale e territoriale. diapositiva successiva Il quadro delle relazioni tra le figure della prevenzione Solo un sistema di comunicazione bidirezionale, che coinvolga attivamente tutte le figure della prevenzione è in grado di offrire garanzie sulla gestione della sicurezza in azienda. In caso di mancato o parziale attuazione di tale sistema comunicativo e partecipativo, l’impresa impegna spesso ingenti risorse tecniche, umane e finanziarie, senza ottenere i risultati attesi nel campo della prevenzione.