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diapositiva successiva Le funzioni del Medico competente • Svolgere la sorveglianza sanitaria, gli accertamenti preventivi e gli accertamenti periodici. • Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione. • Redigere la cartella sanitaria individuale. • Comunicare ai Ll i risultati degli accertamenti sanitari. • Collaborare con il Dl e Rspp all’individuazione, valutazione e gestione dei rischi. • Visitare gli ambienti di lavoro. • Offrire parere consultivo sulla formazione e informazione dei lavoratori. Se le funzioni prioritarie che il Medico competente svolge sono quelle della Sorveglianza sanitaria e del Pronto soccorso tuttavia, oltre alle visite preventive e periodiche e alla individuazione delle eventuali inidoneità, il Mc svolge importanti compiti legati alla formazione e informazione dei lavoratori e partecipa attivamente alla individuazione e valutazione dei rischi. Il MC è chiamato a collaborare con il Sinp inviando annualmente una relazione relativa ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria evidenziando le differenze di genere (art. 40 del D.Lgs. 81/2008). diapositiva successiva È medico competente… … se è in possesso dei seguenti titoli a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. …ma anche il medico deve perfezionare la sua formazione infatti se “in possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Chi ha esercitato le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.” Inoltre per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. I medici competenti sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute diapositiva successiva Inidoneità alla mansione • Nel caso di inidoneità al lavoro il medico competente ne dà comunicazione scritta al datore di lavoro ed al lavoratore. • É ammesso ricorso sia del lavoratore che del datore di lavoro all’organo di vigilanza. L’inidoneità alla mansione può essere individuata, prima dell’assunzione nell’ambito della visita medica preventiva in fase preassuntiva, introdotta dal D.Lgs. 106/2009 con il nuovo comma 2 lettera c-bis) dell’art. 41. diapositiva successiva Per il MC: sanzioni penali • Pur nel suo ruolo di consulente il Medico Competente è soggetto a dirette sanzioni che ne enfatizzano i compiti relativi alla tutela e all’informazione dei lavoratori. Gli obblighi e le sanzioni relative del MC sono definiti agli artt. 25 e 58. diapositiva successiva L’addetto al primo soccorso deve … • Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso). • Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini. • Intervenire in caso di infortunio secondo le procedure aziendali onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette. • Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico. • Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore. Nel caso delle piccole imprese allorché questi compiti siano svolti dallo stesso imprenditore questi dovrà seguire i relativi corsi di formazione obbligatori. diapositiva successiva L’addetto alla Prevenzione incendi ed evacuazione deve: • Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti. • Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi e le procedure di prevenzione incendi, estintori, idranti, uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc. • Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza. I compiti degli addetti vanno individuati nell’ambito delle caratteristiche del sistema di prevenzione incendi, caratteristiche che sono definite all’art. 46.