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diapositiva successiva Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Nel quadro delle misure di carattere gestionale previste dalla normativa vigente il ruolo attivo dei lavoratori assume un’importanza fondamentale per garantire la realizzazione del programma di prevenzione aziendale. Ai lavoratori sono quindi attribuiti diritti di formazione informazione e consultazione finalizzati a garantire la loro partecipazione consapevole a tutte le questioni che riguardano la salute e sicurezza in azienda. Nel contempo sono definiti in capo ai lavoratori precisi obblighi sanzionati penalmente. Chi sono i lavoratori per il D.Lgs. 81/2008 Nel nuovo campo di applicazione rientrano anche tutte le figure del lavoro flessibile: • Lavoratori in somministrazione • Lavoratori distaccati • Lavoratori a progetto e coordinati e continuativi • Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali • Lavoratori a domicilio • Lavoratori a distanza diapositiva successiva Gli obblighi dei Lavoratori • Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti. • Osservare le disposizioni fornite dal DL. • Utilizzare correttamente i macchinari. • Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale. • Partecipare ai programmi di formazione e informazione. • Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o segnalazione. • Non svolgere lavori che non sono di propria competenza. • Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo. • Sottoporsi ai controlli sanitari. Gli obblighi dei Lavoratori, definiti dall’art. 20 includono aspetti che fanno riferimento: • sia ai comportamenti individuali (osservare le disposizioni, utilizzare correttamente i macchinari e i DPI, ecc); • sia alla necessità che ciascun lavoratore contribuisca attivamente al sistema di comunicazione aziendale, segnalando tutto quello che ritiene possa arrecare un danno alla propria e altrui salute e sicurezza. diapositiva successiva In regime di appalto • I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. • Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Gli obblighi dei lavoratori autonomi sono inoltre definiti anche dall’art. 21. diapositiva successiva Il RSPP Caratteristiche del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione • Svolge un ruolo di supporto tecnico al datore di lavoro. • Può essere un soggetto interno all’azienda. • Può essere esterno se le capacità dei dipendenti sono insufficienti (escluse le aziende di cui al c.6 dell’art.31). • Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Spp (nelle aziende di cui all’Allegato 2). • Deve essere in possesso delle competenze e aver ricevuto la formazione di cui al D.Lgs.195/03. L’art.17 del D.Lgs. 81 prevede la designazione da parte del Datore di lavoro del Responsabile del Servizio prevenzione in merito al quale si prevede anche (art. 18) la consultazione del RLS. La figura del RSPP svolge un’importante funzione di supporto tecnico nei confronti del datore di lavoro, funzione che assume una portata strategica per quanto riguarda le piccole imprese nelle quali la cultura della prevenzione incontra maggiori difficoltà ad affermarsi. Il Responsabile del servizio svolge i propri compiti di carattere tecnico in un quadro di funzioni in cui gli aspetti gestionali ed organizzativi, relazionali e di comunicazione hanno una estrema rilevanza. diapositiva successiva La formazione di RSPP e ASPP D.LGS. 23 giugno 2003, n. 195 • Individuazione • delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori • e dei requisiti professionali richiesti ad ASPP e RSPP Il D.Lgs. 195/03 aveva modificato e integrato il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 negli artt. 8 e 9: i suoi contenuti sono stati recuperati dal D.Lgs. 81/08 all’articolo 32, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori. Vengono stabilite importanti disposizioni relative a: • titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore); • obbligo formativo con attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi; • enti e i soggetti accreditati a svolgere i corsi; • rinvio alla definizione della Conferenza Stato Regioni per l’individuazione di indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione. diapositiva successiva Accordo Conferenza Stato-Regioni • Accordo sulla formazione di Rspp e Aspp (art. 32 del D.Lgs 81/2008) del 7 luglio 2016 Attualmente la legge prevede che Rspp e Aspp siano in possesso di: • titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria superiore; • attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti su luogo di lavoro; • attestato di frequenza a corsi di aggiornamento. diapositiva successiva Il Datore di lavoro con funzioni di Spp Il Datore di lavoro può assumere le funzioni del servizio di prevenzione e protezione nei casi esplicitati nell’Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008: • aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti • aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti • aziende della pesca fino a 20 addetti • altre aziende fino a 200 addetti. Nel caso in cui il Datore di lavoro si autonomini RSPP ha l’obbligo di seguire un corso di formazione che va da 16 a 48 ore a seconda del livello di rischio alto, medio, basso definito sulla base del Codice Ateco di appartenenza dell’azienda (Accordo conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e Accordo sulla formazione di Rspp e Aspp (art. 32 del D.Lgs. 81/2008) del 7 luglio 2016 che stabilisce ulteriori «…condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione» (Punto 12.2). diapositiva successiva Le funzioni del RSPP • Collaborare alla valutazione dei rischi aziendali e alla redazione del documento • Individuare ed elaborare le misure preventive • Proporre il programma di formazione e informazione • Partecipare alla riunione periodica • Fornire informazioni ai lavoratori sui rischi aziendali Il RSPP collabora con il Datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali e nella redazione del documento di valutazione e del programma delle misure, elemento chiave del sistema di individuazione e gestione dei rischi. Nella preparazione di questo importante documento il RSPP deve procedere con lo svolgimento di tutta una serie di attività quali: • raccolta e analisi di documentazione relativa a macchine, sostanze, prodotti, DPI, assetto organizzativo, ecc; • individuazione delle attività lavorative, delle mansioni e dell’ambiente di lavoro, descrizione del layout; • realizzazione di indagini specifiche quali ad esempio le misurazioni delle esposizioni; • dialogo con i lavoratori perché possano testimoniare direttamente di problemi relativi a procedure, modalità lavorative non sicure che praticano, o di problemi connessi all’organizzazione del lavoro; • confronto con il MC; • collaborazione con il RLS; • valutazione dei bisogni formativi e informativi nell’impresa (lavoratori, preposti e dirigenti). diapositiva successiva Servizio di prevenzione e protezione Insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all’azienda, dedicati all’attuazione dei miglioramenti in ambito di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva. Definizione del Servizio di prevenzione e protezione, secondo l’art. 2 c. 1 lettera l). diapositiva successiva Compiti del servizio • La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. • Il datore di lavoro può peraltro avvalersi della consulenza del servizio di prevenzione e protezione. • Per individuare i rischi e le conseguenti misure preventive e protettive è necessario essere in possesso di attitudini e specifiche conoscenze tecniche. I compiti attribuiti al Servizio di prevenzione e protezione nell’ambito della collaborazione con il Datore di lavoro e degli obblighi indelegabili del DL previsti dagli artt. 17, 29 e 32. diapositiva successiva Il Medico competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla base della specifica conoscenza…” CARATTERISTICHE • È incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla legge. • È nominato dal Datore di lavoro. • È specializzato in alcune discipline previste dalla normativa vigente. Il Medico competente è presente in quelle imprese in cui la normativa vigente prevede il controllo sanitario dei lavoratori. Le specializzazioni ammesse per esercitare il ruolo di Medico competente sono la Medicina del lavoro, la Medicina preventiva dei lavoratori, la Tossicologia industriale, la Medicina d’igiene, la Medicina legale, o libera docenza di una di queste discipline. Il datore di lavoro può scegliere inoltre il Medico competente della propria azienda tra i medici competenti presenti nelle liste predisposte ad hoc dalla Regioni.