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diapositiva successiva Obblighi indelegabili Articolo 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Per tali violazioni: • la pena esclusiva dell’arresto da 4 mesi a 8 mesi (art. 55 comma 2) è prevista per il datore di lavoro di aziende ad elevata pericolosità; • la pena esclusiva dell’arresto è tuttavia mitigata mediante le previsioni dell’art 302, secondo il quale il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del Codice penale (il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio, di cui all’art. 135 del Codice penale, implica l’equivalenza di ogni giorno di detenzione a 38,73 €). La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato, la somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. La sostituzione non è consentita quando la violazione ha contribuito a causare il verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. Aziende ad elevata pericolosità Aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni mutageni, attività di manutenzione/rimozione/ smaltimento e bonifica di amianto attività del settore delle costruzioni in cantieri più imprese con entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno. Aziende non considerate particolarmente pericolose Sanzione alternativa dell’arresto (tre-sei mesi) e dell’ammenda 3.071,27 a 7.862,44 (art. 55 comma 1) è invece prevista per la mancata valutazione del rischio, conseguente elaborazione del documento in collaborazione con il Rspp e Mc e per non aver nominato il Rspp in tutte le altre aziende caratterizzate, secondo il legislatore, da minore pericolosità. diapositiva successiva Il Datore di lavoro DEFINIZIONE • Art. 2 - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. CARATTERISTICHE • È titolare del rapporto di lavoro • Possiede i poteri decisionali e di spesa • È responsabile dell’applicazione della normativa vigente Per datore di lavoro si intende quindi non solo la persona fisica proprietaria dell’azienda ma il soggetto, titolare dei poteri decisionali e di spesa, che detiene i poteri organizzativi e gestionali adeguati a realizzare la prevenzione aziendale: in alcuni casi è l’amministratore delegato, in altri un dirigente sia di un’azienda privata o di un’unità produttiva (ad esempio il dirigente di un tronco della rete ferroviaria). In particolare nella PA il decreto 81 stabilisce che: “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;” diapositiva successiva Centralità del datore di lavoro Il datore di lavoro non è chiamato soltanto ad attuare i singoli precetti tecnici della prevenzione ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale (artt.17,18, 28,29) che è obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata. Inoltre il D.Lgs. 81/2008, all’art. 30, prevede che l’utilizzo di un Modello di organizzazione e di gestione, adottato ed efficacemente attuato possa avere funzione esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, purché attui gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Il modello organizzativo deve inoltre prevedere un “idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”. In merito sono state emanate specifiche disposizioni con riferimento alle Pmi “Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese”, DM del 13 febbraio 2014. Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva il 27 novembre 2013, fornisce alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001. diapositiva successiva La delega di funzioni Articolo 16 “Delega di funzioni” • La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa (art.17), è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: • che sia scritta e con data certa • che il delegato possegga tutti i requisiti per le funzioni delegate • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate • che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Inoltre… • alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità; • la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; • l’obbligo di vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4; • si prevede la sub delega ma per un solo livello. diapositiva successiva Dirigenti e preposti Dirigono (i dirigenti) e sovrintendono (i preposti) le attività lavorative nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. I dirigenti e i preposti svolgono un ruolo di supporto al datore nello svolgimento delle sue funzioni aziendali e di sistema e ne ricevono la delega per la funzione di competenza. In particolare i dirigenti si caratterizzano per la loro discreta autonomia di azione nel perseguire gli obiettivi aziendali. I preposti invece hanno dei poteri più limitati e circoscritti a precisi ambiti di controllo. diapositiva successiva Dirigente e preposto: il rispetto delle procedure • Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni. • Il richiamo può concretizzarsi nello strumento giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La culpa in eligendo Il Datore di Lavoro risponde per culpa in eligendo del comportamento del preposto inesperto alla direzione dei lavori, che lo stesso datore abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l’altrettanto inadeguatezza del suo metodo di lavoro. Cassazione 23 giugno 1995