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diapositiva successiva Unità Didattica 2 • Introduzione e sensibilizzazione al ruolo di RLS Le figure del sistema di prevenzione aziendale L’obiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l’esercizio del ruolo. Saranno oggetto di studio: • il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza; • le figure del Sistema di prevenzione aziendale definito dal D.Lgs. 81/2008. In questa unità didattica verranno approfonditi i temi relativi a obblighi e compiti delle figure del sistema di prevenzione aziendale. diapositiva successiva Le figure del sistema di prevenzione aziendale • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) • Datore di lavoro (DL), preposti e dirigenti • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e addetti • Lavoratori (LL) • Medico competente (MC) Il D.Lgs.626/94 ha introdotto - e il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. lo ha ribadito - innovazioni nella gestione dell’attività di prevenzione, prevedendo accanto alle figure della gerarchia aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori), nuove figure con compiti specifici per la salute e la sicurezza dei lavoratori: • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); • il Medico Competente (MC). Inoltre la legislazione prevede un sistema di relazioni, fra i soggetti operanti nello stesso ambiente di lavoro, basato sullo scambio reciproco delle informazioni e sulla cooperazione. Per poter lavorare in modo efficace tutte le figure devono essere, quindi, coinvolte in azienda in un sistema di comunicazione bidirezionale. diapositiva successiva L’esercizio di fatto dei poteri direttivi nel D.Lgs.81/2008 • L’art. 299 recupera i contenuti giurisprudenziali e stabilisce che: “le posizioni di garanzia relative al • datore di lavoro, • dirigente • e proposto gravano altresì su colui il quale pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. La giurisprudenza mediante ripetute sentenze ha stabilito che le responsabilità in tema di salute e sicurezza sono attribuite di fatto sulla base dei compiti e dei poteri assegnati a ciascun soggetto. L’art. 299 del D.Lgs.81/2008 ha recuperato tali contenuti giurisprudenziali. diapositiva successiva Le posizioni di garanzia nella giurisprudenza • sono state lette per lo più non reciprocamente escludentesi ma concorrenti • sono state considerate nell’ottica della responsabilità solidale della catena Datore, dirigente, preposto e lavoratore ad ognuno secondo la sua parte di onere corrispondente alla sfera di capacità decisionale e di potere organizzativo. Il nesso causale del concorso di colpa (CP) è definito dal codice penale nei due seguenti articoli Art. 40 Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art. 41 Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. diapositiva successiva Le posizioni di garanzia nel D.Lgs.81/2008 Articolo 18 comma 3-bis • “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.” Va ricordato tuttavia l’obbligo primario di tutela in capo al datore di lavoro. La responsabilità e la posizione primaria di garanzia del datore di lavoro, quale soggetto chiamato comunque a vigilare sulla tutela della salute e sicurezza nell’ambito lavorativo, sono insite nell’obbligo primario di tutela della salute e sicurezza previsto dalle norme codicistiche (2087 CC) e costituzionali (art. 32). A tale obbligo di vigilanza il D.Lgs.106/2009, introducendo il comma 3 all’art. 16 del D.Lgs.81, richiama esplicitamente il datore di lavoro: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.” diapositiva successiva Gestione dei rischi e responsabilità Il documento dei Valutazione dei rischi deve contenere: • “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri” (Art. 28 comma 2 lettera d). L’individuazione dei “ruoli” che devono provvedere alla attuazione delle procedure di sicurezza implica l’individuazione dei dirigenti e dei preposti di cui il decreto legislativo 81 dà le seguenti definizioni: ad es. del preposto - Art. 2 comma 1 lettera e) “ ‘preposto’: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;” ad es. del dirigente - Art. 2 comma 1 lettera d) “ ‘dirigente’: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Anche le Procedure standardizzate prevedono, nel Modulo 3, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e l’individuazione degli incaricati della loro realizzazione. diapositiva successiva Competenze e responsabilità (art.37 c. 7) • I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. • I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il D.Lgs. 81/2008 nelle “Misure generali di tutela” art. 15 comma 1 lettera o): definisce la necessità di fornire informazione e formazione ai dirigenti e preposti. L’art. 37 così come modificato dal Decreto legislativo 106 ne declina i contenuti. L’Accordo in Conferenza Stato Regioni ha definito modalità e monte ore della formazione iniziale e dell’aggiornamento. diapositiva successiva Le due linee d’azione in azienda • La prima (operativa) si basa sui soggetti chiamati a funzioni operative, cioè il datore, il dirigente e il preposto. • La seconda linea (consultiva) è fondata sul Servizio Prevenzione e Protezione, che ha compiti di consulenza e pertanto non sono previsti a suo carico obblighi penalmente sanzionati; tali compiti di studio, proposta, elaborazione, valutazione sono svolti a beneficio del datore di lavoro: il responsabile e gli addetti del SPP non sono i soggetti che per legge devono assicurare l’adozione delle misure di sicurezza. Ciò detto va sempre ricordato il concorso di colpa per il RSPP in caso di danno ai lavoratori conseguente a infortunio o malattia professionale