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Secondo il decreto legislativo numero 81 del 2008, all'allegato quarto, vengono definite le Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi. 1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 1.4.5. Nella misura in cui l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. 1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni. La mancata osservanza dei punti sopra indicati (poiché richiamati dall’Articolo 63, comma 1, 2 e 3 in combinato disposto con l’Articolo 64, comma 1) è sanzionata per il datore di lavoro con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.000 a € 4.800, in base a quanto scritto all'Articolo 68, comma 1, lettera b)].