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diapositiva successiva Le sanzioni La tabella espone le sanzioni pecuniarie e interdittive previste per la violazione degli art. 589 e 590 del Codice Penale. Delitto c.p. Art. 589 – omicidio colposo con violazione art. 55, comma 2 D.lgs. 81/08 Sanzioni interdittive nel caso di condanna per il delitto Da tre mesi ad un anno Sanzioni pecuniarie 1000 quote Delitto c.p. Art. 589 – omicidio colposo con violazione norme prevenzionistiche Sanzioni interdittive nel caso di condanna per il delitto Da tre mesi ad un anno Sanzioni pecuniarie Da 250 a 500 quote Delitto c.p. Art. 590 – lesioni colpose con violazione norme prevenzionistiche Sanzioni interdittive nel caso di condanna per il delitto Sino a sei mesi Sanzioni pecuniarie Non superiore a 250 quote diapositiva successiva Fonti di informazione legislative: Olympus L'Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nasce nel gennaio 2006 da una comune iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, della Regione Marche e dell'Inail - Direzione regionale per le Marche. L'osservatorio ha come obiettivo di offrire uno strumento in grado di coadiuvare tutti coloro che operano nel settore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. diapositiva successiva Disciplina sanzionatoria Il D.Lgs. 758/94: • ribadisce il carattere prevalentemente penale del sistema sanzionatorio • ne definisce le procedure regolamentando l’istituto della prescrizione. Le norme che costituiscono il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono di carattere “contravvenzionale”, violandole, anche in assenza di danno (lesioni o omicidio colposo), si incorre nelle sanzioni che sono per la stragrande maggioranza delle norme di carattere penale, anche se il D.Lgs. 81/2008 ha ampliato il numero delle sanzioni amministrative attribuite a violazioni di disposizioni in materia di salute e sicurezza. Ciò detto va ricordato che il meccanismo previsto dal decreto legislativo 758 prevede che se il datore di lavoro ottempera alle disposizioni dell’organo di vigilanza può pagare un quarto del massimo dell’ammenda interrompendo l’iter del penale avviato con la comunicazione preliminare al giudice. Va sottolineato inoltre come in molti casi le sanzioni attuali, così come modificate dal Decreto Legislativo 106/2009, sono troppo deboli per avere realmente una funzione deterrente. diapositiva successiva La vigilanza sull’applicazione delle norme La normativa che attribuisce i compiti di vigilanza: • L. 833/78 (artt. 14, 20 e 22) • L. 517/93 (art.7) • D.Lgs. 81/2008 (artt. 13 e 14) La Legge 833, che ha istituito il Sistema sanitario nazionale, ha attribuito alle Usl i compiti di vigilanza sulla applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza. La legge 517 ha, nel 1993, indicato la struttura organizzativa, i Dipartimenti di protezione, nell’ambito della quale devono essere collocati i Servizi per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Restano agli Ispettori del lavoro, che hanno competenze sul controllo della regolarità del rapporto di lavoro, compiti di controllo sulla sicurezza in edilizia, agricoltura, nei lavori in sotterraneo. Il D.Lgs.81/2008 ha ribadito in capo all’organo di vigilanza anche compiti di formazione e informazione nei confronti delle imprese, lavoratori e Rls.