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diapositiva successiva I criteri per la formazione dei formatori REQUISITO TRANSITORIO PER I DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ FORMATIVA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI Per i datori di lavoro che intendono svolgere attività formativa nei soli riguardi dei propri lavoratori: • non sussiste l’obbligo del prerequisito richiesto; • inoltre per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore dei criteri di qualificazione individuati, è sufficiente essere in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Per i datori di lavoro è previsto un requisito transitorio che riguarda il non obbligo del prerequisito (diploma scuola secondaria di secondo grado) e un periodo di 24 mesi in cui è sufficiente essere in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione. diapositiva successiva Gli obblighi connessi agli appalti (art.26) Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 D.Lgs. 81 Il Committente ha l’obbligo di: • redigere il Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze. • specificare in relazione ai singoli contratti di appalto i costi relativi alla sicurezza del lavoro pena la nullità dei contratti stessi • a tali dati possono accedere il Rls e le OOss territoriali. D.Lgs.106 • Prevede adeguamento del Duvri con evoluzione lavori (comma 3) • Esclude l’obbligo del Duvri (nuovo comma 3 bis): per le attività di fornitura di materiali, i servizi di natura intellettuale, i lavori di due giorni (salvo rischi particolari quali i rischi cancerogeni, biologici e da atmosfere esplosive e quelli dell’All. XI). • I costi per la sicurezza sono solo quelli relativi alle interferenze che non possono essere soggetti a ribasso (Vedi Linee guida Regioni). L’introduzione del Documento unico di valutazione delle interferenze (DUVRI) relativo a ciascun appalto ha perfezionato gli obblighi di coordinamento e di informazione già previsti, in presenza di appalti, dalla legislazione previgente. La redazione di tale documento disposta in via generalizzata dal Decreto Legislativo 81 è stata esclusa per alcune tipologie di attività dal Decreto Legislativo 106. Successivamente la Legge 98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” ha ulteriormente ridotto le fattispecie per cui vige l’obbligo di redazione del Duvri, prevedendo la possibilità per i datore di lavoro appaltante, “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali”, di individuare un proprio incaricato con il compito di “sovrintendere” alle attività di cooperazione e coordinamento. Tale in caricato deve “essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro”. diapositiva successiva Le misure di sostegno (art.11) Le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 • Prevedono ogni anno lo stanziamento di fondi per il a) finanziamento dell’Inail, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese b) finanziamento, da parte dell’Inail e delle Regioni di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) c) finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche • Si prevede l’istituzione del Fondo di sostegno a Pmi, Rlst e pariteticità finanziato con quote delle aziende. Per la prima volta nel nostro Paese si stabilisce per via legislativa che ogni anno verranno previsti in finanziamenti per azioni positive per la prevenzione dei rischi connessi al lavoro. Per quanto riguarda i finanziamenti da parte dell’Inail dal 2010 l’istituto indice bandi che prevedono incentivi alle imprese per realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, finanziando in conto capitale progetti di investimento e di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per il Bando Isi 2019 l’Inail ha messo a disposizione oltre 250 milioni di Euro. Per quanto riguarda invece l’istituzione del Fondo di sostegno nessuna iniziativa è stata presa e non sembra esservi alcun interesse in merito da parte delle istituzioni. diapositiva successiva Il modello di organizzazione e di gestione idoneo (art.30) Le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza d) alle attività di sorveglianza sanitaria e)alle attività di informazione e formazione dei lavoratori f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. L’art. 30 del Testo unico ammette l’esclusione della responsabilità amministrativa in argomento qualora le società si dotino di un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati di cui all’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001. I modelli organizzativi esimenti indicati dal Testo unico sono quelli definiti in conformità alle Linee Guida UNI INAIL (28/09/2001) o al British Standard OHSAS 18001:2007 Il Regime sanzionatorio previsto per tali violazioni è decisamente pesante, in caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e associazioni per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio in caso di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme prevenzionistiche le seguenti penalità: • sanzioni pecuniarie, stabilite in quote, tenendo conto che ogni quota va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 €; • sospensione dell’attività sino ad un anno; • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, ecc; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.