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diapositiva successiva Ecco i dettagli dei docenti di corsi non inclusi nei criteri. Sono previste una misura transitoria e una clausola di salvaguardia che salvano le situazioni in corso. Docenti-formatori di corsi non inclusi nei criteri di qualificazione approvati Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori • D.Lgs. n. 81/2008, Art. 98 RSPP e ASPP • D.Lgs. n. 81/2008, Art. 32 Altre specifiche figure Misura transitoria Prerequisito di istruzione e criteri di qualificazione non sono vincolanti • per corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del documento sulla GU Clausola di salvaguardia I docenti non in possesso del prerequisito (alla data di pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale). • possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei 6 criteri previsti. diapositiva successiva I criteri approvati prevedono un prerequisito e un ventaglio di 6 criteri individuati come livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. PREREQUISITO • livello minimo di istruzione richiesto = diploma di scuola secondaria di secondo grado • richiesto per tutti ad eccezione dei datori di lavoro che intendono effettuare la formazione ai propri lavoratori I criteri approvati prevedono un prerequisito e un ventaglio di 6 criteri individuati come livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il prerequisito riguarda il livello minimo di istruzione richiesto, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado; prerequisito richiesto per tutti ad eccezione che per i datori di lavoro che intendono effettuare la formazione ai propri lavoratori. diapositiva successiva • È considerato come qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito e uno dei 6 criteri. • La qualificazione è acquisita in modo permanente con riferimento all’area tematica o alle aree tematiche per le quali il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza. • È previsto l’aggiornamento professionale del docente. • Spetta inoltre al docente dimostrare la qualificazione acquisita “sulla base di idonea documentazione. In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente”. A proposito di aggiornamento professionale, esso prevede alternativamente: • frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento; • effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza. La cadenza è triennale. Per i formatori-docenti già qualificati decorre dalla data di applicazione del decreto in oggetto (12 mesi dalla sua pubblicazione). Per tutti gli altri il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione. diapositiva successiva I criteri per la formazione dei formatori Il PRIMO CRITERIO Precedente esperienza in qualità di docente esterno. È ritenuto qualificato chi ha svolto almeno 90 ore di docenza negli ultimi tre anni nell’area tematica oggetto della docenza ed è in grado di documentarlo. diapositiva successiva Il SECONDO CRITERIO, prende in considerazione: a) come requisito di partenza il possesso di una laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero l’attestato di frequenza di corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro b) a tale requisito è necessario aggiungere almeno una delle seguenti specifiche considerate come alternative: • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia. diapositiva successiva Il TERZO CRITERIO, prende in considerazione: a) come requisito di partenza il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 b) tale requisito però è necessario venga integrato da almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza c) inoltre è necessario aggiungere almeno una delle seguenti specifiche considerate come alternative: • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. diapositiva successiva Il QUARTO CRITERIO, prende in considerazione: a) come requisito di partenza il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) b) a tale requisito vanno aggiunti almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza c) ed è necessario inoltre possedere almeno una delle seguenti specifiche considerate come alternative: • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. diapositiva successiva Il QUINTO CRITERIO, prende in considerazione: a) come requisito di partenza una esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. b) a tale requisito, va aggiunta almeno una delle una delle seguenti specifiche considerate come alternative: • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. diapositiva successiva Il SESTO CRITERIO, prende in considerazione: a) come requisito di partenza una esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), b) a tale requisito va aggiunta almeno una delle seguenti specifiche considerate come alternative: • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.