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diapositiva successiva Articolazione della formazione dirigenti FORMAZIONE DIRIGENTI Modulo 1: Giuridico - Normativo Modulo 2: Gestione e organizzazione della sicurezza Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori Durata minima di 16 ore La formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali adottati previa consultazione dei Rls. La formazione dei dirigenti, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i contenuti minimi indicati. La formazione dei dirigenti costituisce credito formativo permanente. Al termine del corso (avendo assicurato una frequenza di almeno 90% delle ore previste) dovrà essere effettuata una prova di verifica obbligatoria tramite colloquio o test. diapositiva successiva Aggiornamento AGGIORNAMENTO CON CADENZA QUINQUENNALE CON: • durata minima di 6 ore per lavoratori, preposti, dirigenti, per tutti e tre i livelli di rischio alto medio e basso. L’Accordo suggerisce, inoltre, che possono essere previste, “anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale”. L’Accordo sottolinea che “nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Per tutte le figure (lavoratori, preposti, dirigenti) è previsto un aggiornamento con cadenza quinquennale con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio (alto medio e basso). E’ importante evidenziare che secondo l’Accordo “nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” che deve pertanto essere effettuata con una cadenza definita in relazione alle concrete situazioni aziendali. diapositiva successiva Formazione a distanza L’accordo amplia la possibilità di svolgere la formazione a distanza, in particolare è consentito per: • la formazione generale per i lavoratori • l’intero percorso formativo dei dirigenti • la totalità del monte ore previsto per l’aggiornamento, per tutte e tre le figure • la formazione dei preposti, con riferimento a specifiche tematiche • progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome Per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti la possibilità di utilizzo della formazione a distanza è notevolmente ampliata. Infatti, sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I dell’Accordo medesimo, l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per: • la formazione generale per i lavoratori • l’intero percorso formativo dei dirigenti; • la totalità del monte ore previsto per l’aggiornamento, per tutte e tre le figure; • la formazione dei preposti, con riferimento alle seguenti specifiche tematiche previste dal percorso: “Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; definizione e individuazione dei fattori di rischio; incidenti e infortuni mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri”; • ed inoltre per “progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti”. diapositiva successiva Un secondo Accordo sempre stipulato in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 prevede indicazioni sulla formazione del datore lavoro Il datore di lavoro che decide di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. DURATA FORMAZIONE IN RIFERIMENTO AL SETTORE ATECO Rischio basso: 16 ore - Rischio medio: 32 ore - Rischio alto: 48 ore Per tutti e tre i livelli lo svolgimento dei corsi è articolato in quattro Moduli: - Modulo 1: Normativo-giuridico - Modulo 2: Gestionale-gestione e organizzazione della sicurezza - Modulo 3: Tecnico-individuazione e valutazione dei rischi - Modulo 4: Relazionale-formazione e consultazione dei lavoratori. Infine: - deve frequentare corsi di aggiornamento - ne deve dare preventiva informazione al RLS. Il datore di lavoro che decide di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (con riferimento all’art. 34 comma 2 del D.Lgs.81/2008) deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante l’Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2011 (l’Accordo è stato pubblicato sulla GU n.8 dell’11 gennaio 2012 ed è in vigore dal 26 gennaio 2012). Tale Accordo prevede un meccanismo di individuazione del livello di rischio sulla base del codice Ateco di riferimento (Allegato II dell’Accordo) il quale permette di collocare l’azienda ad un livello di rischio alto, medio basso, stabilendo così i relativi “monte ore” per la formazione. Il monte ore definito per i diversi livelli di rischio prevede la seguente articolazione: • livello di rischio basso 16 ore • livello di rischio medio 32 ore • livello di rischio alto 48 ore. Il datore di lavoro deve inoltre frequentare corsi di aggiornamento, che hanno una periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto), il cui monte ore è definito con riferimento ai tre livelli di rischio individuati: • livello di rischio basso 6 ore • livello di rischio medio 10 ore • livello di rischio alto 14 ore. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del DM 16 gennaio 1997 e coloro che erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs.626/94. Infine deve frequentare corsi di aggiornamento e ne deve dare preventiva informazione al Rls/Rlst. Inoltre «… condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione» (Punto 12.2) sono definite anche dall’Accordo del 7 luglio 2016. diapositiva successiva Un terzo Accordo stipulato il 7 luglio 2016 prevede indicazioni sulla formazione di Rspp e Aspp (art. 32 del D.Lgs 81/2008) Requisiti per Rspp e Aspp • Titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria superiore • Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti su luogo di lavoro • Frequenza a corsi di aggiornamento L’Accordo finalizzato alla definizione di durata e contenuti dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.81/2008 individua: • i titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione previsti dall’Accordo • i soggetti formatori e il sistema di accreditamento • i requisiti dei docenti • l’articolazione, gli obiettivi e i contenuti del Modulo A (di base comune a tutti), Modulo B (correlato ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative), Modulo C (specialistico per soli Rspp) diapositiva successiva I criteri per la formazione dei formatori Dal 18 marzo 2014 in vigore • Dopo un anno dalla sua pubblicazione è in vigore il Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, relativo ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.” che ha introdotto i nuovi requisiti obbligatori del docente formatore. • I criteri definiti dalla Commissione consultiva riguardano esclusivamente la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi per lavoratori e per datori di lavoro RSPP in riferimento agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ad integrazione di quanto indicato per i requisiti dei docenti negli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre scorso (pubblicati sulla G. U. dell’11/1/2012). Tutte le figure aziendali sono interessate dagli obblighi formativi a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal Testo unico e dal suo decreto correttivo/integrativo. Contenuti e articolazione della formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che attuano lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi sono stati definiti, come abbiamo già visto nelle slide precedenti, mediante i due Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni dell’21 dicembre 2011 ed alla formazione di queste specifiche figure fa appunto riferimento anche il decreto sui requisiti dei formatori.