Download Free Audio of diapositiva successiva Le procedure standardizz... - Woord

Read Aloud the Text Content

This audio was created by Woord's Text to Speech service by content creators from all around the world.


Text Content or SSML code:

diapositiva successiva Le procedure standardizzate Le novità del Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 La Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi rappresenta un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi ed il suo periodico aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e predisporre nel tempo interventi migliorativi dei livelli di salute e sicurezza. L’obbligo di redigere tale procedura spetta al Datore di lavoro che, in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente (ove previsto), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali procedendo alla compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RSLT. diapositiva successiva Le procedure standardizzate I quattro passi chiave del percorso di valutazione 1. Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni – MODULO 1.1 e MODULO 1.2 2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda - MODULO 2 3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate - MODULO 3 4. Definizione del programma di miglioramento - MODULO 3 Un supporto utile all’applicazione delle nuove procedure è stato predisposto dal Comitato Regionale di Coordinamento (Art.7 D.Lgs.81/2008) del Veneto: “Indicazioni per la stesura del documento standardizzato per la valutazione dei rischi”. La prima parte del documento ha un carattere introduttivo e si offre come una guida per l’utilizzo della procedura, fornendo le istruzioni operative (mediante “quattro passi” chiave) relative alla compilazione del documento di valutazione dei rischi. Il campo di applicazione della procedura standardizzata include di fatto, oltre alle aziende con meno di dieci dipendenti, anche le aziende che occupano fino a 50 addetti mentre le esclusioni fanno riferimento a particolari condizioni di rischio. Sempre nella parte introduttiva la tabella “Compiti, responsabilità e soggetti coinvolti” del documento fornisce sinteticamente il quadro dei relativi riferimenti legislativi. Un supporto utile all’applicazione delle nuove procedure è stato predisposto dal Comitato Regionale di Coordinamento (Art.7 D.Lgs.81/2008) del Veneto: “Indicazioni per la stesura del documento standardizzato per la valutazione dei rischi”. diapositiva successiva Gli obblighi di formazione e informazione Le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs.106/2009 • Rafforzati gli obblighi formativi • “Misure generali di tutela“, Art. 15 comma 1 lettera o) di “informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti” • Obbligo formativo nei confronti dei preposti (Art.37 comma 7 – Art.18 comma 1 lettera l) e dirigenti (introdotto dal D.Lgs.106) • La formazione dei lavoratori (art. 37 comma 2) definita mediante Accordo conferenza Stato Regioni sentite le parti sociali del 21 dicembre 2011 • Aumenta la formazione per i datori di lavoro che assumono la responsabilità di Rspp ( da 16 a 48) • Formazione lavoratori autonomi e dip. aziende familiari • Aggiornamento per Rls e 64 ore di formazione per Rlst • Il datore di lavoro che svolge i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi deve fare i corsi di cui artt. 45 e 46 (introdotto dal D.Lgs.106). Tutte le figure aziendali sono interessate dagli obblighi formativi a seguito delle disposizioni introdotte dal Testo unico e dal suo decreto correttivo/integrativo. Contenuti e articolazione della formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che attuano lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi sono definiti mediante i seguenti Accordi: • Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37. • Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo ai percorsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34. diapositiva successiva Accordo Conferenza Stato-Regioni Il 21 dicembre 2011 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni l’Accordo sulla formazione dei lavoratori • L’Accordo individua una procedura relativamente all’attuazione delle disposizioni dell’art. 37 comma 12 secondo cui “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro…”. • Il riscontro dell’organismo paritetico deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di mancato riscontro il datore di lavoro procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. L’Accordo relativo alla formazione dei lavoratori (ai sensi dell’articolo 37, comma 2) è stato finalmente approvato, dopo un lungo e reiterato iter, dalla Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (l’Accordo è stato pubblicato sulla GU n.8 del 11 gennaio 2012 ed è in vigore dal 26 gennaio 2012). L’Accordo individua una procedura relativamente all’attuazione delle disposizioni dell’art. 37 comma 12 secondo cui “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro…”. La procedura per la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, individua le modalità per l’esercizio di tale facoltà e supera la genericità delle previgenti disposizioni legislative, rendendo tale disposizione (è da augurarsi) meglio attuabile: • se la richiesta riceve riscontro da parte dell’organismo paritetico, si deve tenere conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche se tale realizzazione non viene affidata agli enti bilaterali e agli organismi paritetici • mentre se la richiesta non riceve riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. diapositiva successiva Articolazione della formazione lavoratori FORMAZIONE GENERALE concetti di rischio – danno – prevenzione – protezione - organizzazione della prevenzione aziendale- diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali - organi di vigilanza, controllo e assistenza Durata: 4 ore FORMAZIONE SPECIFICA Rischi infortuni - Meccanici generali - Elettrici generali – Macchine – Attrezzature - Cadute dall’alto - Rischi da esplosione - Rischi chimici - Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri – Etichettatura - Rischi cancerogeni - Rischi biologici - Rischi fisici – Rumore – Vibrazione – Radiazioni Microclima e illuminazione – Videoterminali - DPI Organizzazione del lavoro - Ambienti di lavoro - Stress lavoro-correlato - Movimentazione manuale carichi - Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) - Segnaletica – Emergenze - Procedure esodo e incendi - Procedure organizzative per il primo soccorso - Incidenti e infortuni mancati - Altri Rischi Durata minima in riferimento classificazione ATECO: Rischio basso 4 ore Rischio medio 8 ore Rischio alto 12 ore La formazione dei lavoratori e dei soggetti di cui all’Art. 21, comma 1 (componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi artigiani e piccoli commercianti) prevede un’articolazione in formazione generale e formazione specifica. La specificità dei rischi aziendali, a seguito della valutazione dei rischi, può prevedere le necessarie integrazioni in termini di contenuti e durata rispetto agli obblighi generali sopra descritti. Analogamente possono intervenire accordi tra le parti a livello settoriale o aziendale. Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica” mentre, ove previsto, si deve considerare aggiuntivo l’“Addestramento” (Art. 2, comma 1, lettera cc). diapositiva successiva Articolazione della formazione preposti FORMAZIONE LAVORATORI + FORMAZIONE PARTICOLARE: • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione • Definizione e individuazione dei fattori di rischio • Incidenti e infortuni mancati • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri • Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Durata formazione particolare: 8 ore Totale rischio basso: 8 ore + 4 ore = 12 ore Totale rischio medio: 8 ore + 8 ore = 16 ore Totale rischio alto: 8 ore + 12 ore = 20 ore La formazione dei preposti deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare. Al termine del corso (avendo assicurato una frequenza di almeno 90% delle ore previste) verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test in alternativa tra loro.