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diapositiva successiva Il Sinp • Il Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nasce con il Protocollo d’intesa stipulato, il 12 luglio 2007, tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’Inail, l’Ipsema. • Istituito per legge dal D.Lgs. 81 è regolamentato dal Regolamento attuativo emanato il 25 maggio 2016 1. Flussi informativi in materia di vigilanza 2. Flussi informativi in materia di prevenzione 3. Sistema di sorveglianza nazionale permanente sugli infortuni mortali 4. Analisi e studio delle malattie professionali (Progetto Mal.Prof) 5. Sistema integrato per la sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origina professionale (OcCaM e ReNaM) Il Sinp, nato a seguito di un Accordo tra le istituzioni (Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, Regioni e Province autonome, Inail, Ipsema), viene istituito per legge mediante l’art.8 del Decreto Legislativo 81. Importanti tasselli (relativi ai cinque flussi informativi ricordati nella tavola) costruiti dal 2007 lo rendono di fatto un sistema già funzionante per le Regioni, i Servizi di prevenzione delle Asl, gli istituti che lo costituiscono. Mentre le parti sociali - che pur dovrebbero fornire informazioni a loro volta e usufruire delle elaborazioni disponibili per poter garantire una consapevole partecipazione al Sistema di prevenzione nazionale - ne sono ancora di fatto escluse. Il primo significativo risultato dell’iniziativa dei Flussi informativi è rappresentato dalla definizione e adozione dei Piani regionali di prevenzione, elaborati da tutte le Regioni e Province autonome. Il 25 maggio 2016 è stato infine approvato, dopo un lungo iter, il Regolamento attuativo del SINP emanato mediante il Decreto interministeriale n.183 entrato in vigore il 12 ottobre 2016. Ciò detto il Sistema informativo nazionale della prevenzione - a più di dieci anni di distanza dalle previsioni legislative (D.Lgs.81/08 art.8) e nonostante l’emanazione del Regolamento e la costituzione di un “Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sinp” - stenta a decollare in tutti i suoi aspetti: le difficoltà e i ritardi sembrano non essere solo di carattere burocratico ma ciò che emerge sono alcuni limiti delle disposizioni (che hanno definito regole e principi per la costituzione del Sinp) che dovrebbero quindi essere rivisitate. diapositiva successiva Il sistema di sorveglianza degli infortuni mortali Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali costituisce uno degli aspetti fondamentali del Sinp sia per i livelli di maturazione e di condivisione del progetto, sia perché affronta un problema centrale, quello degli infortuni, che necessita di interventi sempre più precisi e mirati per raggiungere soddisfacenti obiettivi di riduzione del livello infortunistico, ancora troppo elevato nel nostro Paese. «La sorveglianza degli infortuni mortali e gravi è attuata da Inail - in collaborazione con i Servizi di prevenzione delle Asl, che nel corso delle loro indagini approfondiscono l’analisi della dinamica infortunistica degli eventi accaduti al fine di evidenziarne le cause. Da tale attività scaturiscono i dati contenuti nell’applicativo Infor.MO, in cui i fattori di rischio infortunistico individuati costituiscono una base di conoscenza utile per la programmazione degli interventi di prevenzione». (Fonte Inail: https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp) diapositiva successiva Il campo di applicazione (art.3) le variazioni D.Lgs. 81 • Il Dvr deve avere data certa… • Devono essere individuate le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione • Individuati i ruoli che nell’organizzazione aziendale ne sono responsabili • Indicati i nominativi di Rspp, Mc e Rls/Rlst • Individuate le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza formazione e addestramento. D.Lgs.106 • … “data certa o attestata da DL, Rspp, Rls, MC”. • Il documento può essere archiviato anche per via informatica (procedura art. 53). • Utilizzo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità garantendo completezza e idoneità dello strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione Particolarmente significativa è la precisazione che il DVR debba contenere l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che ne sono responsabili: questo se attuato non formalmente può davvero essere un obbligo in grado di rendere più trasparente e concreto il sistema di prevenzione aziendale. diapositiva successiva La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni D.Lgs. 81 Obbligo non delegabile dal datore di lavoro che ha la responsabilità sia per l’effettuazione del “processo di valutazione” sia per la “elaborazione del documento”. “La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”. D.Lgs.106 La valutazione del rischio stress lavoro correlato sarà effettuata sulla base delle Linee guida della Commissione consultiva: data ultima il 1°agosto 2010. Il datore di lavoro deve considerare anche i rischi connessi “alla specifica tipologia contrattuale”. La valutazione del rischio resta elemento centrale del sistema di prevenzione aziendale, ma vengono precisati prima dal Decreto legislativo 81 e poi dal 106 elementi di contenuto importanti relativi al processo e al documento di valutazione. diapositiva successiva La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni D.Lgs. 81 • Il Dvr deve avere data certa… • Devono essere individuate le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione • Individuati i ruoli che nell’organizzazione aziendale ne sono responsabili • Indicati i nominativi di Rspp, Mc e Rls/Rlst • Individuate le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza formazione e addestramento. D.Lgs.106 • … “data certa o attestata da DL, Rspp, Rls, MC”. • Il documento può essere archiviato anche per via informatica (procedura art. 53). • Utilizzo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità garantendo completezza e idoneità dello strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione Particolarmente significativa è la precisazione che il DVR debba contenere l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che ne sono responsabili: questo se attuato non formalmente può davvero essere un obbligo in grado di rendere più trasparente e concreto il sistema di prevenzione aziendale. diapositiva successiva Le procedure standardizzate Le novità del Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 • Dal 1 giugno 2013 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e fino a 50 lavoratori non potranno più autocertificare la propria valutazione del rischio, ma saranno tenuti ad utilizzare le Procedure. • In questo modo è colmata una lacuna del quadro legislativo che nel tempo ha visto sviluppare cattive prassi e ambigue gestioni nelle microimprese. DOCUMENTO PROCEDURE STANDARDIZZATE PRIMA PARTE • Carattere introduttivo, guida per l’utilizzo della procedura con istruzioni operative relative alla compilazione del documento di valutazione dei rischi. SECONDA PARTE • Modulistica (MODULO 1.1, MODULO 1.2, MODULO 2 e MODULO 3), che comporrà il Documento di valutazione dei rischi realizzato secondo le procedure standardizzate, ai sensi degli artt.17, 28, 29 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i. Dal 1 giugno 2013 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e fino a 50 lavoratori non potranno più autocertificare la propria valutazione del rischio, ma saranno tenuti ad utilizzare le Procedure standardizzate introdotte con il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012. Il Decreto ha recepito gli orientamenti approvati dalla Commissione consultiva permanente. L’emanazione delle nuove disposizioni in materia di documentazione della avvenuta valutazione dei rischi colma una lacuna nel quadro legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro che ha, dall’emanazione del D.Lgs. 626/94, ingenerato cattive prassi ed ambigue gestioni nelle microimprese. E’ noto come in molte imprese con meno di dieci dipendenti, che avevano la possibilità di limitarsi alla autocertificazione della avvenuta valutazione dei rischi, questo ha significato l’assenza di ogni forma di documentazione o addirittura che si trascurasse di ottemperare all’obbligo di valutazione in quanto tale. Sappiamo che una corretta lettura del dettato legislativo prevedeva in realtà l’obbligo anche per i datori di lavoro delle microimprese di documentare comunque l’effettuazione della valutazione del rischio.