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diapositiva successiva Il Codice Civile • ART. 2087 • L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il concetto di prevenzione viene introdotto per la prima volta in Italia nel 1942 con l’art.2087 del Codice Civile. Le leggi precedenti garantivano la tutela della salute e sicurezza solo da un punto di vista risarcitorio, a seguito di un danno subito per infortunio o esposizione professionale. Con l’art. 2087 si esplicitano gli obblighi preventivi dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti. L’art. 2087 del Codice Civile definisce un generale obbligo di sicurezza di cui l’imprenditore è responsabile nei confronti degli addetti. L’articolo individua nella particolarità del lavoro, nell’esperienza e nella tecnica i tre elementi fondamentali su cui il datore di lavoro deve porre attenzione nella scelta delle misure preventive da adottare. La particolarità del lavoro fa riferimento agli specifici fattori tecnici, produttivi e ambientali che nella propria azienda concorrono a determinare i rischi. L’esperienza fa riferimento al monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori con riferimento agli infortuni e alle malattie professionali. La tecnica fa riferimento al ben noto e tanto discusso concetto della massima sicurezza tecnologicamente possibile che i datori di lavoro devono utilizzare per garantire condizioni di lavoro salubri e sicure. Il riferimento alla ‘tecnica’ apre quindi ai nuovi orizzonti di sicurezza messi a disposizione del progresso tecnico e scientifico. diapositiva successiva Lo Statuto dei lavoratori • LEGGE 20 MAGGIO 1970 N.300 • Art.9 – I lavoratori, mediante loro rappresentante, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Le previsioni dello Statuto dei lavoratori rappresentano un passaggio importante per la partecipazione dei lavoratori, a livello aziendale, alle questioni relative alle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e sicurezza. L’art. 9, il cui rispetto è tuttavia esigibile solo nelle imprese con più di 15 dipendenti, consente ai lavoratori di trasformarsi da soggetto passivo (rispetto al diritto alla salute e alla sicurezza del lavoro) a soggetto attivo responsabile della propria autotutela. La figura del Rappresentante con funzioni specifiche in materia di salute sicurezza del lavoro, così come definita dallo Statuto dei lavoratori, ha funzioni importanti che vanno dal controllo sull’applicazione delle norme al promuovere la ricerca sulla tutela della salute e sicurezza. Aspetti critici sono piuttosto da individuare nella scarsa diffusione di questa figura e nei limiti imposti dalla legislazione per le piccole imprese. Più di 20 anni dopo, nel 1994, la esigibilità del diritto di rappresentanza specifica in materia di salute e sicurezza verrà meglio regolamentata all’interno del D.Lgs. 626/94, che ha esteso tale diritto a tutti i lavoratori delle piccole e piccolissime imprese artigiane, mentre il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto nuove disposizioni che rendono tale diritto concretamente attuabile. diapositiva successiva Le direttive comunitarie in materia di S.S.L. • Le direttive a tutela dei lavoratori • Le direttive di prodotto La sigla S.S.L. indica Salute e sicurezza dei lavoratori. Dal 1991 nel quadro giuridico nazionale sono state introdotte le disposizioni comunitarie mediante il recepimento delle Direttive emanate dalla Unione europea in materia di salute e sicurezza in particolare: il D.Lgs. 277, recependo le direttive comunitarie in materia di tutela dei lavoratori dalla esposizione agli agenti chimici, amianto, piombo e rumore, ha introdotto un nuovo approccio rispetto alla normativa previgente: l’art. 4 prevedeva infatti per tutti i datori di lavoro l’obbligo della valutazione del rischio quale misura preventiva rispetto ai tre rischi di esposizione sopra ricordati. La valutazione del rischio in quanto azione che non ha carattere di staticità deve essere aggiornata e corretta ogni volta che si verifica un mutamento nelle condizioni di lavoro. Tale valutazione deve essere a disposizione dei lavoratori. L’obbligo di valutazione dei rischi è divenuta poi una delle misure centrali di carattere organizzativo e relazionale introdotte dal D.Lgs. 626/94 con il recepimento della Direttiva 89/391/Cee e ulteriormente sviluppate dalle disposizioni del D.Lgs.81/2008. Sono state inoltre recepite nel nostro quadro giuridico le cosiddette “direttive di prodotto” che regolamentano l’introduzione nel mercato della Unione Europea, in particolare di macchine e dispositivi di protezione individuale che devono essere dotati delle caratteristiche di sicurezza definite dalla Norme europee (in sigla EN). I decreti di riferimento sono: • il D.Lgs. 475/92 che ha recepito la Direttiva comunitaria 89/686/CEE, relativa alla costruzione di dispositivi di protezione individuale, e abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018 dal Regolamento (UE) 2016/425 entrato in vigore da quella data. (vedi art. 76 del D.Lgs.81/2008) • il Dpr 459/96 che si riferisce al “Regolamento di attuazione della direttiva comunitaria concernente la costruzione delle macchine”, abrogato dal D.Lgs.17/2010 in attuazione della Direttiva 2006/42 Entrambe le direttive individuano i principi di sicurezza e salute di carattere costruttivo cui devono rispondere macchine, attrezzature e dispositivi costruiti o importati nella Unione Europea. diapositiva successiva Dal D.Lgs. 626/94 Il recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza del lavoro ha innovato il quadro normativo nazionale introducendo specifiche disposizioni di carattere organizzativo e relazionale. Questa la principale novità che ha caratterizzato il D.Lgs.626/94. Il concetto di salute e sicurezza sul lavoro cambia: da un focus oggettivo legato alle macchine e agli strumenti utilizzati si passa a un’attenzione verso la persona. Il verbo guida che si impone è prevenire. La prevenzione è alla base del D.Lgs. 626 che nel 1994 viene emanato dal Governo italiano al fine di trasferire nel diritto nazionale diverse direttive comunitarie. Il D.Lgs. 626, poi abrogato dal D.Lgs.81/2008, era composto da 10 titoli (di cui il titolo IX è relativo alle Sanzioni e il X alle Disposizioni transitorie e finali) e 13 allegati. In particolare le direttive recepite erano 8 ed avevano la finalità di attuare un processo di modernizzazione dell’organizzazione del lavoro e delle condizioni dell’occupazione in Europa sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione. diapositiva successiva …al D.Lgs. 81/2008 • Titolo I Disposizioni generali (001-061) • Titolo II Luoghi di lavoro (062-068) • Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (069-087) • Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (088-160) • Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (161-166) • Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (167-171) • Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (172-179) • Titolo VIII Agenti fisici (180-220) • Titolo IX Sostanze pericolose (221-265) • Titolo X Esposizione ad agenti biologici (266-286) • Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (287-297) • Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (298-303) • Titolo XIII Disposizioni finali (304-306) • LI Allegati tecnici Il D.Lgs.81/2008 ha realizzato il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro riordinando e coordinando le medesime in un Unico testo normativo mediante il meccanismo legislativo dei Titoli ( XIII) contenenti per lo più principi generali e del rinvio agli Allegati ( LI) per le disposizioni tecniche e specifiche. Ad esempio … il Titolo II “Luoghi di lavoro”, artt. 62-68, riprende l’articolato del Titolo II del 626 mentre nell’Allegato IV riprende le disposizioni contenute nel Dpr 303/56 e nel Dpr 547/55 (di cui molte già modificate dal 626) ed i due Dpr sono stati abrogati. Le sanzioni sono previste sia per le violazioni dei “requisiti generali di sicurezza”, contenute nell’articolato, che per le violazioni delle “norme specifiche” contenute nell’Allegato Leggi e decreti abrogati D.P.R. 547/55 (prevenzione infortuni) D.P.R. 164/56 (prevenzione infortuni nei cantieri) D.P.R. 303/56 (igiene del lavoro) D.Lgs. 277/91 (agenti chimici, fisici e biologici) D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 493/96 (segnaletica) D.Lgs. 494/96 (cantieri temporanei e mobili) D.Lgs. 187/05 (vibrazioni) Art. 36 bis commi 1 e 2 del DL 223/06 (misure urgenti per il contrasto al lavoro nero) Legge 123/07 (delega per il testo unico). Le leggi previgenti, incluso il D.Lgs.626/94, sono state quindi abrogate ma i contenuti sono stati recuperati dal Testo unico o Unico testo normativo