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CORSO DI FORMAZIONE per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. diapositiva successiva MODULO 1 Introduzione e sensibilizzazione al ruolo di RLS L’obiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l’esercizio del ruolo. Saranno oggetto di studio: • l’identificazione dei pericoli commessi al profilo di rischio aziendale; • la valutazione del rischio. diapositiva successiva Unità Didattica 1 Il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza • Introduzione e sensibilizzazione al ruolo di RLS La presente unità didattica approfondisce le tematiche relative al quadro legislativo proponendone una ricostruzione temporale. diapositiva successiva Le fonti del diritto • TIPOLOGIE • Costituzione1 • Fonti Primarie (Costituzione, Leggi, D.Lgs. DPR, LR). • Fonti Secondarie (Decreti ministeriali, Circolari, …). • Fonti Comunitarie. • CARATTERISTICHE • Efficacia diversa a seconda del tipo di atto e dell’organo emanante. • Relazioni gerarchiche tra le varie fonti. • Impossibilità di modificare la Costituzione per mezzo di una fonte Primaria. Le norme che compongono l’ordinamento giuridico hanno portata ed efficacia diverse a seconda del tipo di atto e dell’organo da cui sono emanate. I rapporti tra le fonti del diritto sono di tipo gerarchico. La fonte di grado inferiore non può modificare quella di grado superiore. La Costituzione è in cima alla scala gerarchica. Non può essere modificata da una fonte Primaria (legge ordinaria) e ogni norma di diritto deve essere conforme alle disposizioni in essa contenute. Le fonti Comunitarie, relative all’Unione Europea e ai temi che gli Stati membri hanno deciso di condividere, hanno assunto un carattere assolutamente di fonte primaria e ogni Stato membro deve prendersi carico del loro recepimento e della loro attuazione interna, pena condanne da parte della Corte di giustizia europea per mancato o scorretto recepimento; condanne che comportano il pagamento di onerose sanzioni pecuniarie. Quelle fin qui ricordate rientrano tra le norme cogenti. Mentre sono norme non cogenti: le Norme tecniche (standard), le Buone Prassi e le Linee Guida. Definizione di norma: secondo la Direttiva Europea 98/37/CE, del 22/06/98, “norma” è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: • Norma internazionale ISO o IEC • Norma Europea EN • Norma nazionale (es. UNI, CEI, AFNOR, DIN, BSI ecc.). Particolarmente importanti sono le Norme armonizzate, in quanto specifiche tecniche redatte dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della COMMISSIONE europea conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con normativa vigente e con norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi lavoro attraverso riduzione dei rischi e miglioramento delle condizioni lavoro. Elaborate e raccolte da: Regioni, INAIL, Organismi paritetici. Validate: dalla Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell’INAIL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione. Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza. Predisposti da: Ministeri, Regioni, INAIL. Approvati: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. diapositiva successiva Evoluzione del quadro legislativo fino al 2008 L’attuale quadro normativo relativo alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro è frutto nel nostro paese di interventi stratificatisi nel tempo: a partire dalle norme codicistiche e costituzionali per proseguire con la normativa specifica di carattere tecnico degli anni ’50 e degli anni successivi fino alle prime norme di recepimento delle Direttive comunitarie. Tra queste in particolare il D.Lgs. 277/91 ha introdotto (per tutte le imprese) i concetti di individuazione valutazione e gestione del rischio (con specifico riferimento al rischio di esposizione al piombo all’amianto al rumore), gli obblighi formativi e informativi nei confronti dei lavoratori e i diritti di rappresentanza specifica di questi ultimi. Il D.Lgs. 626/94, e le sue successive modifiche e integrazioni, ha rappresentato un momento significativo nello sviluppo della normativa in materia di salute e sicurezza in quanto ha esteso a tutte le attività lavorative gli obblighi gestionali presenti nelle direttive comunitarie. Il grafico a torta riportato nella diapositiva mostra il peso dei differenti elementi che compongono il quadro normativo relativo alla tutela della salute e sicurezza del lavoro prima della loro integrazione nel D.Lgs. 81/2008. diapositiva successiva D.Lgs.81/2008: dalla molteplicità delle norme… all’Unico testo… • Dalla molteplicità delle norme … • Dpr 547/55, • Dpr, 303/56. • Legge 164/56, ecc. • D.Lgs 277/91, • D.Lgs.626/94, • D.Lgs.494/96, ecc. • … all’Unico testo normativo • che raccoglie la gran parte delle norme in materia di salute e sicurezza: il D.Lgs.81/2008 Il Decreto Legislativo 81 dell’8 aprile 2008, emanato nel rispetto dei principi di delega di cui all’art. 1 della Legge 123/2007, è finalmente il risultato coronato dal successo della volontà di raccogliere in un unico testo la normativa di salute e sicurezza, dopo ripetuti tentativi tutti falliti fatti nel corso di diverse legislature dalla fine degli anni ’70. Tuttavia le particolari vicende storiche (la caduta del governo allora in carica e quindi la fine della legislatura) hanno visto il decreto costretto ad un iter accelerato (pena un ennesimo fallimento) ed hanno impedito il perfezionamento dell’iter legislativo necessario perché questo possa essere correttamente definito Testo Unico in materia di salute e sicurezza. Di fatto il Decreto Legislativo 81 ha integrato i più importanti decreti e leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, abrogando le norme previgenti. Ed è per questo che possiamo individuarlo come Unico testo normativo, come viene definito all’art.1, in quanto raccoglie, riordinandole e coordinandole, la gran parte delle normative in materia. diapositiva successiva Le fonti comunitarie • NATURA • Atti emanati dall’Unione Europea che influiscono sull’ordinamento giuridico italiano. • REGOLAMENTI • Possiedono effetto immediato nell’ordinamento giuridico interno. • Non necessitano di atti esecutivi da parte degli Stati. • DIRETTIVE • Individuano obiettivi di politica comunitaria. • Necessitano di atti interni da parte degli Stati per il loro recepimento. Le fonti comunitarie, ovvero gli atti emanati dagli organi della Unione Europea, influiscono sull’ordinamento giuridico italiano in virtù dell’appartenenza dell’Italia alla Unione Europea. I Regolamenti hanno effetto immediato nell’ordinamento giuridico interno e non necessitano di atti esecutivi. Le Direttive invece individuano gli obiettivi di politica comunitaria ai quali ciascun Stato membro deve dare attuazione mediante atti interni, tramite i quali le norme comunitarie vengono recepite nell’ordinamento giuridico nazionale corredate del relativo apparato sanzionatorio che, nel caso della normativa di salute e sicurezza, è prevalentemente di carattere penale. diapositiva successiva La Costituzione italiana • ART. 32 • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. • ART. 41 • L’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana. La Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948 individua nell’art. 32 la tutela della salute come diritto primario di tutti i cittadini ed include la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Diritto la cui tutela è di interesse sia individuale che collettivo. L’importanza rivestita dalla tutela della salute è confermata dall’articolo 41 che pur riconoscendo il valore della libera iniziativa vieta all’attività economica di danneggiare la sicurezza e la salute della persona. diapositiva successiva Il Codice Penale • ART. 40 • Rapporto di causalità • ART. 41 • Concorso di causa • ART. 437 • Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro • ART. 451 • Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro • ART. 589 • Omicidio colposo • ART. 583 • Circostanze aggravanti • ART. 590 • Lesioni personali colpose Il Codice Penale promulgato nel 1930 definisce, mediante l’art. 437, come reati penali la rimozione e l’omissione volontaria di cautela contro infortuni sul lavoro. I successivi articoli n. 451, n. 589 e n. 590 considerano i delitti di lesione e di omicidio colposo commessi in violazione delle norme per la sicurezza del lavoro. Mentre l’art. 583 dà le definizioni di lesioni gravi e gravissime. Particolarmente importanti inoltre per la comprensione del nesso casuale e del concorso di colpa sono gli artt. 40 e 41.