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diapositiva successiva Il preposto e la giurisprudenza - 4 Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2019, n. 17202 - Infortunio del lavoratore interinale dislocato in altro stabilimento. Responsabilità del preposto di fatto Il fatto Il giorno 15.09.2010, su disposizioni del B.A., era stato addetto a prelevare sotto le sue direttive e alla sua presenza pezzi di lavorazione all’interno del fondo di stagionatura marca LMB con porta a ghigliottina motorizzata che era priva, perché rimossa, della barra di sicurezza in dotazione dell’impianto, atta a tenere il portello in caso di rottura della catena di sollevamento, pericolo quest’ultimo evidenziato dal costruttore nel manuale di uso della macchina; cosicché mentre il lavoratore si trovava sulla linea di apertura della porta, che non si era completamente alzata, l’improvvisa caduta della catena di sollevamento, aveva fatto precipitare la pesante paratia di chiusura sulla gamba dell’operaio che rimaneva incastrata. S.T. subiva una frattura pluriframmentaria all’arto sin che cagionava ischemia al piede e rendeva necessaria l’amputazione al terzo medio della gamba. diapositiva successiva La sentenza Con sentenza del 30.01.2018 la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la condanna di B.A. pronunciata dal Tribunale di Brescia il 19.12.2016, in ordine al reato contestato in rubrica per avere quale responsabile di produzione della Silfra s.r.l., per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 71 comma 4 lett. a n.l D.lgvo 81/2008 in relazione ai punti 3.1,3.2,5.1 parte I, punto 5.15.3,parte II all. V D.lgvo cit. cagionato all’operaio S.T., lavoratore interinale dislocato in via permanente presso lo stabilimento di Brescia. diapositiva successiva Le motivazioni L’infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello doveva essere attribuito al comportamento colposo di B.A. cui va riconosciuto, alla luce delle acquisizioni processuali, il ruolo operativo e organizzativo sovraordinato di preposto nonché di responsabile della produzione e a cui faceva capo una posizione di garanzia in relazione agli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro; quel giorno aveva impartito precisi ordini all’operaio rimasto leso distogliendolo dalle sue mansioni ordinarie, quelle cioè di occuparsi della colata al fondo piccolo, ordinandogli di portarsi con lui al forno di stagionatura, in quanto aveva urgenza di soddisfare le richieste di un cliente. I profili di colpa individuati nella sentenza impugnata così come dal giudice di primo grado a carico dell’imputato sono i seguenti: aver distolto l’operaio dalle sue mansioni ordinarie e averlo adibito ad altra mansione per cui non era adeguatamente formato e aver consentito che lo stesso, mentre la porta stava ancora in risalita, varcasse la soglia del forno di stagionatura e ciò in palese violazione del manuale d’uso del costruttore e in situazione di grave pericolo, venendo meno all’obbligo di vigilare affinché l’utilizzo del macchinario avvenisse in piena sicurezza. diapositiva successiva Il preposto e la giurisprudenza - 5 Cassazione Penale, Sez. 3, 20 febbraio 2018, n. 8028 - Caduta dall’alto del lavoratore privo di qualsiasi dispositivo di protezione. Posizione di garanzia di un preposto Il fatto Secondo quanto si ricava dalla incontestata narrativa delle sentenze di merito, verso le ore 8,15 del 13 gennaio 2007 alcuni dipendenti della XXXX, tra i quali il K.B., si trovavano sul tetto del capannone industriale della ditta YYY, intenti ad eseguire i lavori di sistemazione della copertura, che la XXX aveva avuto in subappalto dalla ZZZ., quando il K.B. era scivolato e precipitato al suolo da un’altezza di circa sette metri, perdendo la vita. Le testimonianze dei colleghi di lavoro permettevano di conoscere che in precedenza era stata montata sul tetto la fune del dispositivo di sicurezza, che tuttavia quella mattina non era in situ perché tolta il giorno precedente proprio dal K.B., caposquadra, il quale era peraltro sprovvisto di cintura di sicurezza. diapositiva successiva La sentenza Con sentenza del 29 settembre 2011 il Tribunale di Spoleto condannò G.B. alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi nove di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. (perché, quale direttore tecnico e di cantiere, e dunque di preposto dall’impresa appaltatrice, ZZZ, che anche a seguito del subappalto continuava a essere presente sul cantiere, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver vigilato sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, e in particolare per non essersi accertato che i lavoratori indossassero le cinture di protezione e che fosse stata ripristinata la fune di sicurezza facente parte della linea di ancoraggio, costituita da tre paletti, di cui uno era stato rimosso, cagionava la morte di K.B., che, mentre era impegnato nei lavori di bonifica di una copertura in eternit, nell’afferrare un pannello da posizionare sopra tale copertura, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra, precipitando da una altezza di circa otto metri e decedendo sul colpo), e anche in riferimento alla contravvenzione alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al capo c) della rubrica. diapositiva successiva Le motivazioni In particolare la Corte d’appello ha sottolineato che il G.B. sovraintendeva quotidianamente e personalmente alle attività, impartiva istruzioni - anche quanto alla sicurezza del lavoro - e dirigeva gli operai, ponendosi, di fatto, in una posizione di garanzia antinfortunistica nei loro confronti, tanto da sollecitare continuamente l’utilizzo delle cinture di sicurezza e da ordinare al K.B., il pomeriggio antecedente l’infortunio, di riposizionare la fune d’acciaio di trattenuta che il lavoratore aveva rimosso (salvo poi non prendere provvedimenti pur avendo constato che il K. non la aveva rimessa), essendo stato informato dagli altri operai che il KB. era solito toglierla quando il G.B. non era presente. diapositiva successiva Differenze di responsabilità Datore di lavoro e dirigenti • Esercizio / Direzione dell’attività d’impresa • Dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza e salute Preposti • Sovraintendimento del luogo di lavoro • Dovere di vigilanza su: - l’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di salute e sicurezza - i lavoratori.