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diapositiva successiva Il preposto e la giurisprudenza - 2 Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2019, n. 32490 - Operazioni di manutenzione della carreggiata senza segnaletica: addetto comunale investito da un autocarro. Responsabilità di un preposto Il fatto R.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen. perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro, permettendo che si svolgessero le operazioni di manutenzione della carreggiata senza prima posizionare la necessaria cartellonistica di cantiere, così come previsto nel documento di valutazione dei rischi, cagionava la morte di C.L., addetto comunale che stava effettuando al margine destro della strada operazioni di ripristino di talune anomalie del manto stradale e che veniva investito da un autocarro. diapositiva successiva Il ricorso Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di preposto che, secondo il giudice a quo, avrebbe assunto il ricorrente, stante l’inesistenza di uno specifico riferimento normativo attributivo della indicata qualifica, non rivestita dal R.F., neanche in via di fatto, poiché egli era stato assunto, nel 2003, soltanto quale tecnico di gestione dei cantieri, figura che nessun referente normativo autorizza a ritenere equiparata a quella del preposto. Neanche nel provvedimento dirigenziale n. 1665 in data 29 giugno 2012 viene indicato il profilo professionale e categoriale che il ricorrente avrebbe dovuto, in concreto, assumere all’interno dell’organigramma della pubblica amministrazione. Questo provvedimento è illegittimo perché, mentre ai dirigenti nominati vengono assegnati specifici ruoli e responsabilità, nessun ruolo viene attribuito ad alcun lavoratore né all’interno del processo sono transitati atti e documenti in tal senso. Nemmeno possono trarsi indicazioni valide, che possano dimostrare il ruolo di preposto in capo al R.F., dalla contraddittoria deposizione del dirigente comunale, architetto S.. diapositiva successiva Il ruolo ricoperto dal ricorrente era infatti limitato ai profili tecnici e non si estendeva a quelli afferenti alla sicurezza, come risulta anche dalle dichiarazioni dei testi OMISSIS e dell’operatore della ASL, secondo cui il R.F. assegnava i lavori e dava indicazioni su come svolgerli, sostituendo il responsabile quando questi era assente, come il giorno dell’infortunio: tutte funzioni inerenti alla mera realizzazione tecnica degli interventi. E infatti tutti gli operai lo hanno sempre indicato come assistente. Rigetto del ricorso Il primo motivo di ricorso è infondato. A norma dell’art. 2, lett. e), d. P. R. 9 - 4-2008, n. 81, il preposto è un soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto è, dunque, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori e risponde degli infortuni loro occorsi a causa della violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare del poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi*. diapositiva successiva Si tratta, infatti, di un soggetto la cui sfera di responsabilità è modellata sui poteri di gestione e di controllo di cui concretamente dispone (Sez. U., 24-4-2014, Espenhahn), atteso che, al sensi dell’art. 299 d. lg. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente Investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate e sui poteri di cui si dispone, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Cass., Sez. 4, n. 18090 del 12/01/2017, Rv. 269803). Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che dalle testimonianze di cinque dipendenti comunali, con il ruolo di operai, è emerso che il R.F. era colui che assegnava i lavori e dava le indicazioni su come svolgerli, sostituendo il responsabile quando questi era assente, come nel giorno dell’infortunio. Il responsabile ha confermato che il R.F. formava le squadre degli operai e assegnava loro i lavori da eseguire giornalmente, in base a schede preparate da lui o dal R.F. stesso. diapositiva successiva Il dirigente comunale ha inoltre dichiarato che il R.F. era inquadrato come assistente tecnico, con mansioni di coordinamento della gestione dei cantieri, anche quanto alla loro sicurezza, e che il preposto era colui che aveva la responsabilità del cantiere stesso, ragion per cui gli assistenti, che gestivano questo tipo di attività, avevano la funzione di preposto. L’operatore della ASL aveva poi specificato che il R.F. era stato designato come preposto nel DVR (con il termine «assistente»), aveva una qualifica superiore a quella degli operai e nel 2010 aveva sostenuto un apposito corso di formazione come preposto. diapositiva successiva Il preposto e la giurisprudenza - 3 Cassazione Penale, Sez. 4, 14 novembre 2019, n. 46214 - Caduta del cambio di un autobus sul lavoratore e responsabilità del preposto Il fatto L’infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità: il 18.01.2011, nella rimessa della società ATAC, sita in Roma Via Flaminia 1060, i dipendenti S.M. e M.R., operai meccanici erano intenti alla sostituzione del cambio di un autobus Iveco 491, pesante cinque quintali. Dopo aver posizionato il mezzo sui ponti sollevatori il S.M., secondo una prassi invalsa nell’officina, aveva cominciato a svitare i bulloni del cambio, mentre l’altro avvicinava uno degli appositi martinetti idraulici su cui si sarebbe dovuto appoggiare il pezzo da smontare; mentre completava la fase di svitamento, il cambio cadde e, non essendoci stato il previo sicuro posizionamento del sostegno di sicurezza, colpì il lavoratore medesimo, procurandogli le lesioni sopra descritte. diapositiva successiva È risultato accertato che il piano di valutazione dei rischi dell’Atac prevedeva che nell’esecuzione delle operazioni di smontaggio doveva essere sistemata una piazzatura o culla al di sotto del pezzo da smontare in modo che il pesante blocco meccanico, una volta liberato dai bulloni di ancoraggio, si sarebbe adagiato su questo idoneo sostegno anziché precipitare a terra, con il rischio di colpire il lavoratore. diapositiva successiva Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 15.03.2017, ha ridotto la pena della reclusione applicata a R.P.P. a mesi tre, ritenendo comunque la sua responsabilità penale in ordine al reato di cui all’art. 590 comma 1 e 3 cod. pen. per aver, per colpa, quale preposto, nell’autorimessa di Via Flaminia 1060 Atac, omesso di sovraintendere e vigilare affinché il lavoratore S.M., posizionasse i martinetti idraulici al di sotto del pezzo (il cambio di un autobus Iveco 491) da smontare, indossando un elmetto di protezione, accorgimenti che avrebbero impedito o ridotto le conseguenze dell’Infortunio occorso al lavoratore, colpito dalla caduta del cambio, mentre effettuava le operazioni di smontaggio, a seguito della quale riportava lesioni gravissime consistite in trauma cranico, emorragia estradurale destra, pericolo di vita e complicanze con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un periodo superiore a 40 giorni, nonché una malattia classificata come disturbo post traumatico da stress permanente.