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diapositiva successiva 8 - Schema generale del corso Modalità di esercizio della funzione di controllo sulle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza sul lavoro In questa sezione tratteremo le Modalità di esercizio della funzione di controllo sulle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza sul lavoro Obiettivi di questa sezione • Illustrare i meccanismi di controllo da parte del preposto • Approfondire i comportamenti funzionali alla corretta interpretazione del ruolo del preposto diapositiva successiva E dopo la VDR? Si segue l’esempio della parte destra facendo riferimento al percorso metodologico della parte sinistra. - Esame preliminare dell’azienda – azienda con mezzi in manovra - Suddivisione in reparti e/o in gruppi omogenei – c’è un area con un mezzo di sollevamento - Individuazione dei fattori di rischio per i reparti/gruppi – ci sono lavoratori che transitano sotto i carichi sospesi - Valutazione (stima) dei rischi – il rischio è troppo alto - Individuazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione- realizzare un sistema di allarme con fotocellula - Documentazione processo (documento ex art. 17 d.lgs. 81/02) E adesso? diapositiva successiva Controllo - Azienda con mezzi in manovra - C’è un area con un mezzo di sollevamento - Ci sono lavoratori che transitano sotto i carichi sospesi - Il rischio è troppo alto - Realizzare un sistema di allarme con fotocellula - E adesso? - Misure di controllo - E ADESSO CONTROLLARE • La prevenzione è vana senza controllo Può essere utile richiamare ancora una volta la struttura dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 sottolineando che questo provvedimento non insiste con particolare efficacia sulla fase del controllo lasciandola all’interpretazione degli obblighi generali e di quelli del preposto. diapositiva successiva Controllo • Controllare. Chi e cosa? • Modalità di svolgimento delle lavorazioni • Utilizzo dei DPI • Appaltatori • Il funzionamento dei Sistemi di sicurezza • Applicazione delle procedure • … • Controllare. Come? • audit • verifiche • esercitazioni Si iniziano a circostanziare le attività di controllo da parte del preposto. In questa fase deve emergere con chiarezza il fatto che tutte le attività di controllo da parte del preposto hanno una migliore possibilità di essere esercitate con efficacia laddove le aziende si sono dotate di procedure operative. Un controllo operativo dettagliato consente infatti di: • esaminare le procedure e verificarne la corretta attuazione; • effettuare specifica formazione sulle modalità di lavoro; • impostare check list per un controllo specifico sulla messa in atto della singola procedura. diapositiva successiva Preposto Il datore di lavoro: • Dispone, • sorveglia, • delega il dirigente: • Organizza, • sorveglia, • pianifica il preposto: • Opera, • controlla, • segnala In questa diapositiva richiamiamo il ruolo del preposto nella catena gerarchica. Si sottolinea che il preposto è un lavoratore lui stesso e che la sorveglianza (o vigilanza) sui lavoratori non può essere continua ma deve essere assidua. La giurisprudenza ha chiarito che gli obiettivi della vigilanza sono fissati in via generale dai dirigenti. Il Preposto è quindi la figura che garantisce che sia correttamente attuatociò che DL e dirigenti hanno stabilito sia per l’aspetto operativo che la SSL. diapositiva successiva Obblighi di vigilanza art. 18 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. Il DL e il dirigente devono dare evidenza di aver correttamente attuato il loro obbligo di vigilanza. Tali obblighi possono essere oggetto di delega quindi il DL può costruire una catena di controlli e sorveglianza delegando e affidando specifiche attività in tal senso. diapositiva successiva Metodi per vigilare • Deleghe e subdeleghe (solo una volta) ma • Art. 16 c. 3 La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite… • Art. 16 c. 3-bis Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il DL delegare specifiche funzioni… La delega di funzioni in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza. La vigilanza può essere affidata nella catena gerarchica con incarichi o con deleghe. Il meccanismo delle deleghe può essere funzionale a circostanziare meglio gli obblighi affidati a patto che siano rispettati i requisiti dell’art. 16 riportati nella diapositiva. diapositiva successiva Metodi per controllare • Declinare gli obblighi e le scadenze per i soggetti nella specifica realtà aziendale • Dare evidenza della condivisione/informazione degli obblighi con i soggetti interessati • Organizzare flussi informativi che consentano di tenere sotto controllo le attività Si ragiona sul fatto che affinché ci sia un’efficace evidenza delle attività soggette a sorveglianza e controllo, occorre che l’azienda condivida le informazioni e definisca flussi informativi che garantiscano l’assiduità e l’efficacia di tale attività. diapositiva successiva I modelli organizzativi e gestionali • Art 16 comma 3 L’obbligo di cui al primo periodo (vigilare) si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 Se ci sono istruzioni operative specifiche per il controllo occorre indicare qui quali sono le scelte adottate dall’azienda. diapositiva successiva Il preposto e la giurisprudenza • Il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del preposto sono stati oggetto di numerose sentenze emanate dalla Cassazione Penale. • La Suprema Corte ha per lo più applicato l’articolo 19 del D.Lgs. 81/08 valutando le responsabilità connesse ad infortuni verificatisi dopo il 2008. diapositiva successiva Il preposto e la giurisprudenza • Il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del preposto sono stati oggetto di numerose sentenze emanate dalla Cassazione Penale. • La Suprema Corte ha per lo più applicato l’articolo 19 del D.Lgs. 81/08 valutando le responsabilità connesse ad infortuni verificatisi dopo il 2008. diapositiva successiva • Nel seguito si propongono alcune sentenze di Cassazione ritenute dagli autori di particolare interesse. diapositiva successiva Il preposto e la giurisprudenza - 1 Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2019, n. 32494 - Caduta dall’alto e mancanza di dispositivi di protezione. Responsabilità del direttore di cantiere preposto Il fatto R.M. era stato assunto, in qualità di operaio generico, dalla AAA, ditta subappaltatrice della BBB e responsabile dell’esecuzione delle opere meccaniche e di carpenteria presso il cantiere nel quale era in corso la realizzazione di un nuovo tratto di pipe rack, oltre all’adeguamento di quello già esistente, all’interno dell’anzidetto stabilimento CCC. G.V. ricopriva la qualifica di direttore del cantiere e, rivestiva, nei fatti, anche il ruolo di capo-cantiere, in quanto, presente quotidianamente sul luogo dei lavori, indicava ai dipendenti le mansioni da svolgere giornalmente, vigilando sull’esecuzione dei lavori. diapositiva successiva Il giorno dell’Infortunio, il R.M. doveva affiancare il collega P., assunto qualità di saldatore ed al suo primo giorno di lavoro presso il cantiere. Mentre si trovava sul tratto di pipe rack in costruzione, sito ad un’altezza di circa 6 metri, il R.M. perdeva l’equilibrio e precipitava nel vuoto, impattando con il suolo e riportando le gravi lesioni descritte nel capo di imputazione. Capo di imputazione A G.V. è ascritto il reato di cui all’art. 590, commi 1,2,3, 583, comma 1, nn. 1,2 e 113 cod. pen., perché quale direttore di cantiere preposto, per colpa generica e specifica, cagionava all’operaio R.M. lesioni personali comportanti un’inabilità ad attendere alle normali attività per un totale di giorni 527 e postumi invalidanti pari a 61% con menomazione accertata in «paraparesi da trauma midollare con disabilità deambulatoria; esiti di frattura bacino a destra; esiti di frattura intra-articolare del polso destro con limitazione articolare; esiti di pneumotorace». diapositiva successiva Al G.V. era in particolare contestata la violazione dell’alt. 19, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 81/2008, per non avere, in qualità di direttore di cantiere preposto, provveduto a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte del predetto lavoratore dei suoi obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a sua disposizione (cintura di sicurezza); nella fattispecie, non ha vigilato sull’osservanza del piano operativo di sicurezza riferito ai lavoratori in esecuzione sul cantiere F all’interno dello stabilimento CCC. L’anzidetta condotta colposa cagionava la caduta di R.M. dal camminamento del pipe rack che costeggia il fabbricato n. 14, posto ad un’altezza di oltre sei metri, comportando le descritte lesioni. Fatto accaduto in XXX il 09/02/2009.